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Approfondimenti Fisco

Trasmissione dei corrispettivi: opzione dal 2017

06/10/2016

Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le regole sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il Dlgs n. 127 del 5 agosto 2015, attuativo della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), ha disposto una serie di misure volte a disciplinare la trasmissione telematica delle operazioni Iva ed il controllo delle cessioni di beni effettuate dai distributori automatici.

Il criterio della legge delega nel caso specifico è stato quello di favorire l’utilizzo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati affiancandolo all’obbligo già previsto per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, e completando la disciplina con la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si vogliono incentivare (oltre a l'utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi), adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. In tal modo si potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria informazioni di rilevanza fiscale efficientando i processi di analisi del rischio e di controllo.

Assegnazione agevolata ai soci, nuovi chiarimenti

29/09/2016

La legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto un incentivo fiscale per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dall’impresa.

Nello specifico è prevista:

  • l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi e Irap pari all’8% o al 10% nel caso in cui la società sia non operativa;

  • l’applicazione di un’imposizione ridotta sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

L'agevolazione non riguarda l'Iva che dovrà essere applicata nella misura prevista dalla legge. Nella circolare n. 26 del 1° giugno 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito molte indicazioni sulle assegnazioni agevolate ai soci, tra cui in particolare vi è il perfezionamento della procedura con l’indicazione in dichiarazione, e la possibilità di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale. Con la recente circolare n. 37 del 16 settembre 2016 sono stati invece precisati alcuni dettagli che rendono la procedura più conveniente.

Revisione legale, modifiche alla relazione

22/09/2016

Con la riforma della revisione legale per mezzo del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 viene attuata la direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Tra le novità vi è l’obbligo per il revisore di applicare i principi di revisione nello svolgimento della revisione contabile.

L’articolo 11 del decreto prevede che la revisione legale dei conti sia svolta per tutte le imprese in base ai principi di revisione “europei” che saranno adottati dalla Commissione europea, introducendo un regime transitorio fino all’adozione degli stessi, durante il quale la stessa revisione è svolta sulla base di principi nazionali elaborati dalle associazioni, dagli Ordini Professionali e dalla Consob in base a un’apposita convenzione con il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Attualmente la Commissione Europea non ha adottato i principi di revisione europei, è stato invece ultimato alla fine del 2014 il processo nazionale di emanazione dei principi “transitori”, a seguito dei lavori fra la Consob ed i soggetti convenzionati con il Mef, (l’Associazione Italiana Revisori Contabili, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Istituto Nazionale Revisori Legali).

Con determina del 23 dicembre 2014 della Ragioneria generale dello Stato, sono stati conseguentemente pubblicati i principi, denominati principi di revisione internazionali “Isa Italia” , ed entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015.

Penalizzazioni per le società di comodo

15/09/2016

Il mancato superamento del test di operatività e/o delle perdite sistematiche determina alcune penalizzazioni in capo al contribuente, sia ai fini Ires/Irpef, che ai fini Iva, senza dimenticare l’Irap. Relativamente alle imposte sui redditi vi è l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto, ai fini Irap vi è l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore a quello minimo presunto, e ai fini Iva si determina l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o cedere l'eccedenza risultante dalla dichiarazione.

L’eventuale adeguamento al reddito minimo presunto non consente di “sfuggire” alle penalizzazioni che peraltro non sono alternative tra loro, ma trovano tutte contemporanea applicazione.

Elementi costitutivi del falso in bilancio

08/09/2016

La disciplina che regola le false comunicazioni sociali è stata oggetto di varie modifiche legislative tra le quali l’ultima operata dalla Legge 27 maggio n. 69 del 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015), che disegna l’attuale formulazione degli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile. Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali è costituito da due fattispecie incriminatrici (articoli 2621 e 2622) che si differenziano per la tipologia societaria, e da altre due norme, l’articolo 2621 bis e 2621 ter, riferite solamente all’articolo 2621, le quali disciplinano l’una, una diminuzione di pena nei casi di lieve entità, l’altra una causa di non punibilità per la “particolare tenuità” del fatto. Gli articoli 2621 dal titolo “false comunicazioni sociali” e l’articolo 2622 dal titolo “false comunicazioni sociali delle società quotate”, presentano alcune differenze. Innanzitutto il primo si riferisce generalmente alle società commerciali, il secondo alle società quotate e società ad esse equiparate. In secondo luogo nel disposto di cui all’articolo 2621 oggetto della condotta sono i “fatti materiali rilevanti”, invece nell’articolo 2622 soltanto “fatti materiali”, senza il connotato della rilevanza. Altre differenze riguardano l’aspetto sanzionatorio e, nello specifico, la condotta relativa all'art.2621 è punita più lievemente (con la reclusione da 1 a 5 anni), la condotta di cui al' art.2622 è punita più gravemente (con la reclusione da 3 a 8 anni).

Occultamento e distruzione dei documenti contabili

01/09/2016

Nel corso di una verifica fiscale il mancato rinvenimento delle scritture contabili del contribuente comporta conseguenze sia sul piano tributario che su quello penale, in particolare è noto che la mancata tenuta delle scritture contabili consente all’ufficio accertatore di procedere alla ricostruzione induttiva del reddito.

Affinchè si configuri una fattispecie penalmente rilevante non è sufficiente “occultare” e comunque “distruggere” le scritture contabili, se le stesse sono tuttavia facilmente reperibili oppure, ancorché distrutte, sostituibili con gli elementi desumibili da altri appunti rinvenuti, occorre che la condotta del soggetto agente sia cosciente, volontaria e abbia caratteristiche strutturali tali da poter essere considerata “impeditiva” della ricostruzione e comunque deve essere volta al fine di evadere le imposte.

Presupposti dell'elusione fiscale

25/08/2016

Si ha un comportamento elusivo quando un contribuente attraverso l’uso distorto delle norme e l’adozione di comportamenti finalizzati ad aggirare gli obblighi impositivi, pur non violando formalmente alcuna disposizione di legge ottiene un risparmio di imposta indebito. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi, e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

In Italia l'assenza di un disegno organico e coordinato da parte del Legislatore, e l’assenza di una norma generale di contrasto, hanno concorso a rendere intricato il concetto di “pratica elusiva”, con il conseguente proliferare di definizioni del fenomeno per effetto dell’attività giurisprudenziale sia nazionale che comunitaria.

Procedure concorsuali: le vendite competitive

04/08/2016

La liquidazione dell’attivo fallimentare si realizza con una serie di atti tra i quali l’inventario dei beni e la stima del loro valore effettuata da soggetti specializzati. Successivamente vi è la predisposizione del programma di liquidazione (art. 104-ter L.F.) da sottoporre per il controllo di legittimità e di merito attinente anche alle scelte di pianificazione, all’approvazione del comitato dei creditori. Il programma di liquidazione approvato deve essere successivamente comunicato al giudice delegato attraverso deposito in cancelleria.

Il programma di liquidazione costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare e da esso parte il vincolo per la successiva attività di liquidazione del curatore, il quale è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione previsti con la diligenza richiesta dall’incarico.

Nel programma sono individuati analiticamente i singoli atti di realizzo del patrimonio fallimentare, i tempi previsti per il loro compimento, le tipologie di pubblicità da attuare ed i regolamenti di vendita delle gare competitive.

Il controllo del giudice delegato, non previsto nel procedimento di formazione del programma, vi è al momento dell’esecuzione dello stesso, assoggettando il compimento delle singole attività a specifica autorizzazione del giudice previo controllo di conformità delle stesse a quanto disposto nel programma (art. 104-ter, ultimo comma, L.F.). Per consentire questo controllo giudiziale di merito il curatore deve depositare apposita istanza con la quale ottiene la specifica autorizzazione a svolgere una più o tutte le attività liquidatorie previste nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.

Start up “innovative” in modalità elettronica

28/07/2016

A seguito dell’emanazione del Decreto Mise del 17 febbraio 2016, le start-up innovative che hanno optato per la forma giuridica delle società a responsabilità limitata, possono ricorrere per la loro costituzione alla modalità elettronica, attraverso la piattaforma on-line appositamente predisposta, “start-up.registroimprese.it, procedura che comunque non sostituisce quella ordinaria prevista dal Codice Civile. La disposizione normativa risale al D.L. n.3 del 2015, che all’articolo 4, comma 10-bis, prevede la possibilità di costituire le società destinate alla sezione speciale delle start-up innovative (art.25, comma 2 del D.L.179/2012) in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss del Codice Civile.

Responsabilità da reato delle imprese

21/07/2016

La responsabilità da reato delle imprese ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta un tema estremamente attuale per la presenza di diverse tipologie di illeciti, di cause che ne determinano l’insorgere, nonché per i vari interventi di prassi che hanno reso tale impianto normativo sempre più pervasivo e incisivo nella vita delle aziende. Non può inoltre non essere considerato l’ampliamento dei destinatari della normativa ad opera della giurisprudenza che si è formata nel corso del tempo, e che ha contribuito a colmare alcune lacune o zone d’ombra che la disciplina presentava in tal senso, includendo nel perimetro applicativo del Decreto 231, enti pubblici economici, società miste a partecipazione pubblica, operatori del terzo settore, studi professionali, ecc.