Quota 103: busta paga più ricca per il lavoratore che posticipa la pensione
Pubblicato il 20 dicembre 2023
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L’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore dipendente che, avendo la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro comprende anche l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.
A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023 che integra le indicazioni generali sull’incentivo al posticipo del pensionamento con Quota 103 fornite con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.
Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento
I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima che, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni entro il 31 dicembre 2023, hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, possono scegliere di proseguire l’attività lavorativa dipendente rinunciando all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a loro carico.
Tale facoltà, concessa dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, legge 29 dicembre 2022, n. 197), va esercitata secondo le modalità definite da ha previsto, ha emanato il decreto 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze (come rettificato all’articolo 1, comma 5, da errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023).
Effetti contributivi
L’INPS, con il messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023, ricorda che la facoltà di rinuncia al pensionamento con Quota 103 produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi della quota IVS a carico del lavoratore, ma continua a versare la quota IVS a proprio carico;
- gli importi non versati a titolo di contribuzione IVS sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione e sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.
In aggiunta, l’Istituto aggiunge che l’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore riguarda anche l’eventuale contributo aggiuntivo IVS sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).
L’INPS fornirà, con messaggio, ulteriori istruzioni operative.
Flusso UniEmens
Con il messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023 l’INPS infine spiega le modalità da seguire per valorizzare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva nel flusso UniEmens.
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