Bando BRIC 2025: ecco come partecipare
Pubblicato il 19 agosto 2025
In questo articolo:
- Cos’è il Bando BRIC 2025
- Obiettivi
- Ambito temporale e copertura finanziaria
- Chi può partecipare
- Il ruolo delle imprese private
- Limitazioni e obblighi
- Modalità e tempi di presentazione
- Limiti e condizioni
- Criteri di ammissibilità
- Valutazione tecnico-scientifica
- Punteggio premiale: fino a tre punti per il coinvolgimento qualificato delle imprese
- Soglia minima di punteggio
- Importi finanziabili e costi ammissibili
- Spese specifiche: limiti e percentuali per voci ammesse
- Erogazione dei fondi
- Documentazione obbligatoria
- Proprietà intellettuale e divulgazione dei risultati
- Divulgazione dei risultati
- Pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale
- Erogazione fondi e documentazione richiesta, in breve
- Limiti percentuali sulle voci di spesa – Bando BRIC 2025
Condividi l'articolo:
Il Bando BRIC (Bando per Ricerche in Collaborazione) 2025 rappresenta una delle principali iniziative promosse dall’INAIL a sostegno della ricerca scientifica applicata nei settori della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’edizione 2025 del bando si inserisce nel contesto del Piano triennale di attività di ricerca 2025–2027 con l’obiettivo di rafforzare il sistema della ricerca nazionale e consolidare il modello di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato.
Si tratta di un’iniziativa di grande importanza per il Paese, in quanto mira a ridurre gli infortuni sul lavoro, prevenire le malattie professionali e promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative attraverso la sinergia tra enti di ricerca, università, istituzioni pubbliche e imprese.
L’INAIL, in linea con il paradigma dell’open innovation, promuove in tal senso un modello partecipativo e collaborativo finalizzato alla valorizzazione dei risultati scientifici e al loro trasferimento nei contesti produttivi e istituzionali.
Il Bando BRIC 2025 è dunque un’opportunità concreta per tutti gli attori del sistema nazionale della ricerca che operano nei campi della medicina del lavoro, della prevenzione, dell’ingegneria della sicurezza, dell’ergonomia, della psicologia del lavoro e delle scienze sociali applicate, offrendo un canale strutturato per lo sviluppo di progetti ad alto impatto.
Vediamo di seguito come si articola, quali sono i destinatari e le scadenze da rispettare.
Cos’è il Bando BRIC 2025
Il Bando BRIC è uno strumento attuativo con cui l’INAIL intende attivare collaborazioni a titolo oneroso per promuovere e supportare progetti di ricerca di natura scientifica, interdipartimentale e multidisciplinare.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di:
- potenziare la rete scientifica nazionale, coinvolgendo i principali centri di ricerca pubblici e accademici;
- favorire il trasferimento tecnologico e la sperimentazione sul campo;
- sostenere la prevenzione degli infortuni e delle patologie legate all’attività lavorativa attraverso evidenze scientifiche concrete;
- valorizzare i risultati della ricerca mediante attività di divulgazione, standardizzazione, pubblicazione scientifica e, ove possibile, tramite la tutela della proprietà intellettuale.
Obiettivi
1. Promozione della rete scientifica INAIL
Il primo obiettivo strategico del bando è il consolidamento della rete scientifica costruita dall’INAIL negli anni precedenti. Attraverso il finanziamento di progetti condivisi con università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti qualificati, l’Istituto intende infatti rafforzare la cooperazione scientifica nazionale, facilitare lo scambio di competenze tra settori disciplinari differenti ed aumentare il livello di integrazione tra ricerca teorica e applicazione pratica.
2. Sviluppo di progetti multidisciplinari e interdipartimentali
Il Bando BRIC 2025 promuove anche l’interdisciplinarietà e il lavoro interdipartimentale, elementi chiave per affrontare le complesse sfide che caratterizzano il mondo del lavoro contemporaneo. I progetti finanziati devono essere infatti multidisciplinari ed integrare competenze e approcci da più ambiti scientifici e devono rispondere alle priorità di ricerca individuate nei nove programmi tematici definiti da INAIL per il triennio 2025–2027. Ogni progetto è collegato a una tematica specifica, elencata nell’Allegato A del bando, e supervisionato da uno dei Dipartimenti di ricerca INAIL (DiMEILA o DIT).
3. Valorizzazione dei risultati della ricerca
La valorizzazione dei risultati è una componente essenziale del Bando BRIC 2025. Le proposte progettuali devono prevedere attività finalizzate a:
- pubblicare i risultati ottenuti su riviste scientifiche nazionali e internazionali;
- organizzare convegni e seminari per la divulgazione delle evidenze;
- produrre linee guida e strumenti operativi utili per la prevenzione e la gestione dei rischi;
- tutelare i diritti di proprietà intellettuale, ove applicabile;
- promuovere il trasferimento tecnologico, in collaborazione con le imprese e altri soggetti operanti nei contesti applicativi.
Attraverso tali azioni, l’INAIL mira a trasformare la conoscenza scientifica in soluzioni operative, accessibili e replicabili, con un impatto diretto sulla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Ambito temporale e copertura finanziaria
Il Bando BRIC 2025 si colloca all’interno del Piano triennale di attività di ricerca 2025–2027, documento programmatico che definisce gli indirizzi e le priorità della strategia di ricerca dell’Istituto.
Le collaborazioni attivate tramite il bando hanno una durata biennale per garantire una adeguata pianificazione delle attività, il monitoraggio dei risultati intermedi e la sostenibilità scientifica ed economica dei progetti.
Per l’attivazione dei progetti nel primo anno (2025), l’Istituto ha stanziato un finanziamento massimo di € 14.405.000,00, a valere sulle risorse previste per la Missione Ricerca nel bilancio dell’Istituto, importo che rappresenta la copertura economica iniziale destinata al cofinanziamento dei progetti selezionati, secondo le modalità indicate nel bando.
Il finanziamento sarà assegnato a titolo oneroso in base a criteri di valutazione tecnico-scientifica e gestionale, con particolare attenzione alla qualità delle proposte, alla qualificazione dei soggetti proponenti, al livello di cofinanziamento garantito e al potenziale impatto dei risultati ottenibili.
Chi può partecipare
La partecipazione è circoscritta a soggetti specificamente individuati dal bando, che devono possedere precisi requisiti di rappresentatività, legittimazione e competenza scientifica.
Il bando distingue dunque due categorie principali di soggetti coinvolgibili:
- i destinatari istituzionali, ossia i soggetti titolari della proposta progettuale e diretti beneficiari del finanziamento INAIL;
- gli enti partner, ossia soggetti che possono essere coinvolti nel progetto in qualità di collaboratori scientifici, contribuendo al cofinanziamento e allo svolgimento delle attività, ma senza accesso diretto ai fondi pubblici.
Destinatari istituzionali
I destinatari istituzionali sono gli unici soggetti abilitati alla presentazione della domanda di finanziamento e alla stipula della convenzione con l’INAIL. Tali soggetti devono essere dotati di autonomia giuridica e di capacità di rappresentanza nei confronti di terzi. Le categorie ammesse sono:
- enti di ricerca pubblici, inclusi i dipartimenti o altre articolazioni interne con potere di rappresentanza. Tali enti devono operare nell’ambito della ricerca scientifica applicata, in particolare nei settori della salute, sicurezza sul lavoro, ingegneria, medicina del lavoro, ergonomia, scienze sociali o affini;
- università statali e non statali legalmente riconosciute, con possibilità di presentazione della domanda da parte dei singoli dipartimenti, purché dotati di rappresentanza autonoma. È pertanto consentito, ad esempio, che il direttore di dipartimento presenti una proposta a nome dell’unità, se previsto dai regolamenti interni dell’ateneo;
- IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, pubblici o privati, riconosciuti dal Ministero della Salute, che svolgano attività di ricerca biomedica e sanitaria finalizzata al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori.
Ogni destinatario istituzionale può presentare un massimo di tre proposte progettuali, ognuna delle quali deve riferirsi a una sola tematica di ricerca selezionabile tra quelle indicate nell’Allegato A del bando. Le tematiche sono strutturate in relazione ai programmi strategici INAIL, con indicazione dell’importo massimo finanziabile per ciascun progetto.
Enti partner
La proposta progettuale può prevedere la partecipazione di uno o più enti partner scelti tra soggetti con comprovata esperienza in ambito scientifico, sanitario o sociale, che collaborino allo svolgimento delle attività e alla sostenibilità economica del progetto. I soggetti ammissibili come enti partner includono:
- pubbliche amministrazioni, comprese Regioni, Province autonome, Aziende Sanitarie Locali (ASL), Aziende ospedaliere, Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) e altri enti pubblici che operano nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Strutture di ricerca delle associazioni di categoria e delle Parti sociali, iscritte all’Anagrafe nazionale delle ricerche e con esperienza nel settore della salute occupazionale, delle relazioni industriali, della prevenzione o della promozione del benessere lavorativo.
- Fondazioni a carattere nazionale, anch’esse iscritte all’anagrafe nazionale delle ricerche, con attività documentata nel settore della salute e sicurezza sul lavoro o nelle scienze sociali applicate.
Gli enti partner, pur partecipando attivamente alla progettazione e realizzazione del progetto, non possono ricevere direttamente fondi dall’INAIL, ma devono contribuire con risorse proprie nel rispetto della soglia minima di cofinanziamento pari al 40% del costo complessivo del progetto, al netto delle spese per prototipi.
Il ruolo delle imprese private
Il bando prevede una partecipazione indiretta delle imprese, che possono essere coinvolte esclusivamente in qualità di partner tecnologici con l’obiettivo di:
- favorire il trasferimento tecnologico dei risultati scientifici verso il sistema produttivo;
- promuovere la sperimentazione sul campo di soluzioni innovative;
- garantire una maggiore applicabilità dei risultati della ricerca nei contesti reali di lavoro.
Vediamo le condizioni stabilite dal Bando.
Limitazioni e obblighi
Le imprese coinvolte non possono:
- essere destinatarie del finanziamento INAIL;
- essere affidatarie, nemmeno indirette, di forniture o servizi retribuiti nell’ambito del progetto stesso.
Per essere ammesse alla collaborazione, le imprese devono inoltre essere:
- regolarmente costituite con sede stabile in Italia;
- non soggette a impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’individuazione delle imprese da coinvolgere deve avvenire mediante manifestazione pubblica di interesse, pubblicata preferibilmente prima della presentazione della domanda, e comunque non oltre la stipula della convenzione tra INAIL e il Destinatario Istituzionale.
Punteggio premiale per le imprese con certificazione di parità di genere
Il bando riconosce un punteggio aggiuntivo fino a 3 punti ai progetti che prevedano il coinvolgimento di imprese in possesso della certificazione di parità di genere (ai sensi della legge n. 162/2021 e della UNI/PdR 125:2022). Tale certificazione deve essere dichiarata al momento della domanda e presentata ufficialmente alla firma della convenzione di finanziamento.
Modalità e tempi di presentazione
La domanda di partecipazione al Bando BRIC 2025 deve essere presentata esclusivamente tramite modalità telematica, accedendo all’apposito applicativo “Bando BRIC” disponibile sul sito ufficiale dell’INAIL.
Il periodo di apertura dello sportello telematico è fissato:
- dalle ore 00:00 del 4 agosto 2025
- fino alle ore 14:00 del 6 ottobre 2025
Non sono ammesse proroghe e, allo scadere del termine, l’applicativo disattiverà automaticamente la possibilità di invio.
Autenticazione e accesso
L’accesso all’applicativo avviene tramite identità digitale del rappresentante legale o della persona da questi delegata. Sono accettati i seguenti sistemi di autenticazione:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Soggetti autorizzati all’invio
La domanda può essere trasmessa:
- direttamente dal legale rappresentante del destinatario istituzionale;
- da un soggetto delegato, munito di atto formale di delega (firmato digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento d’identità).
Domande presentate da soggetti non autorizzati o con modalità diverse da quelle previste saranno considerate inammissibili.
Limiti e condizioni
Il bando stabilisce vincoli chiari per garantire equità nella selezione delle proposte.
- Ogni destinatario istituzionale può presentare massimo tre proposte progettuali.
- Ogni proposta deve riferirsi a una sola tematica di ricerca, identificabile tramite il codice ID specificato nell’Allegato A del bando.
- La presentazione è consentita solo attraverso il portale telematico INAIL. Non saranno accettate domande inviate via PEC, email o altri canali alternativi.
Al termine dell’invio, l’applicativo rilascerà una ricevuta elettronica con marca temporale, che costituisce prova ufficiale della presentazione della domanda entro i termini.
Criteri di ammissibilità
Uno degli aspetti centrali del Bando BRIC 2025 è rappresentato dalla definizione precisa dei criteri di ammissibilità e delle modalità di valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, criteri che hanno l’obiettivo di garantire trasparenza, qualità scientifica e coerenza con gli obiettivi dell’INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La fase di valutazione, affidata a commissioni di esperti secondo il metodo della peer review, costituisce un momento determinante per la selezione dei progetti finanziabili.
Per essere considerate valide, le proposte presentate nell’ambito del Bando BRIC 2025 devono rispettare un insieme di requisiti formali e sostanziali, la cui verifica è svolta in prima istanza dalla direzione centrale ricerca dell’INAIL. Solo i progetti che rispettano tutti i seguenti criteri saranno ammessi alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica.
Cofinanziamento minimo obbligatorio
Ogni proposta progettuale deve prevedere un cofinanziamento minimo pari al 40% del costo complessivo del progetto, calcolato al netto delle spese per prototipi.
Questo significa che, per un progetto del valore totale di € 500.000, escluse le spese per prototipi, almeno € 200.000 devono essere coperti da fondi propri del destinatario istituzionale e/o degli enti partner.
Tale vincolo assicura il reale impegno dei soggetti partecipanti e contribuisce a rafforzare la sostenibilità economico-gestionale dell’iniziativa.
Durata biennale del progetto
Tutte le proposte devono avere una durata obbligatoria di due anni. La progettazione deve quindi essere pianificata su base pluriennale, con obiettivi intermedi e risultati finali misurabili. Progetti di durata diversa non saranno ammessi.
Progetti non già finanziati in precedenza
Non sono ammesse proposte progettuali che:
- siano in corso;
- siano già state finanziate in passato dall’INAIL;
- abbiano ricevuto fondi da altri enti pubblici o privati, compresi quelli incorporati nell’INAIL ai sensi dell’art. 7 del D.L. 78/2010.
Questa condizione è fondamentale per garantire l’originalità delle attività finanziate e per evitare duplicazioni nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Valutazione tecnico-scientifica
Le proposte progettuali che superano la verifica di ammissibilità vengono valutate da Commissioni tecniche di esperti composte da figure professionali interne all’INAIL con comprovata qualificazione nelle aree tematiche oggetto del bando.
Ogni proposta può ottenere un punteggio massimo di cento punti, attribuito sulla base di sei criteri principali. È previsto inoltre un punteggio premiale aggiuntivo fino a un massimo di tre punti, in presenza di specifiche condizioni legate al coinvolgimento delle imprese.
Vediamo nel dettaglio le voci di valutazione.
Originalità scientifica e ricadute applicative (massimo 35 punti)
Questo criterio valuta la novità, l’innovazione metodologica e la potenziale utilità pratica della proposta progettuale. Sono favoriti i progetti che introducono:
- nuovi approcci scientifici,
- modelli sperimentali non ancora testati,
- soluzioni con applicabilità concreta nel contesto lavorativo.
- replicabili in altri contesti;
- trasferibili a livello normativo, operativo o tecnologico;
- fruibili da parte delle imprese o delle pubbliche amministrazioni.
Qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti proponenti (massimo 35 punti totali)
Questo criterio è suddiviso in tre sotto-componenti.
- Qualificazione del destinatario istituzionale (massimo 5 punti): si valuta la struttura organizzativa, le infrastrutture disponibili e l’esperienza pregressa nel settore specifico della tematica proposta.
- Qualificazione degli enti partner (massimo dieci punti): si considerano il livello di competenza scientifica, le capacità operative, il valore aggiunto derivante dalla collaborazione e la partecipazione di soggetti come associazioni di categoria e parti sociali.
- Competenze del Responsabile scientifico (massimo venti punti): l’INAIL esamina i curriculum vitae del responsabile scientifico della proposta e dei responsabili degli enti partner, focalizzandosi su pubblicazioni scientifiche, partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, esperienza gestionale e di coordinamento
Rilevanza scientifica e trasferibilità dei risultati (massimo 20 punti)
La rilevanza scientifica misura l’aderenza della proposta alle priorità di ricerca indicate dal bando e la sua coerenza con gli obiettivi strategici dell’INAIL. Al contempo, la trasferibilità valuta la possibilità che i risultati ottenuti siano:
- replicabili in altri contesti;
- trasferibili a livello normativo, operativo o tecnologico;
- fruibili da parte delle imprese o delle pubbliche amministrazioni.
Cofinanziamento e composizione delle voci di spesa (massimo dieci punti)
La qualità e la diversificazione del cofinanziamento rappresentano un elemento di valutazione specifico. Il punteggio è attribuito considerando:
- l’entità percentuale del cofinanziamento rispetto al totale del progetto;
- la composizione delle voci di spesa, con preferenza per progetti che prevedano investimenti in personale, strumentazione non inventariabile, attività formative e divulgative.
Maggiore è l’impegno economico da parte del proponente e dei partner, maggiore sarà il punteggio assegnato.
Punteggio premiale: fino a tre punti per il coinvolgimento qualificato delle imprese
Per incentivare la sinergia tra ricerca pubblica e mondo produttivo, il bando prevede un punteggio premiale per le proposte che coinvolgono imprese private, secondo le modalità ammesse (come specificato nei criteri di ammissibilità).
- Il punteggio premiale è di +2 punti per il solo coinvolgimento di un’impresa con sede stabile in Italia, selezionata tramite manifestazione pubblica di interesse.
- Il punteggio è elevato a +3 punti qualora l’impresa partecipante sia in possesso della certificazione di parità di genere, conforme alla norma UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato.
Questo meccanismo premiale riconosce l’importanza del ruolo delle imprese nel trasferimento tecnologico e nella sperimentazione dei risultati, e promuove al contempo buone pratiche aziendali in materia di inclusione e pari opportunità.
Soglia minima di punteggio
Per essere considerate finanziabili, le proposte progettuali devono ottenere un punteggio minimo complessivo di cinquanta punti. I progetti che, pur essendo formalmente ammissibili, non raggiungono questa soglia, non saranno quindi inclusi nella graduatoria dei progetti finanziabili.
Le proposte selezionate saranno poi oggetto di redazione del progetto esecutivo in collaborazione con una Unità operativa INAIL, sulla base dell’importo riconosciuto e nel rispetto dei criteri di cofinanziamento dichiarati in sede di candidatura.
Importi finanziabili e costi ammissibili
Uno degli aspetti più rilevanti de l Bando BRIC 2025 riguarda la determinazione dell’importo finanziabile da parte dell’INAIL e la definizione dei costi ammissibili all’interno della proposta progettuale, parametri che costituiscono un elemento essenziale per la corretta pianificazione finanziaria dei progetti di ricerca e per garantire l’allineamento con gli obiettivi istituzionali di trasparenza, efficacia e sostenibilità economica.
Per essere considerata valida e ammissibile, ogni proposta deve rispettare sia i limiti di finanziamento previsti per la tematica selezionata, sia le regole dettagliate di ammissibilità delle spese, come delineato nel bando e negli allegati tecnici.
Il finanziamento INAIL è erogato a titolo oneroso, su base biennale, ed è soggetto a precise soglie minime e massime in funzione della tematica di ricerca scelta. Tali limiti sono specificati nell’Allegato A del Bando BRIC 2025, dove per ciascun progetto viene indicato un importo massimo annuale finanziabile.
L’importo richiesto a INAIL non può essere inferiore all’importo annuale previsto per la tematica selezionata. Ciò significa che ogni progetto deve raggiungere almeno il livello di finanziamento previsto per quella specifica area di ricerca, pena l’inammissibilità della proposta.
Il limite superiore è pari al doppio dell’importo massimo annuale, su base biennale. Per esempio, se per una determinata tematica l’importo massimo annuale è pari a € 100.000, il finanziamento complessivo richiedibile per il biennio non potrà superare € 200.000. Qualsiasi proposta che superi tale soglia massima sarà automaticamente esclusa dalla valutazione.
Costi esclusi
Il Bando BRIC 2025 specifica con chiarezza le categorie di spesa che non possono essere coperte con i fondi erogati da INAIL. Le proposte progettuali devono escludere queste voci dal budget richiesto, pena l’inammissibilità o la riduzione del contributo.
- Stipendi del personale di ruolo: le spese per personale strutturato (a tempo indeterminato) non possono essere imputate al finanziamento INAIL, in quanto già sostenute dall’ente proponente.
- Acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati: rientrano tra le spese di investimento strutturale non ammesse.
- Acquisto di arredi e materiale di rappresentanza: non è consentita l’imputazione di spese non funzionali direttamente alla ricerca scientifica.
- Spese di rappresentanza: comprese le spese per attività promozionali, relazioni esterne o accoglienza, non possono essere finanziate.
- Strumentazioni inventariabili: ovvero attrezzature che per valore o caratteristiche rientrano nel patrimonio dell’ente, non sono ammissibili al finanziamento INAIL.
- Forniture ordinarie di cancelleria e materiale di consumo informatico: considerate spese ricorrenti e generali, non direttamente correlate all’innovazione scientifica del progetto.
- Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni: non pertinenti con lo sviluppo delle attività di ricerca.
La presenza di queste spese nel piano finanziario comporta l’esclusione dalla rendicontazione o, nei casi più gravi, la decadenza dal beneficio.
Spese specifiche: limiti e percentuali per voci ammesse
Pur con le esclusioni sopra indicate, il Bando BRIC 2025 consente l’inserimento di una serie di voci di costo ammissibili, che devono però rispettare limiti percentuali precisi in relazione all’importo del finanziamento INAIL. Le principali categorie regolamentate sono le spese per prototipi, le spese generali e le spese per il personale.
Prototipi: massimo 35% del totale del finanziamento INAIL
Il bando definisce come “prototipo” qualsiasi dimostratore tecnologico previsto come risultato concreto del progetto: può trattarsi di un prodotto, di un processo, di un impianto pilota o di un ambiente di sperimentazione.
Le spese relative alla progettazione e realizzazione di tali prototipi non devono superare il 35% dell’importo del finanziamento INAIL richiesto. La finalità di tale limite è garantire l’equilibrio tra attività di ricerca teorica, operativa e applicativa, evitando un eccessivo sbilanciamento verso componenti sperimentali a scapito della componente scientifica.
Spese generali: massimo 10% del solo finanziamento INAIL
Le spese generali (overhead) rappresentano i costi indiretti sostenuti per la gestione complessiva del progetto, quali ad esempio l’amministrazione, il supporto tecnico, la logistica e l’infrastruttura generale.
Il Bando BRIC 2025 stabilisce che le spese generali non possono eccedere il 10% del finanziamento INAIL, escluso il cofinanziamento e al netto delle spese per prototipi, servizi di ricerca e spese generali stesse. Questo limite deve essere rispettato da ciascuna unità operativa coinvolta nel progetto, in proporzione alla quota di finanziamento a essa assegnata.
È importante sottolineare che le spese generali non sono ammesse nel cofinanziamento, che deve invece essere costituito da voci di spesa dirette.
Personale: massimo 60% del finanziamento INAIL
La voce “personale” include i costi relativi a:
- contratti di lavoro specificamente stipulati per lo svolgimento del progetto di ricerca (es. assegni di ricerca, borse di dottorato, contratti a tempo determinato);
- eventuali collaborazioni professionali legate a specifiche attività previste nel piano operativo.
Il costo del personale finanziato da INAIL non può superare il 60% del totale del contributo concesso. Questo limite è finalizzato a garantire la sostenibilità del progetto anche in termini di mezzi tecnici e operativi, evitando una struttura di spesa eccessivamente concentrata sul costo del lavoro.
Inclusione dell’IRAP
Il bando chiarisce che il costo del personale può includere anche l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), in quanto rientrante tra i costi effettivi sostenuti per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Tale previsione favorisce una rendicontazione realistica e completa, aderente ai vincoli fiscali vigenti.
Erogazione dei fondi
Il Bando BRIC 2025 definisce con precisione le modalità di erogazione dei fondi destinati ai progetti di ricerca scientifica selezionati e approvati. A tal fine, stabilisce un sistema articolato su due annualità, con quote di finanziamento distribuite in momenti diversi dell’avanzamento progettuale, subordinati alla verifica di adempimenti scientifici e amministrativi. Allo stesso tempo, disciplina con rigore anche gli aspetti connessi alla proprietà intellettuale dei risultati ottenuti e ai criteri di divulgazione e trasparenza.
Ripartizione annuale del finanziamento: tempistiche e condizioni
L’importo finanziato da INAIL, su base biennale, è distribuito su due esercizi, secondo un sistema a tranches vincolate a specifici obblighi di rendicontazione. Le somme non vengono erogate in un’unica soluzione, ma seguono una scansione temporale con verifiche intermedie volte a garantire la corretta esecuzione tecnica e amministrativa del progetto.
Prima annualità
-
70% dell’importo viene erogato dopo la sottoscrizione della convenzione e all’avvio delle attività progettuali.
Questo primo versamento iniziale serve a coprire le spese iniziali necessarie per l’avvio operativo e gestionale del progetto. -
Il restante 30% è erogato solo a seguito dell’approvazione da parte dell’INAIL:
-
della relazione scientifica intermedia, che attesta lo stato di avanzamento tecnico del progetto;
-
della rendicontazione finanziaria intermedia, che evidenzia le spese effettivamente sostenute o impegnate fino alla scadenza del primo anno.
-
Tale documentazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla fine della prima annualità. In caso di irregolarità o incompletezza, l’INAIL può sospendere l’erogazione o attivare il recupero delle somme già corrisposte.
Seconda annualità
-
50% dell’importo relativo al secondo anno è erogato dopo l’approvazione della seconda relazione scientifica intermedia, da trasmettere entro trenta giorni dalla fine del primo semestre del secondo anno.
-
Il saldo finale (50%) è liquidato a conclusione del progetto, previa approvazione di:
-
una relazione scientifica finale, che certifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
-
una rendicontazione finanziaria finale, con evidenza dettagliata delle spese sostenute.
-
La scadenza per l’invio della documentazione finale è entro 60 giorni dal termine ufficiale del progetto.
NOTA BENE: l’erogazione delle quote relative alla seconda annualità è subordinata alla disponibilità di bilancio dell’INAIL per l’esercizio finanziario di riferimento. Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione può comportare sanzioni economiche, fino alla revoca del contributo.
Documentazione obbligatoria
Per accedere alle singole tranche di finanziamento, i soggetti beneficiari devono produrre una documentazione scientifica e finanziaria dettagliata, conforme ai requisiti del bando.
Relazioni scientifiche intermedie e finali
Le relazioni scientifiche devono documentare:
- le attività svolte nei periodi di riferimento;
- il livello di raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- eventuali criticità o scostamenti rispetto al piano iniziale.
Particolare attenzione è richiesta per la relazione finale, che deve offrire una sintesi esaustiva dei risultati ottenuti e delle prospettive di trasferibilità, divulgazione e valorizzazione.
Rendicontazioni finanziarie
I report finanziari devono:
- documentare in modo analitico tutte le spese sostenute;
- distinguere chiaramente tra costi finanziati da INAIL e quote di cofinanziamento;
- allegare giustificativi, contratti, fatture e altre evidenze contabili, secondo i criteri previsti nell’Allegato B del bando.
Proprietà intellettuale e divulgazione dei risultati
I diritti sui risultati ottenuti sono così ripartiti:
- l’INAIL detiene la titolarità principale, in proporzione al finanziamento concesso sul costo complessivo del progetto;
- i destinatari istituzionali e gli enti partner possono essere co-titolari dei diritti, in misura proporzionale al contributo scientifico e tecnico fornito;
- in caso di produzione di software o strumenti informatici, questi dovranno rispettare gli standard di sicurezza e interoperabilità definiti dalle norme interne INAIL.
Le imprese coinvolte nel progetto non possono acquisire diritti di proprietà intellettuale, ma può essere loro riconosciuto un diritto di prelazione per l’acquisto di licenze d’uso sui risultati generati, a condizioni stabilite nell’eventuale avviso pubblico e nella convenzione stipulata.
Divulgazione dei risultati
Tutti i risultati (pubblicazioni, articoli, prodotti editoriali, linee guida) devono riportare l’indicazione esplicita della collaborazione con l’INAIL, ad esempio attraverso la dicitura:
“Progetto realizzato in collaborazione con l’INAIL”.
La mancata citazione dell’ente finanziatore può comportare l’inammissibilità delle spese correlate alla pubblicazione.
Pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale
L’INAIL si riserva il diritto di pubblicare i risultati dei progetti finanziati sul proprio sito ufficiale, con indicazione:
- dei destinatari istituzionali;
- degli enti partner;
- degli abstract scientifici finali.
Erogazione fondi e documentazione richiesta, in breve
|
Annualità |
Quota erogata |
Condizione per l’erogazione |
Scadenza per invio documentazione |
Documentazione richiesta |
|---|---|---|---|---|
|
I anno (inizio progetto) |
70% |
Sottoscrizione della convenzione e avvio ufficiale delle attività progettuali |
— |
Nessuna (prima tranche automatica a seguito dell'avvio) |
|
I anno (fine anno) |
30% |
Approvazione da parte di INAIL della relazione scientifica intermedia e della rendicontazione finanziaria intermedia |
Entro 30 giorni dalla conclusione del primo anno |
- Relazione scientifica intermedia |
|
II anno (fine primo semestre) |
50% |
Approvazione della seconda relazione scientifica intermedia |
Entro 30 giorni dalla conclusione del I semestre del II anno |
- Relazione scientifica intermedia (II anno) |
|
II anno (fine progetto) |
50% |
Approvazione della relazione scientifica finale e della rendicontazione finanziaria finale |
Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto |
- Relazione scientifica finale |
Limiti percentuali sulle voci di spesa – Bando BRIC 2025
|
Voce di spesa |
Limite massimo |
Note operative |
|---|---|---|
|
Prototipi |
35% del totale del finanziamento INAIL |
Include la progettazione e realizzazione di dimostratori tecnologici (prodotto, processo, impianto pilota, ambiente di sperimentazione). |
|
Spese generali |
10% del solo finanziamento INAIL (al netto di prototipi, servizi di ricerca e spese generali stesse) |
Non possono essere inserite nel cofinanziamento. Devono essere calcolate separatamente per ogni unità operativa. |
|
Personale |
60% del totale del finanziamento INAIL |
Comprende solo contratti di lavoro a progetto, assegni di ricerca, borse, collaborazioni, ecc. Include l’IRAP come costo ammissibile. |
|
Cofinanziamento |
≥ 40% del costo complessivo del progetto (esclusi i prototipi) |
Obbligatorio per l’intera durata biennale. Deve essere tracciabile e rendicontabile. |
|
Spese escluse |
— |
Stipendi personale di ruolo, arredi, immobili, manutenzioni, strumenti inventariabili, rappresentanza, cancelleria. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: