NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

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NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

Si chiama NASpI o Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ed è l’indennità mensile di disoccupazione spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.

È erogata dall’INPS su domanda dell'interessato.

NASpI: caratteristiche e requisiti

Possono accedere alla NASpI (decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) anche apprendisti, soci lavoratori subordinati di cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Non possono accedere alla prestazione i pubblici dipendenti assunti a tempo indeterminato, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per andare in pensione (si vecchiaia o anticipata) i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano optato per la NASpI.

La NASpI è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario. Sono esclusi pertanto dalla prestazione i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, con qualche eccezione nei casi di dimissioni per giusta causa, di dimissioni rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale, di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo (articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151), di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più, licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

L’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbe diritto alla NASpI comporta il pagamento, a carico del datore di lavoro, di una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI (per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro) per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni, cd. ticket licenziamento.

Riassunti brevemente requisiti e caratteristiche della prestazione approfondiamo di seguito tutte le novità entrate in vigore nel 2024 e quelle in arrivo.

NASpI e liquidazione giudiziale

Il comma 3 dell'articolo 32 del terzo decreto correttivo al codice della crisi d'impresa (decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024) in vigore dal 28 settembre 2024, integra l'articolo 190 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

La disposizione richiamata prevede che “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

In buona sostanza, il legislatore stabilisce che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa della procedura di liquidazione giudiziale rimangano sospesi fino alla data di comunicazione - da parte del curatore - di subentro o di recesso dai rapporti medesimi.

Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e le medesime costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto il comma 1-bis alla disposizione in esame che dispone che i termini per la presentazione della domanda di trattamento NAspI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.

NASpI e dimissioni per fatti concludenti

L’articolo 19 del Collegato Lavoro, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aggiungendo il comma 7-bis all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni.

Il legislatore non precisa se trattasi di giorni di calendario o di giorni lavorati. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 8 del 2024, ha chiarito che i giorni da considerare sono di calendario e non lavorativi.

La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

Non si applica la procedura relativa alle dimissioni telematiche (art. 26 del D.Lgs. 151/2015).

Pertanto, dall’entrata in vigore della norma in parola, il datore di lavoro potrà considerare risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore a decorrere dal diciassettesimo giorno di assenza ingiustificata del lavoratore, comunicando l'assenza all'ispettorato del lavoro e trasmettendo  la consueta comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento.

Requisiti per la fruizione della NASpI

La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 171) sempre con intento anti elusivo, introduce, dal 1° gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Il legislatore impone il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto di lavoro successivo che dà diritto alla NASpI.

Più nel dettaglio, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, si prevede che la NASpI spetti a chi possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale e a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Sono fatte salve le ipotesi in cui l’indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

NASpI: iscrizione d’ufficio sul SIISL

Da ultimo va ricordato che, dal 24 novembre 2024, i beneficiari di NASpI sono iscritti d’ufficio al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), la piattaforma digitale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestita da INPS.

Il percettore di NASpI, entro 15 giorni, deve accedere al SIISL e sottoscrivere il Curriculum Vitae (CV), il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e rendere elementi per la precompilazione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) da stipulare presso un Centro per l’Impiego (INPS, messaggio n. 4011 del 28 novembre 2024 e indicazioni operative del Ministero del lavoro).

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