Dogane: entrata in vigore delle nuove regole di origine PEM

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L’avviso dell’Agenzia delle Dogane del 18 agosto 2025 annuncia l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 dell’8 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’11 agosto 2025.

Tale regolamento apporta modifiche al Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale, con l’obiettivo di adeguare la normativa unionale alle recenti evoluzioni della Convenzione paneuromediterranea (PEM) sulle regole di origine.

L’intervento introduce un periodo transitorio di un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025) durante il quale convivono due sistemi normativi paralleli – la Convenzione PEM originaria e la Convenzione PEM riveduta – garantendo certezza giuridica agli operatori e una più chiara tracciabilità delle regole di origine lungo le catene di fornitura.

Novità delle procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell’origine

Il nuovo regolamento UE 2025/1728 introduce alcune modifiche significative.

Indicazione obbligatoria del quadro normativo - Le dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine, devono riportare espressamente la base giuridica su cui si fonda la determinazione dell’origine. Qualora tale riferimento manchi, fino al 31 dicembre 2025 la dichiarazione verrà automaticamente ricondotta alla Convenzione PEM originaria.

Utilizzo delle dichiarazioni PEM come prova per la versione riveduta - Negli scambi tra i Paesi firmatari della Convenzione PEM, le dichiarazioni del fornitore che certificano l’origine secondo le regole tradizionali possono essere accettate come documenti giustificativi per la predisposizione o l’emissione di prove d’origine conformi alla Convenzione PEM aggiornata. Questa possibilità è limitata a determinati beni: capitoli 1, 3, 16 (prodotti ittici trasformati) e 25–97 del Sistema armonizzato. Rimane comunque responsabilità dell’esportatore verificare il rispetto delle condizioni di cumulo e la coerenza delle norme applicate.

Aggiornamento degli allegati normativi - Gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del Regolamento (UE) 2015/2447 sono stati revisionati. Sono state aggiunte note esplicative che richiamano la necessità di indicare il quadro giuridico e che, per il periodo transitorio, stabiliscono il ricorso automatico alla versione originaria in caso di mancata specificazione.

Indicazioni operative per gli operatori

Gli operatori economici sono invitati a:

  • adeguare i propri modelli e sistemi informatici per garantire l’indicazione corretta del quadro giuridico;
  • assicurare la coerenza documentale lungo la filiera, in presenza di due diversi regimi di cumulo;
  • conservare documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle condizioni di cumulo dichiarate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 31 agosto 2025, ma si applica retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con il periodo transitorio della Convenzione PEM.

Allegati

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