Fine corsa per il contratto di espansione. Resta l’isopensione
Pubblicato il 03 novembre 2023
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Con il 2023 il contratto di espansione chiuderà i battenti.
Dell’atteso rinnovo della misura, di natura sperimentale, infatti non vi è traccia nel disegno di legge di Bilancio 2024 presentato al Senato né, in merito, risulta essere stato presentato alcun emendamento al disegno di legge di conversione in legge del cd. decreto proroghe fiscali (decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscalista), ora al vaglio della Commissione Finanze e tesoro del Senato.
Il legislatore sembra essersi dimenticato di uno strumento che si è rivelato essere di grande appeal per le imprese coinvolte in processi organizzativi di transizione tecnologica e di ricambio generazionale.
Via il contratto di espansione, al datore di lavoro non resterà che affidarsi, per avviare al prepensionamento la forza lavoro più anziana, all’isopensione, nella versione “rafforzata” dal decreto Milleproroghe 2022 che ha confermato l'esodo anticipato di 7 anni fino al 2026.
Ma ad essere indeboliti non sono solo gli strumenti di incentivazione collettiva all’esodo, bensì anche in via generale tutte le principali vie di uscita dal mondo del lavoro per i lavoratori più prossimi alla pensione. Ape sociale, Opzione donna e Quota 103 sono infatti state rinnovate per il 2024 dalla Manovra finanziaria, ma con forti restrizioni in termini di requisiti e con tagli agli assegni pensionistici che poco invoglieranno i lavoratori a anticipare i tempi della pensione.
In questo quadro, poco confortante, le imprese che dovranno far fonte alla necessità di risolvere uno o più rapporti di lavoro evitando di ricorrere a licenziamenti non consensuali, forieri di lunghi e costosi contenziosi, dal 2024 avranno meno strumenti a loro disposizione per i piani di incentivazione all’esodo con scivoli pensionistici.
Contratto di espansione
Partiamo da un cenno sul contratto di espansione, utile ai fini dell’utile raffronto con l’isopensione.
Il contratto di espansione, disciplinato dall’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è un contratto di natura gestionale basato su un accordo stipulato, in sede governativa, con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.
Il suo ambito di operatività è stato via via ampliato. Da ultimo la legge di Bilancio 2022 ha consentito l’accesso all’istituto, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), alle imprese con almeno 50 unità lavorative in organico, calcolate anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva.
Nell’ambito del contratto di espansione è possibile avviare scivoli pensionistici dei lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione (60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, cfr circolare INPS 25 luglio 2022, n. 88), ma anche a percorsi di formazione o di riqualificazione professionali delle professionalità con ricorso alla cassa integrazione straordinaria in deroga nonché prevedere l’assunzione di nuove professionalità secondo una programmazione concordata.
In caso di scivolo pensionistico, l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
NOTA BENE: Beneficiari dell’indennità sono esclusivamente i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS (sono pertanto esclusi gli iscritti alla Gestione separata) che abbiano aderito volontariamente all’esodo, ivi compresi dirigenti e lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
La prestazione può essere riconosciuta al lavoratore anche per il tramite del Fondo di solidarietà.
Isopensione
L’isopensione è la prestazione di accompagnamento alla pensione prevista dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Beneficiari della prestazione sono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i dirigenti in esubero che maturano i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione, anticipata o vecchiaia, entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro fino al 2026 (4 anni dal 2027).
Lo strumento è attivabile da datori di lavoro che impieghino mediamente oltre 15 dipendenti.
Per accedere all'isopensione i datori di lavoro devono stipulare con accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, in cui il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
A garanzia della solvibilità degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a presentare una fideiussione bancaria per il versamento della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata.
Dall'obbligo di prestare la fideiussione, il datore di lavoro è esonerato se versa la provvista in unica soluzione e si impegna a sostenere l'eventuale maggiore costo della prestazione in sede di liquidazione definitiva.
Isopensione e contratto di espansione a confronto
|
Contratto di espansione |
Isopensione |
Datori di lavoro |
Datori di lavoro con almeno 50 unità lavorative in organico, calcolate anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva. |
Datori di di lavoro che impieghino mediamente oltre 15 dipendenti |
Lavoratori |
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti |
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti |
Scivolo pensionistico |
5 anni dal pensionamento (prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata) |
7 anni dal pensionamento ((prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata) |
Procedura |
Più complessa: prevede accordo in sede governativa |
Solo accordo in sede sindacale |
Costi |
Per accompagnamento alla pensione di vecchiaia, il datore di lavoro è tenuto a versare solo l'indennità Per accompagnamento alla pensione anticipata,il datore di lavoro deve versare l'indennità a cui va aggiunta la contribuzione correlata, al netto della NASpI per i primi 24 mesi (la riduzione NASpI incrementata in specifici casi) e successivamente indennità e contribuzione correlata in misura intera |
Più alti: il datore di lavoro deve sempre versare l'indennità e la contribuzione correlata per intero |
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