IVA all’importazione e confisca, novità dalla Corte costituzionale

Pubblicato il



Con la circolare n. 18 del 25 luglio 2025, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso le prime istruzioni operative in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 3 luglio 2025, intervenuta in materia di confisca delle merci e proporzionalità delle sanzioni.

Iva all'importrazione e dazi doganali

Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha parzialmente accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, riguardanti:

  • l’articolo 70, comma 1, del DPR n. 633/1972 (in materia di IVA);
  • gli articoli 282 e 301 del DPR n. 43/1973 (vecchio Testo Unico delle Leggi Doganali).

In particolare, la Corte ha dichiarato incostituzionale il meccanismo sanzionatorio che prevedeva l’automatica combinazione di:

  • imposta non versata,
  • sanzione pecuniaria,
  • confisca obbligatoria della merce.

Il nodo centrale affrontato dalla Corte riguarda la differenza tra l’IVA all’importazione e i dazi doganali. Sebbene l’IVA sia considerata un tributo doganale o “di confine”, essa si fonda su principi di neutralità fiscale, permettendo al contribuente di recuperare l’imposta pagata nel corso della propria attività economica, a differenza dei dazi.

La normativa vigente - e anche quella riformata con il D.lgs. 141/2024, che introduce le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC) - risulta per la Corte non proporzionata e disallineata, poiché prevede un cumulo sanzionatorio più oneroso rispetto all’IVA interna e ai dazi.

La Corte sottolinea che, nel caso dei dazi, il Codice Doganale dell’Unione (CDU) all’art. 124 prevede che l’obbligazione si estingua in caso di confisca. Per l’IVA interna, invece, la confisca è limitata a situazioni in cui:

  • c’è un reato fiscale,
  • il debito tributario non è in fase di estinzione (art. 12-bis, D.lgs. 74/2000, sostituito dal D.lgs. 173/2024 a partire dal 1° gennaio 2026).

Focus sul comportamento del contribuente

Alla luce di quanto emerso, la Corte Costituzionale ha scelto di intervenire con un’interpretazione correttiva della norma (“reductio ad legitimitatem”), ponendo al centro il comportamento del contribuente. In particolare, ha affermato che:

  • se il soggetto autore della violazione si attiva spontaneamente per sanare l’irregolarità, pagando per intero l’IVA all’importazione non versata, gli interessi dovuti e la sanzione amministrativa, allora l’applicazione della confisca obbligatoria del bene diventa ingiustificatamente eccessiva. In questo scenario, infatti, lo Stato ha già recuperato il proprio credito tributario, per cui viene meno la funzione cautelare della confisca.

Coerentemente con quanto già previsto per l’IVA interna, la Corte non ha annullato del tutto l’istituto della confisca della merce, ma ne ha ristretto l’ambito di applicazione:
potrà essere disposta solo nei casi in cui il contribuente non abbia versato interamente:

  • l’IVA evasa,
  • gli accessori comprensivi degli interessi,
  • la relativa sanzione pecuniaria.

Linee guida dell’Agenzia delle Dogane

Per dare immediata applicazione ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 93/2025, e in attesa di un adeguamento normativo, l'Agenzia delle Dogane con circolare n.18/D/2025 fornisce prime linee guida da seguire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, in materia di confisca amministrativa collegata a violazioni doganali.

1. Solo IVA all’importazione evasa

Se la merce è ancora sotto controllo doganale e il contribuente paga integralmente l’IVA evasa, gli interessi e la sanzione (anche tramite ravvedimento operoso), non si procede al sequestro, e l’Ufficio può rilasciare la merce.

È inoltre sempre possibile richiedere una rateizzazione per i diritti e accessori.

Se la merce non è più sotto vigilanza doganale (es. in caso di contrabbando o revisione dell’accertamento):

  • l’Ufficio esegue il sequestro e redige il verbale di constatazione (PVC);
  • il contribuente ha diritto a essere ascoltato;
  • se successivamente egli accetta l’esito del controllo e paga per intero l’IVA evasa, gli accessori e la sanzione, l’Ufficio può revocare il sequestro (dissequestro).

Anche in questo caso è possibile rateizzare diritti e accessori, se esiste una dichiarazione doganale.

Se invece il pagamento non avviene, l’Ufficio deve procedere con le azioni necessarie per disporre la confisca.

2. Presenza di dazi (con o senza IVA)

Quando l’evasione riguarda anche i dazi doganali (oppure solo i dazi), valgono regole diverse, stabilite dal diritto nazionale e dalla Corte di Giustizia dell’UE.

In questi casi, non si può applicare la linea più favorevole della sentenza n. 93/2025 sul principio di proporzionalità.

Infatti, la Corte UE ha chiarito (causa C-489/20) che:

  • anche se la confisca estingue l’obbligazione doganale per i dazi, non vale lo stesso per l’IVA.

Quindi, anche se il contribuente paga l’IVA e le sanzioni:

  • non ha diritto alla restituzione del bene confiscato, salvo il caso in cui possa esercitare l’opzione di riscatto (art. 118, comma 8, DNC).

In questi casi, l’Ufficio deve:

sequestrare e confiscare la merce,

irrogare le sanzioni relative ai diritti accertati,

avviare la riscossione dell’IVA e degli altri oneri dovuti.

Applicazione immediata

Le regole operative contenute nella circolare entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito