Legge di Bilancio 2024: al via stretta alle pensioni. Guida alle novità (con la Video Guida)

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Legge di Bilancio 2024: al via stretta alle pensioni. Guida alle novità (con la Video Guida)

In tempi record dalla sua approvazione definitiva (avvenuta il 29 dicembre 2023), la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) è approdata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023 (G.U. n. 303, Suppl. ord. n. 40).

In vigore il 1° gennaio 2024, la legge di Bilancio 2024 sicuramente non passerà alla storia per il capitolo pensioni.

Come era stato ampiamente anticipato anche in questa sede, non si riscontrano infatti interventi generali e di riforma, stante le esigue risorse finanziarie a disposizione.

Piuttosto, quello che traspare dall'analisi dell'articolato è il chiaro intento del legislatore di arginare gli strumenti di flessibilità in uscita, a tutela sì dei conti pubblici, ma a danno sia dei lavoratori, che dovranno attendere tempi più favorevoli per andare in pensione, sia delle aziende che avranno meno frecce al proprio arco per poter ricorrere agli incentivi all’esodo nei piani di riorganizzazione nel 2024.

Lo conferma arriva anche lo stop al contratto di espansione, strumento molto apprezzato dai datori di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023 e non rinnovato per gli anni a seguire (resta l’isopensione, ma con costi più alti).

Riepiloghiamo di seguito tutte le novità in materia di pensioni contenute nella legge di Bilancio 2024.

Pensioni con sistema contributivo puro

(articolo 1, comma 125)

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995 rientranti nel sistema contributivo puro cambia la disciplina dei requisiti di accesso:

  • alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi), per la quale si richiede che l'importo della pensione non sia inferiore all’importo dell'assegno sociale (e non più all’1,5 volte l’importo dello stesso);
  • alla pensione anticipata (64 anni di età e 20 anni di contributi), per la quale si richiede che la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, sia elevata a 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini, resti fissata a 2,8 volte per le donne con un figlio e sia ridotta a 2,6 volte per le donne con almeno due figli.

Si dispone inoltre che, fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia e per le mensilità di anticipo del pensionamento, il trattamento anticipato è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Estesa infine anche al requisito di contribuzione dei 20 anni, posto per il riconoscimento della pensione anticipata, l’applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita.

Pace contributiva

(articolo 1, commi 126-130)

Prevista, transitoriamente, per il triennio 2019-2021, torna, anche stavolta in via sperimentale, la cd. pace contributiva, ma con importanti novità.

Ai lavoratori nel sistema contributivo puro (soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) è riconosciuta, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

I periodi oggetto di riscatto devono essere compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata, purché decorrenti dal 1° gennaio 1996 e precedenti la data del 1° gennaio 2024.

NOTA BENE: L’onere di riscatto non è detraibile dall'imposta lorda sui redditi. Se però, per i lavoratori del settore privato, è sostenuto dal datore di lavoro che vi destina i premi di produzione spettanti al lavoratore, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’onere per il riscatto va versato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Adempimenti contributivi delle PA

(articolo 1, commi 131-133)

Le pubbliche amministrazioni, per estinguere eventuali debiti contributivi relativi a dipendenti pubblici non ancora prescritti e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, possono farlo trasmettendo all’INPS le relative denunce retributive mensili.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l’anno 2024

(articolo 1, commi 134 e 135)

Cambiano le regole di applicazione della perequazione automatica delle pensioni per il 2024.

La rivalutazione sarà riconosciuta in misura piena solo per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione si applica:

1) nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS.

2) nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS.

4) nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

APE sociale

(articolo 1, commi 136-137)

Prorogata per l’anno 2024 la prestazione APE sociale con l’incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale all’INPS entro il 31 marzo 2024, ovvero entro il 15 luglio 2024. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie.

Si prevede che l’APE sociale beneficio non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui

Opzione donna

(articolo 1, comma 138)

Confermata per il 2024 anche Opzione donna, con l’aumento da 60 a 61 anni del requisito anagrafico per l’accesso alla misura.

Possono accedere a Opzione donna nel 2024 le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.

Le lavoratrici devono inoltre essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • presentino una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • siano state licenziate o siano dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In tal caso, in presenza di figli, si applica la riduzione piena di due anni del requisito anagrafico di 61 anni a prescindere dal numero di figli.

Pensione anticipata Quota 103

(articolo 1, commi 139 e 140)

Stessa sorte per il trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, prorogato nel 2024, ma con alcune rilevanti modifiche.

Possono accedere a Quota 103 i soggetti (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici) che maturano entro il 31 dicembre 2024 un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni.

L’accesso a Quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024 è più penalizzante in quanto il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo puro e, in ogni caso, il trattamento di pensione anticipata di è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Ma non solo. Il diritto al trattamento pensionistica scatta trascorsi 7 mesi, per i lavoratori del settore privato e 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

Confermata la possibilità per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici della Quota 103 nell’anno 2024 la possibilità di optare per l’incentivo al pensionamento.

Pensionamento anticipato dei poligrafici

(articolo 1, comma 141)

Proroga per il 2024 la disciplina transitoria e in deroga, prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, di accedere al trattamento pensionistico con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni.

ISCRO

(articolo 1, commi 142-155)

Dal 1° gennaio 2024 è introdotta, a regime ma con requisiti più stringenti, l’ISCRO.

L’indennità di continuità reddituale e operativa è riconosciuta dall’INPS, su domanda, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS e in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso

La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.

L’importo dell’indennità non può mai superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

ATTENZIONE: L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

La sua erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Dal 2024, per la copertura dei suddetti oneri, per gli iscritti alla Gestione separata INPS potenziali beneficiari dell’ISCRO è previsto un incremento pari a 0,35 punti dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (articolo 59, c. 16, L. 449/1997).

Indennità di malattia della gente di mare

(articolo 1, comma 156)

Cambiano l’importo le modalità di calcolo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro.

L’Indennità è pari al 60% della retribuzione.

Con riferimento alle modalità di calcolo, si prevede che l’indennità venga calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Se l’evento si verifichi nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata, dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Pensione dei pubblici dipendenti

(articolo 1, commi 157-165)

A seguito di un ampio dibattito politico e di accesi contrasti sociali, il Governo ritocatto le disposizioni originarie della legge di Bilancio 2024, modificando i limiti massimi di permanenza in servizio:

  • per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende. Questi soggetti possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni;
  • per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Cambiano i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo per alcune gestioni previdenziali del pubblico impiego (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni degli insegnanti e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori).

Pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti

(articolo 1, comma 318)

Dal 2024, per la copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria.

Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale

(articolo 1, comma 520)

Istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

A tale Commissione spetta il compito di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale.

 

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