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Approfondimenti Fisco

La tassa annuale dei libri sociali

09/03/2017

/download/decreto-legislativo-n-158-del-24-settembre-2015Il 16 marzo 2017 scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. L’importo dovuto dipende dall’ammontare del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017, e va versato, utilizzando il Modello F24 in modalità telematica. Le società che si sono costituite dopo il primo gennaio 2017, devono effettuare il versamento tramite il bollettino di c/c postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

Sono interessati al versamento le società di capitali, tra cui le S.p.a., le S.r.l. e le S.a.p.a, non devono invece versare la tassa le società cooperative e di mutua assicurazione. Queste comunque devono numerare e bollare i libri e i registri e devono, comunque, versare la relativa tassa di concessione governativa (67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine).

Il rilascio del visto di conformità

02/03/2017

Il visto di conformità o visto “leggero” viene introdotto dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e costituisce una delle attività di controllo per la corretta applicazione delle norme tributarie attribuito ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi.

L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali:

  • garantisce ai contribuenti un corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevola l’Amministrazione Finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare;
  • permette di contrastare il fenomeno delle compensazioni nelle ipotesi di crediti inesistenti;
  • semplifica le procedure sui rimborsi Iva.

L’apposizione del visto presenta inoltre alcune criticità, specie in relazione alla responsabilità in capo ai soggetti che possono rilasciarlo, in particolare per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di apposizione del c.d. visto “pesante” (o certificazione tributaria), ulteriore tipologia di controllo prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997.

Principali novità fiscali recepite nella dichiarazione Iva 2017

23/02/2017

Con due distinti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati nel mese di gennaio i modelli di dichiarazione Iva annuale, con le relative istruzioni, per l’anno 2016, (Mod. Iva 2017) e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.

Nel modello sono recepite le novità, applicabili nell’anno 2016, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017. Sono stati introdotti i quadri VN e VG, riservati rispettivamente ai soggetti che, nel 2016, hanno presentato dichiarazioni integrative “a favore” oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta successivo e ai soggetti che, nel 2017, intendono esercitare l’opzione per avvalersi della procedura dell’IVA di gruppo. Altre modifiche sono state apportate ai quadri VE, VF e VJ per tenere conto delle aliquote e percentuali compensative  e dell’estensione del meccanismo del reverse charge.

Aiuto alla Crescita Economica: nuove modifiche

16/02/2017

La Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica), introdotta dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. L’agevolazione, si sostanzia nella deduzione dal reddito d’impresa imponibile, del rendimento figurativo degli apporti di capitale di rischio e costituisce un incentivo alla capitalizzazione, sotto forma di conferimenti in denaro e di utili reinvestiti nell’impresa, con la riduzione del carico d’imposta sui redditi che derivano dal finanziamento con capitale di rischio.

Investimenti 4.0: Iper ammortamento solo per le imprese

09/02/2017

Sul tema degli investimenti in beni strumentali, vi sono quest’anno due importanti agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016). La suddetta legge ha prorogato il già noto super ammortamento, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), e contemporaneamente ha previsto una nuova agevolazione con il fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (iper ammortamento) facenti parti del modello afferente all’Industria 4.0.

Relativamente all’iper ammortamento diversi sono stati i chiarimenti effettuati dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate in occasione del consueto appuntamento annuale di Telefisco. In particolare, chiarisce l’Agenzia, l’iper ammortamento riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa e non anche gli esercenti arti e professioni, questi ultimi possono beneficiare solo del super ammortamento.

Reddito per cassa per le imprese minori

02/02/2017

Da quest’anno sono state modificate le regole per la determinazione del reddito imponibile (Irpef e Irap) delle imprese in regime di contabilità semplificata, ovvero quelle di servizi con ricavi non superiori a 400.000 euro, o a 700.000 euro per quelle aventi oggetto altre attività. Le suddette imprese potranno passare dal criterio di competenza a quello di cassa che diventa il regime naturale.

Gli imprenditori sotto le soglie di ricavi previste, con le nuove norme si trovano di fronte ad una scelta di convenienza: scegliere il regime di cassa, o rimanere nel regime di competenza optando per il regime ordinario. Il criterio di cassa tuttavia dovrebbe essere quello più conveniente, in quanto consente di determinare il reddito sulla base dei ricavi incassati meno le spese sostenute e, in questo caso, il reddito imponibile viene effettivamente conseguito e le imposte vengono pagate su un reddito realizzato.

Dichiarazioni 2017: si parte con i modelli definitivi

26/01/2017

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, pubblicati con distinti provvedimenti del 16 gennaio 2017, i primi modelli relativi alle dichiarazioni 2017, per il periodo d’imposta 2016, i quali dopo la loro prima comparsa in bozza sono stati approvati in via definitiva. Sono in particolare già disponibili assieme alle relative istruzioni il modello Iva 2017, il modello 730/2017, la Certificazione Unica e il modello 770/2017.

Nel seguente intervento verranno esaminate le principali novità del modello 730/2017 che rimangono confermate dopo la pubblicazione del modello in bozza.

Viene in particolare ampliata la lista degli sconti fiscali, con l’agevolazione sui premi di risultato, quella per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia, la detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Vi sono inoltre gli sconti (non prorogati per il 2017) per le giovani coppie che attraverso la dichiarazione dei redditi potranno ottenere la detrazione del 50% per le spese sostenute per arredare la casa. Altri bonus, che si potranno beneficiare con il modello 730, sono quelli relativi alle erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza o a favore degli istituti scolastici (School Bonus).

Tra le novità vi è anche il debutto della detrazione del 19% sulle spese per canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.

Nuovi OIC alla prova dei bilanci 2017

19/01/2017

Il Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015 ha completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. La Direttiva 34/2013/UE ha apportato innovazioni all’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo dell’armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa. Il D.Lgs. 139/2015 integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, per allinearne le disposizioni in materia di bilancio alle disposizioni della citata Direttiva, e anche altri provvedimenti legislativi già esistenti. Lo stesso decreto adegua altri provvedimenti legislativi alle indicazioni della direttiva o per esigenze di coordinamento con altre normative (D.Lgs. 173/1997 imprese di assicurazione, D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti, D.Lgs. 38/2005 recante l’ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio su base individuale e/o consolidata secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS).

La nuova flat tax opzionale per le imprese individuali e società di persone

12/01/2017

Tra le disposizioni più interessanti della Legge di bilancio 2017 vi è l’introduzione dell'Iri (Imposta sul reddito d'impresa), ovvero di un nuovo metodo per la determinazione delle imposte prevista dal nuovo articolo 55-bis del Tuir in particolare per i piccoli imprenditori e le società che adottano la contabilità ordinaria.

La norma rende possibile suddividere il reddito d'impresa da quello effettivamente distribuito all'imprenditore o ai soci e prevede la possibilità di optare per una aliquota pari a quella Ires da applicare al reddito d'impresa di tali soggetti.

Con l'Iri, le somme prelevate sono portate a deduzione del reddito d'impresa nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione del reddito del periodi precedenti.

La legge 232/2016 introduce nel Tuir, con effetto dal 1° gennaio 2017, un nuovo regime di tassazione separata (opzionale) con aliquota del 24%.

Le imprese avranno il vantaggio di applicare una aliquota fissa sul reddito d'impresa e di evitare che tale reddito faccia cumulo con altri eventuali redditi ai fini della progressività Irpef. La determinazione del reddito d'impresa rimane quella ordinaria, e le somme prelevate dall'imprenditore individuale o dai soci risultano deducibili nel reddito d'impresa tassato con l'Iri, e risultano imponibili al 100% in capo all'imprenditore individuale o ai soci.

Tassazione agevolata sui finanziamenti

22/12/2016

Le agevolazioni previste dal D.P.R. 601/1973 sul credito (art. da 15 a 20 bis) prevedono che, in determinate condizioni, le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono escluse dal trattamento ordinario di imposizione indiretta (nello specifico imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative) e assoggettate al pagamento di una imposta sostitutiva.

L'agevolazione fiscale esonera il pagamento di tutti i tributi indiretti, che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere per effettuare le operazioni di finanziamento.

Dalla introduzione del regime ad oggi, vi sono state diverse modifiche che hanno interessato in particolare i diversi profili applicativi (aliquota, adempimenti, ambito soggettivo e oggettivo), fino ad assumere le caratteristiche di un regime opzionale per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 145/2013 e dal D.L. 91/2014. Il regime si caratterizza come una possibilità agevolativa la cui opportunità di applicazione viene valutata dalle parti interessate.