Esenzione imposte per borse ITS Academy dal 2025

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Buone notizie gli studenti che frequentano i percorsi Its Academy: le borse di studio concesse dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri enti pubblici non saranno soggette né all’Irpef né all’Irap, dal 2025. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 204 del 6 agosto 2025.

Borse di studio Its Academy finanziate con fondi PNRR

Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) sono stati creati con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo, in particolare dei giovani, e di sostenere la crescita di un’economia basata sulla conoscenza, capace di essere competitiva e resiliente. La loro istituzione risponde al bisogno di innovazione e di potenziamento del sistema di istruzione e ricerca, in linea con gli standard europei (legge n. 99/2022).

La Fondazione Istante dichiara di assegnare borse di studio finanziate con risorse del PNRR, applicando gli stessi criteri utilizzati per le università e gli istituti AFAM. Tali borse hanno lo scopo di agevolare la frequenza dei percorsi formativi degli ITS Academy, aiutando gli studenti a coprire eventuali spese di vitto, alloggio e/o viaggio, e garantendo così pari opportunità nell’accesso ai benefici previsti dal diritto allo studio, anche per i corsi di istruzione terziaria erogati dalle Fondazioni ITS Academy.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, Azione “Potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy”, l’Istante, come altri ITS Academy, beneficia di rilevanti finanziamenti destinati a garantire agli studenti pari diritti nello studio, analoghi a quelli previsti per gli studenti universitari.

L’importo di ciascuna borsa varia in base a:

  • tipologia del percorso (biennale – V livello EQF, o triennale – VI livello EQF),
  • distanza tra residenza e sede del corso,
  • caratteristiche personali del beneficiario,
  • eventuale tirocinio all’estero di durata compresa tra 1 e 3 mesi.

Le somme da erogare vengono determinate dalle Fondazioni tramite un’apposita istruttoria, applicando i criteri e gli importi unitari fissati dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320, e successive modifiche.

Su tali basi, l’Istante domanda quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare, ai fini Irpef e Irap, alle borse di studio finanziate con fondi PNRR.

I dubbi nascono dal fatto che, in via ordinaria, le borse di studio rientrano tra i redditi imponibili Irpef (art. 50, comma 1, lett. C), TUIR). Tuttavia, l’Istante osserva che tale disposizione non si applica nei casi previsti dall’art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 e dall’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (richiamati nella Risoluzione n. 109/E del 23 aprile 2009), per cui le borse erogate da università e istituti di istruzione superiore per dottorati, specializzazioni, ricerca post-dottorato e corsi all’estero non sono imponibili.

Secondo l’Istante, poiché la legge 15 luglio 2022, n. 99, ha equiparato gli ITS alle università, e i criteri di assegnazione delle borse sono i medesimi, anche le borse per ITS dovrebbero beneficiare dello stesso regime.

Quanto all’Irap, l’Istante ritiene che le borse finanziate con il PNRR, vista l’equiparazione degli ITS alle università operata dalla legge n. 99/2022, debbano essere escluse dalla base imponibile, in quanto l’art. 10-bis, comma 1, del d.lgs. 446/1997 consente tale eliminazione per le borse di studio erogate da quegli enti.

Borse di studio e tassazione

In generale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del DPR 917/1986, sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente tutti gli importi erogati, da qualsiasi soggetto, sotto forma di borsa di studio, assegno, premio o sussidio destinati a scopi di studio o di formazione professionale, purché il beneficiario non abbia un rapporto di lavoro subordinato con l’ente erogatore.

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 ha specificato che rientrano tra assegni, premi o sussidi per studio e addestramento professionale:

  • i contributi relativi a corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione;
  • i corsi finalizzati a una futura e possibile occupazione lavorativa.

Restano invece escluse da tale categoria le spese sostenute per selezioni preliminari di personale da assumere.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36E del 21 novembre 2002 ha ribadito che, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge, tutte le borse di studio e le altre somme erogate con finalità di studio o formazione professionale devono comunque essere assoggettate a tassazione secondo quanto stabilito dalla lettera c) dell’art. 50 del Tuir.

Esenzione fiscale delle borse di studio

Durante la conversione in legge n. 79/2025 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, è stato inserito all’articolo 4 della legge n. 99/2022 il nuovo comma 9-bis.

Detta norma stabilisce che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio erogate da Stato, Regioni, Fondazioni ITS Academy e altri enti pubblici a favore degli studenti iscritti ai percorsi formativi previsti dall’art. 5, comma 1, della stessa legge — incluse quelle di cui all’art. 5, comma 4, lett. a) — non sono soggette all’Irpef.

Effetti anche sull’Irap

In conseguenza di tale esenzione, dal 2025 le borse di studio corrisposte dall’Istante risultano escluse anche dalla base imponibile Irap, come previsto dall’articolo 10-bis del D.lgs. n. 446/1997.

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