La tassa annuale dei libri sociali

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La tassa annuale dei libri sociali

Il 16 marzo 2017 scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. L’importo dovuto dipende dall’ammontare del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017, e va versato, utilizzando il Modello F24 in modalità telematica. Le società che si sono costituite dopo il primo gennaio 2017, devono effettuare il versamento tramite il bollettino di c/c postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

Sono interessate al versamento le società di capitali, tra cui le S.p.a., le S.r.l. e le S.a.p.a, non devono invece versare la tassa le società cooperative e di mutua assicurazione. Queste comunque devono numerare e bollare i libri e i registri e devono, comunque, versare la relativa tassa di concessione governativa (67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine).

Versamento della tassa annuale

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 deve essere versata da:

  • Società per azioni;
  • S.r.l.;
  • S.a.p.a.;
  • Società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in quanto provvisti di fondo di dotazione.

Il versamento della tassa:

  • sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (es. libro assemblee soci)
  • è deducibile ai fini IRES ed IRAP;
  • l’importo dovuto è stabilito forfettariamente indipendentemente dal numero di libri e/o pagine da vidimare durante l’anno.

L’importo dovuto varia in relazione all’ammontare del capitale sociale (o del fondo di dotazione) che risulta al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Secondo la C.M. n. 108 del  3 maggio 1996  sono anche obbligate al versamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali (tranne il fallimento), ma ci deve essere l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Non devono provvedere al versamento:

  • le società cooperative e di mutua assicurazione, non rientrando nel Libro V del Codice civile;
  • le società di capitali dichiarate fallite. Il curatore fallimentare deve tenere le scritture prescritte dalla Legge fallimentare soggette a vidimazione da parte del giudice delegato senza spese;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una federazione sportiva nazionale (CONI) o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di formazione sportiva a condizione che l’atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 13-bis, co. 1, del D.P.R. 641 del 26 ottobre 1972, modificato dall’art. 90, co. 7, della Legge 289/2002 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Si ricorda che la vidimazione iniziale è prevista per i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 c.c., vale a dire:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee;
  • libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione;
  • libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio sindacale o del Consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
  • libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti;
  • libro degli strumenti finanziari emessi ex art. 2447-sexies c.c.;
  • per ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Osserva

Se dopo avere versato la tassa annuale, la società trasferisce la sua sede sociale in una circoscrizione territoriale diversa, e di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, questa non deve effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

Importo da versare

La tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura fissa a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri o registri utilizzati nel corso dell’anno.

L’importo dovuto si differenzia soltanto a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento:

  • se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a 516.456,90 euro, la tassa dovuta è di 309,87 euro;
  • se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro, la tassa dovuta è di  516,46 euro.

 

Importo

Capitale / Fondo di dotazione

309,87 Euro

Minore o uguale a 516.456,90

516,46 Euro

Maggiore di 516.456,90

Esempio

Una società che si costituisce a fine 2016 (il 20.12.2016) con termine del primo esercizio il 31.12.2017, dovrà versare entro il 16.3.2017 quanto dovuto per il 2017, tenuto conto che in sede di costituzione avrà versato esclusivamente quanto dovuto per il 2016.

Le variazioni (in aumento o in diminuzione) del capitale sociale o del fondo di dotazione che intervengono dopo il 1° gennaio non rilevano ai fini dell’importo della tassa per l’anno in corso (2017), queste rileveranno per il versamento dell’anno successivo (2018).

Esempio

Il primo gennaio 2017, una società presenta un capitale sociale pari a 450.000 euro. Il primo febbraio 2017 viene deliberato un aumento dello stesso a 550.000 euro. Il 16 marzo l’importo da versare sarà di 309,87 euro. Il prossimo anno (2018) se non ci saranno ulteriori variazioni di capitale durante l’anno 2017 si dovrà versare l’importo di 516,46 euro.

Osserva

La tassa annuale sui libri e registri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap e può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti disponibili nel Modello F24 (modello che deve comunque essere presentato anche se, a seguito della compensazione, risulta con saldo zero).

Termini e modalità di versamento

Le modalità di pagamento della tassa annuale sono differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in uno successivo.

Per gli anni successivi al primo anno di attività, la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente (saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale).

In questo caso il termine di scadenza per l’anno 2017 è il 16 marzo 2017.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente in via telematica con il Modello F24, indicando nella sezione Erario:

  • il codice tributo 7085;
  • l’anno di riferimento 2017;
  • l’importo corrispondente.

Per le società che si sono costituite dopo il primo gennaio 2017 e che quindi si trovano nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

In questo caso il versamento dovrà essere effettuato tramite il bollettino postale n. 6007:

  • intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara;
  • con causale del versamento: “Bollatura e numerazione libri sociali”.

Nella dichiarazione di inizio attività vanno riportati gli estremi di versamento.

Se la vidimazione dei libri è effettuata dopo il versamento della tassa annuale (16 marzo 2017), al Notaio o al Registro Imprese deve essere esibita la copia del modello F24 o del bollettino postale. Se, invece, la stessa è richiesta prima del 16 marzo, in questo caso non può essere esibita una prova del pagamento, eventuali controlli sul regolare adempimento del versamento potranno essere effettuati successivamente. 

Le sanzioni

Nell’ambito del D.P.R. n. 641/1972 non è più prevista alcuna specifica sanzione in caso di omesso/tardivo versamento della tassa annuale, la riforma del 1997 ha, infatti, soppresso l’ art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 641/1972 in riferimento alla previsione della sanzione amministrativa per il versamento delle tasse annuali.

Il venir meno di una specifica sanzione, porta a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione della tassa in esame può essere riconducibile alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 471/97, considerando  che il Ministero delle Finanze nella circolare n. 23 del 25 gennaio 1999 sulle sanzioni tributarie, ha precisato che:

  • il Titolo II del D.Lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta …”.

Secondo tale interpretazione, all’omesso/ritardato versamento della tassa annuale è applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale, dopo le modifiche previste dal D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dall’1 gennaio 2016, la sanzione è pari al:

  • 30% dell’importo dovuto;
  • 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
  • 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

Bisogna tuttavia evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, come alcune Camere di Commercio indicano nei rispettivi siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dall’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72 in base al quale:

  • “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima …”.

In considerazione del fatto che la suddetta tassa rientra tra quelle di competenza dell’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso/tardivo versamento applicando la disciplina del ravvedimento operoso sempre che la violazione non sia già stata constatata.

Quadro Normativo

D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 (Tariffa art. 23, nota 3)

Circolare Ministeriale n. 108 del 3 marzo 1996

Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997

Circolare Agenzia Entrate n. 41 del 5 agosto 2011

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