Via Decontribuzione Sud. Due esoneri parziali in arrivo per le aziende del Sud

Pubblicato il



Via Decontribuzione Sud. Due esoneri parziali in arrivo per le aziende del Sud

Decontribuzione Sud potrebbe essere sostituita da due incentivi all'assunzione: un esonero parziale contributivo per le micro, piccole e medie imprese con non più di 250 dipendenti e un esonero parziale contributivo per le imprese di maggiori dimensioni.

È quanto prevede un emendamento dei relatori al DDL legge di Bilancio 2025 (DDL 2112-bis – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), depositato alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 14 dicembre 2024.

La discussione in Aula è calendarizzata dal 16 al 20 dicembre 2024.

Il testo, una volta approvato, dovrà essere licenziato dal Senato ed essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2024.

Ma torniamo alla novità di cui in premessa: i nuovi incentivi all'assunzione per il Sud.

Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024

L’articolo 72 del DDL legge di Bilancio 2025 dispone che la cosiddetta Decontribuzione Sud introdotta dal decreto Agosto e rimodulata dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), si applica fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea.

La Decontribuzione Sud, si ricorda:

  • non ha natura di incentivo all’assunzione, essendo riconosciuta in relazione ai rapporti di lavoro subordinato agevolabili, instaurati e instaurandi, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
  • riconosce l'esonero parziale, nella misura del 30% per il 2024 (con decalage per gli anni seguenti), della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • spetta ai datori di lavoro del settore privato con sede di lavoro in una delle predette regioni, con esclusione dei datori di lavoro del settore agricolo, dei datori di lavoro domestico, degli  enti pubblici economici e gli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati. Inoltre, nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, non possono accedere all'agevolazione  le imprese del settore finanziario (attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities)

L’agevolazione non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150), ma il suo riconoscimento è subordinato al possesso del DURC e al rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Il beneficio contributivo è soggetto a preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L’assunzione di nuovo personale è un passaggio cruciale per la crescita dell’azienda. La Guida Incentivi Assunzioni 2024costantemente aggiornata, è una indispensabile bussola nell’intricata matassa di norme e regole, con mappe, esempi, tabelle e schede pratiche. Scopri come averla!

Nuovi incentivi all’assunzione: analogie e differenze con Decontribuzione Sud

Un emendamento dei Relatori presentato alla Commissione Bilancio della Camera il 14 dicembre 2024 interviene sull’articolo 72 del DDL Legge di Bilancio 2025 introducendo due nuove agevolazioni che presentano profonde differenze, ma anche numerose similitudini con Decontribuzione Sud.

A differenza di Decontribuzione Sud, le nuove agevolazioni sono veri e propri incentivi all’assunzione in quanto riconosciuti per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato (con esclusione dei rapporti di apprendistato) e pertanto soggette anche all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui al citato articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Da Decontribuzione Sud, le nuove agevolazioni mutuano l'ambito territoriale di applicazione, circoscritto alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

E, analogamente a quanto previsto per Decontribuzione Sud, non possono beneficiare delle agevolazioni i datori di lavoro del settore agricolo e domestico, gli enti pubblici economici e gli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati.

Incentivo all’assunzione per le micro, piccole e medie imprese

Più nel dettaglio, il primo incentivo all’assunzione previsto dall’emendamento presentato alla Camera riconosce, a favore dei datori di lavoro privati, l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Non rientrano nel perimetro di applicazione dell’agevolazione il settore agricolo e il settore domestico.

Restano dovuti premi e contributi INAIL

Per micro, piccola e media impresa si intendono i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651).

L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti de minimis (regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Incentivo all’assunzione per le altre aziende

Il secondo incentivo all’assunzione è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa (pertanto con più di 250 dipendenti),sempre con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

A tali datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna spetta l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'efficacia della disposizione è inoltre subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Disposizioni comuni ai nuovi incentivi all’assunzione

Entrambi gli incentivi sono riconosciuti, per la durata massima di 12 mensilità. nelle seguenti misure e nel rispetto dei seguenti massimali mensili:

Anno

Misura esonero

Importo massimo fruibile

Anno 2025

25% contributi c/o ditta

145 euro su base mensile, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto (alla data del 31 dicembre 2024;

Anno 2026

 

20% contributi c/o ditta

125 euro su base mensile, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025

Anno 2027

 

20% contributi c/o ditta

125 euro su base mensile, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026

Anno 2028

 

20% contributi c/o ditta

100 euro su base mensile, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027

Anno 2029

 

15% contributi c/o ditta

75 euro su base mensile, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028

Gli esoneri non si applicano ai datori di lavoro del settore agricolo, ai datori di lavoro domestico, agli enti pubblici economici e agli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati (Iacp trasformati in enti pubblici economici da leggi regionali, enti privatizzati trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex Ipab, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici).

Gli esoneri non sono cumulabili con gli incentivi del decreto Coesione (Bonus Giovani, donne svantaggiate, ZES unica di cui articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)

Infine, il datore di lavoro provato che voglia fruire delle nuove agevolazioni dovrà rispettare i principi generali in materia di incentivi all’assunzione nonché le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito