Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto
Pubblicato il 08 agosto 2025
In questo articolo:
- Il diritto alle ferie nel codice civile e nella normativa speciale
- Il principio di irrinunciabilità e il divieto di monetizzazione
- La scadenza del 20 agosto 2025
- Ferie maturate nel 2023: scadenze per la fruizione, obblighi contributivi e adempimenti operativi
- Obbligo contributivo per le ferie non godute
- Gestione nel LUL e nel flusso Uniemens
- Recupero dei contributi già versati in caso di fruizione post scadenza
- FAQ
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Le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore subordinato e un obbligo inderogabile per il datore di lavoro: la fruizione effettiva di tali periodi di riposo, finalizzata alla tutela della salute psico-fisica del lavoratore, è infatti disciplinata da un insieme coordinato di norme di fonte legislativa e contrattuale.
In questo contesto si inserisce la scadenza del 20 agosto 2025, data entro la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione previdenziale relativa alle ferie maturate nel 2023 e non fruite, secondo le previsioni normative vigenti.
Il diritto alle ferie nel codice civile e nella normativa speciale
Il riferimento normativo principale è l’articolo 2109 del codice civile, che sancisce il diritto del prestatore di lavoro a un periodo annuale retribuito di ferie, da godere secondo le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore. La disposizione pone in capo al datore di lavoro l’onere di organizzare le ferie in modo da consentirne la fruizione entro termini compatibili con la funzione rigenerativa che la legge attribuisce a tale istituto.
L’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, rafforza e specifica poi le tutele previste dal codice civile, stabilendo che ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. Di queste, due settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione, mentre le altre due settimane possono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, ovvero, con riferimento alle ferie maturate nel 2023, entro il 30 giugno 2025.
Tali disposizioni sono inderogabili in pejus, ovvero non possono essere modificate in senso peggiorativo rispetto al minimo legale, ma i CCNL possono prevedere condizioni più favorevoli per il lavoratore. Tra queste, rientrano:
- l’aumento del numero di giorni di ferie annuali;
- la possibilità di derogare ai termini per la fruizione per esigenze organizzative eccezionali;
- l’estensione del termine di 18 mesi per il godimento delle ferie residue.
Il principio di irrinunciabilità e il divieto di monetizzazione
Uno dei principi fondamentali in materia di ferie è quello dell’irrinunciabilità del diritto alla fruizione, sancito sia dal codice civile, sia dalla normativa europea di riferimento (Direttiva 2003/88/CE). Questo significa che il lavoratore non può rinunciare volontariamente alle ferie maturate, né il datore di lavoro può sostituire il godimento delle ferie con una corresponsione economica (indennità sostitutiva), salvo nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
In presenza di una cessazione (dimissioni, licenziamento o risoluzione consensuale), le ferie non godute possono essere monetizzate e liquidate nella busta paga di fine rapporto, in quanto l’impossibilità di fruizione risulta oggettiva. In tutti gli altri casi, invece, la mancata fruizione entro i termini previsti non elimina il diritto del lavoratore a usufruire del riposo, ma comporta per il datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi previdenziali sulle ferie scadute, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile ai fini contributivi (art. 12, legge n. 153/1969).
La scadenza del 20 agosto 2025
La scadenza del 20 agosto 2025 assume particolare rilievo in quanto rappresenta il termine entro il quale i datori di lavoro dovranno versare, mediante modello F24, i contributi previdenziali sulle ferie maturate nel 2023 e non fruite entro il 30 giugno 2025.
Contestualmente, entro il 31 agosto 2025, dovrà essere trasmessa la denuncia mensile Uniemens, che dovrà contenere in modo distinto l’imponibile contributivo riferito alle ferie scadute.
Tale obbligo non è subordinato all’effettiva erogazione di una indennità sostitutiva, ma deriva dal fatto che il mancato godimento entro i termini legali rende la retribuzione corrispondente immediatamente imponibile ai fini contributivi.
Il mancato adempimento di questi obblighi, oltre a generare sanzioni pecuniarie, può comportare problemi nella certificazione della posizione assicurativa del lavoratore e nella correttezza del conto individuale INPS, con conseguenze rilevanti in ambito previdenziale.
Ferie maturate nel 2023: scadenze per la fruizione, obblighi contributivi e adempimenti operativi
La corretta gestione delle ferie maturate dai lavoratori subordinati nel corso del 2023 rappresenta un adempimento fondamentale per i datori di lavoro, sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello previdenziale e contributivo. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 e dalle indicazioni dell’INPS, è necessario rispettare scadenze precise per il godimento del periodo minimo legale di ferie, oltre a ottemperare agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali nel caso in cui le ferie non siano state fruite entro i termini stabiliti.
Fruizione infrannuale: almeno due settimane entro il 2023
Il primo obbligo riguarda la fruizione di almeno due settimane consecutive, se richieste dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione, ossia entro il 31 dicembre 2023. Questo periodo ha lo scopo di garantire il necessario recupero psico-fisico e non può essere posticipato se non in presenza di specifiche esigenze aziendali o impedimenti oggettivi legati al lavoratore.
Fruizione ultrannuale: restanti due settimane entro il 30 giugno 2025
Le ulteriori due settimane devono essere fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Pertanto, per le ferie maturate nel 2023, il termine ultimo per la fruizione è fissato al 30 giugno 2025. Il mancato rispetto di questa scadenza determina la scadenza legale dell’obbligo di fruizione, con conseguente obbligo di versamento dei contributi, anche in assenza di pagamento dell’indennità sostitutiva.
Obbligo contributivo per le ferie non godute
Nel caso in cui il lavoratore non abbia fruito, entro il 30 giugno 2025, delle ferie maturate nel 2023, scatta l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, anche se le ferie non sono state ancora retribuite. Questo principio si fonda sul criterio di onnicomprensività della retribuzione imponibile ai fini contributivi, sancito dall’art. 12 della Legge n. 153/1969.
Il momento impositivo ai fini contributivi coincide con il termine ultimo di fruizione delle ferie, ovvero con la scadenza dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Per le ferie maturate nel 2023, l’obbligo contributivo sorge quindi nel mese di luglio 2025, ed è necessario procedere:
- all’inclusione del compenso ferie nell’imponibile previdenziale del LUL di luglio 2025;
- al versamento dei contributi tramite modello F24 entro il 20 agosto 2025;
- alla trasmissione della denuncia Uniemens entro il 31 agosto 2025.
Gestione nel LUL e nel flusso Uniemens
Nel mese in cui matura l’obbligazione contributiva (luglio 2025), il datore di lavoro deve:
- sommare all’imponibile previdenziale corrente l’importo corrispondente al valore delle ferie non godute relative all’anno 2023;
- indicare tale quota in modo distinto nel LUL, affinché sia chiaro che si tratta di importi soggetti a contribuzione ma non ancora effettivamente corrisposti;
- trasmettere la denuncia mensile Uniemens, valorizzando opportunamente gli elementi legati alla gestione delle ferie.
Questa procedura consente di rispettare l’obbligo contributivo pur in assenza del pagamento effettivo dell’indennità ferie, garantendo la corretta valorizzazione del conto assicurativo individuale del lavoratore.
Recupero dei contributi già versati in caso di fruizione post scadenza
Nel caso in cui, dopo il versamento dei contributi su ferie non godute, il lavoratore usufruisca effettivamente delle ferie in un momento successivo (oltre il 30 giugno 2025), il datore di lavoro ha diritto a recuperare la contribuzione già versata, evitando una doppia esposizione previdenziale.
Il recupero avviene attraverso la denuncia Uniemens mediante compilazione della sezione VarRetributive, nella quale devono essere inseriti i seguenti elementi:
- AnnoMeseVarRetr: mese e anno della denuncia originaria (es. luglio 2025);
- CausaleVarRetr: da indicare con la causale “ferie”;
- ImponibileVarRetr: quota di retribuzione da dedurre dall’imponibile originario;
- ContributoVarRetr: importo della contribuzione da recuperare.
Tali elementi consentono di ridurre l’imponibile originario e di recuperare i contributi già versati. Il recupero si riflette nel modello DM2013, secondo le seguenti codifiche:
- Codice L480: indicazione dell’importo di contribuzione da recuperare;
- Codice H400: se il recupero avviene nello stesso anno in cui è stato effettuato il versamento;
- Codice H500: se il recupero avviene in un anno successivo.
FAQ
1. Entro quale data devono essere fruite le ferie maturate nel 2023?
Le ferie legali maturate nel 2023 devono essere fruite:
- almeno due settimane entro il 31 dicembre 2023 (fruizione infrannuale);
- le restanti due settimane entro il 30 giugno 2025
(fruizione ultrannuale). - Eventuali proroghe possono essere previste esclusivamente dalla contrattazione collettiva o da accordi individuali formalizzati.
2. È possibile monetizzare le ferie non godute?
No, la legge vieta la monetizzazione delle ferie legali non godute, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a liquidare l’indennità sostitutiva per le ferie residue.
3. Cosa accade se le ferie del 2023 non vengono godute entro il 30 giugno 2025?
Se le ferie maturate nel 2023 non sono state godute entro il 30 giugno 2025, il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi previdenziali sulle ferie residue, anche in assenza dell’effettiva erogazione dell’indennità. Il versamento va effettuato entro il 20 agosto 2025 tramite modello F24.
4. Il versamento dei contributi per ferie non godute comporta la perdita del diritto alle ferie?
No. Il versamento anticipato della contribuzione non estingue il diritto del lavoratore a fruire delle ferie. Il godimento potrà comunque avvenire in un momento successivo, anche oltre il termine legale, con la possibilità per il datore di lavoro di recuperare la contribuzione già versata tramite Uniemens.
5. Come si recuperano i contributi già versati su ferie successivamente godute?
Il recupero avviene attraverso la compilazione della sezione VarRetributive nel flusso Uniemens, indicando:
- il mese originario del versamento (es. luglio 2025),
- la causale “ferie”,
- l’imponibile da correggere,
l’importo dei contributi da recuperare.L480, H400 (recupero nello stesso anno) e H500 (recupero in anni successivi).- I codici da utilizzare nel modello DM2013 sono:
6. È prevista una sanzione per il mancato godimento delle ferie?
Sì. In caso di mancato rispetto degli obblighi sulla fruizione delle ferie, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa da:
- 120 a 720 euro per violazioni isolate;
- 480 a 1.800 euro se coinvolti più di 5 lavoratori o per violazioni reiterate in almeno 2 anni;
- 960 a 5.400 euro, senza possibilità di pagamento in misura ridotta, se coinvolti più di 10 lavoratori o la violazione si è protratta per almeno 4 anni (art. 18-bis D.Lgs. n. 66/2003).
7. In caso di maternità, malattia o cassa integrazione, i termini di fruizione delle ferie vengono sospesi?
Sì. La fruizione delle ferie può essere posticipata in presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro, come:
- maternità obbligatoria o facoltativa;
- assenze per malattia o infortunio;
- Cassa Integrazione Guadagni (CIG), soprattutto a zero ore.
In questi casi, il termine per la fruizione delle ferie non decorre o viene sospeso, a seconda della durata e della tipologia dell’evento.
8. Le ferie maturano anche durante la CIG?
Dipende dal tipo di CIG:
- in caso di CIG a orario ridotto, le ferie maturano proporzionalmente all’attività lavorata;
- in caso di CIG a zero ore, le ferie maturano solo se l’astensione non supera 15 giorni nel mese; oltre tale limite, il rateo non matura.
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