Lavoratore in congedo: sostituzione agevolata, a quali condizioni?

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Alle aziende e agli studi professionali che occupano meno di 20 dipendenti e che procedono all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratrici o lavoratori in congedo è riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi previdenziali datoriali INPS nonché dei contributi e dei premi INAIL.

A prevedere l’incentivo è l’articolo 4, commi 3 e 4, del Testo unico maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Beneficiari delle agevolazioni

Le agevolazioni spettano alla generalità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, a condizione che, al momento dell’assunzione, l’organico aziendale sia inferiore a 20 dipendenti.

Il requisito dimensionale va calcolato considerando tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, mentre gli apprendisti sono esclusi dal computo.

Nel calcolo del requisito occupazionale, i lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto, mentre i lavoratori intermittenti vanno computati sulla base delle giornate lavorate nel semestre precedente.

Il lavoratore assente, sostituito da altro lavoratore, non viene conteggiato; al suo posto si considera solo il sostituto.

Sostituzioni agevolate

Sono agevolate le sostituzioni, con contratto a tempo determinato, anche part time, di lavoratori in congedo di maternità e di paternità o in congedo parentale o in congedo per malattia del figlio.

Misura e durata dello sgravio

Il beneficio è doppio, consistendo in:

  • uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione datoriale;
  • una riduzione del 50% dei contributi e premi INAIL.

Le agevolazioni decorrono dalla data di assunzione del lavoratore sostitutivo, che, per consentire un adeguato passaggio di consegne, può avvenire anche fino a un mese prima dell’inizio del congedo (salvi i più ampi termini stabiliti dalla contrattazione collettiva).

I benefici restano applicabili fino al compimento del primo anno di età del figlio, oppure per un anno dall’accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento.

Casistiche particolari

Flessibilità del congedo: lo sgravio è riconosciuto anche se la lavoratrice opta per la flessibilità successivamente all’assunzione del sostituto.

Qualifica diversa: non è necessario che il sostituto abbia la stessa qualifica del sostituito, purché sia rispettata l’equivalenza oraria.

Apprendisti: è possibile sostituire un’apprendista con un lavoratore già qualificato, purché sia rispettata l’equivalenza oraria.

Doppia assunzione part time: un lavoratore in congedo può essere sostituito da più lavoratori assunti con contratto part-time, purché sia rispettata l’equivalenza oraria.

Nuovo titolo dell’assenza: il cambiamento del titolo dell’assenza (ad esempio da congedo a ferie) impedisce la fruizione delle agevolazioni.

Condizioni generali e cumulabilità

L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni generali in materia di incentivi all’assunzione.

Lo sgravio può essere cumulato con altri incentivi, purché nei limiti della contribuzione datoriale complessivamente dovuta e in assenza di espliciti divieti normativi di cumulo.

Procedura per ottenere il beneficio

Per accedere allo sgravio contributivo, le aziende devono presentare un’autocertificazione all’INPS, attestando che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di un lavoratore in congedo e che l’organico aziendale è inferiore a 20 dipendenti.

L’INPS attribuisce quindi il codice di autorizzazione "9R".

Per quanto riguarda i premi INAIL, la riduzione del 50% si richiede nella dichiarazione annuale delle retribuzioni, compilando l’apposita sezione con codice “7”.

Estensione alle lavoratrici autonome

I benefici sono estesi anche alle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato in sostituzione della lavoratrice autonoma in maternità.

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