Il Distacco anche nelle reti d'impresa

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Aggiornato con: decreto occupazione n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013 - Qualsiasi datore di lavoro, in virtù del proprio potere direttivo, è legittimato a inviare un proprio lavoratore presso un altro soggetto in funzione di un proprio interesse. Tutti gli elementi necessari per delineare l’istituto del distacco sono racchiusi nel primo comma dell’articolo 30 del D.lgs 276/2003. In questo primo comma si individuano, in particolar modo, i due fondamentali requisiti di legittimità del distacco: - l’interesse del distaccante; - la temporaneità del distacco. In sintesi, il distacco è lecito solo ed esclusivamente nel caso in cui la destinazione di un lavoratore presso un’impresa terza sia temporanea e sia disposta per soddisfare un interesse proprio del datore di lavoro originario (distaccante). Ciò non toglie che anche l’impresa ricevente (distaccataria) possa trarre dei vantaggi dall’attività lavorativa svolta presso una propria unità produttiva dal soggetto inviato in distacco (distaccato), ma è il solo interesse del datore originario che configura e legittima l’istituto del distacco come tale.
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