Assunzione disoccupati che fruiscono dell’ASpI

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Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012, e dall’art. 7, comma 5, lettera b), del D.L. n. 76/2013 (convertito in Legge n. 99/2013), che ha inserito all’articolo 2 della legge n. 92/2012 il comma 10-bis, tutti i datori di lavoro che a decorrere dal 28/6/2013, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI e non mini ASpI) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
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