Ferie non autorizzate: assenza ingiustificata, licenziamento legittimo

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Ferie non autorizzate: assenza ingiustificata, licenziamento legittimo

La violazione delle modalità di fruizione delle ferie, accompagnata da un'assenza ingiustificata protratta, legittima il licenziamento per giusta causa, trattandosi di un comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Licenziamento per ferie non autorizzate: legittimo per il Tribunale di Perugia

Con sentenza del 2 aprile 2025, il Tribunale di Perugia - Sezione Lavoro, si è pronunciato sulla legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che si era assentato dal lavoro senza autorizzazione.

La decisione si inserisce nell'ambito dell'interpretazione dei diritti e doveri connessi alla fruizione delle ferie e ribadisce i principi giuridici fondamentali in materia.

Il caso: ferie richieste senza autorizzazione e assenza ingiustificata  

Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato con mansioni di autista presso un'azienda di logistica, aveva richiesto un periodo di ferie, per recarsi nel proprio Paese di origine e rinnovare la patente di guida.

Nonostante il diniego espresso da parte aziendale e la proposta di una fruizione alternativa del periodo feriale, il dipendente si era assentato unilateralmente dal lavoro.

La società aveva quindi:

  • contestato l'assenza ingiustificata;
  • disposto la sospensione cautelare dal servizio;
  • proceduto al licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile.

La decisione del Tribunale  

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore, confermando che:

  • la fruizione delle ferie deve essere preventivamente autorizzata dal datore di lavoro (art. 2109 c.c. e, nella specie, art. 24 CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione);
  • il dipendente aveva esaurito le ferie maturate per l'anno di riferimento, come risultava dai documenti di paga;
  • non vi era alcuna necessità improrogabile di recarsi all’estero, poiché il rinnovo della patente avrebbe potuto essere effettuato regolarmente in Italia ai sensi dell’art. 136-bis del Codice della Strada.

Inoltre, il Tribunale ha chiarito che:

  • il lavoratore non può autoattribuirsi le ferie in caso di mancata autorizzazione, nemmeno a fronte di esigenze personali importanti;
  • l'assenza arbitraria di nove giorni lavorativi consecutivi aveva compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.

La richiesta del dipendente di trasformare l'assenza in aspettativa non retribuita è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di un istituto che richiede l'accordo preventivo e non può essere unilateralmente imposto.

Principi di diritto riaffermati  

La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali:

  1. Nessun diritto unilaterale alla fruizione delle ferie può essere invocato in contrasto con l’organizzazione aziendale.
  2. Il superamento del limite delle ferie spettanti, nonostante la consapevolezza del saldo negativo, aggrava l’inadempimento del lavoratore.
  3. La buona fede e la correttezza devono informare la gestione del rapporto di lavoro, specie in materia di adempimenti personali come il rinnovo della patente per mansioni essenziali.
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