Il decesso del trasgressore estingue l’obbligazione del responsabile in solido

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La DTL irroga una sanzione amministrativa per violazioni inerenti alla materia di lavoro nei confronti di Tizio, in qualità di autore materiale della violazione, e di Gamma come obbligato solidale. Successivamente all’adozione dell’ordinanza ingiunzione Tizio decede. La DTL può chiedere il pagamento della sanzione a Gamma come obbligato solidale?



Premessa

Le riflessioni svolte in occasione caso pratico de "L'Ispezione del Lavoro", dell'8 novembre 2013, "L'obbligazione solidale ha solo una funzione di garanzia e segue le sorti di quella principale", riguardante la disamina della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 6 della L. n. 689/81 possono essere apprezzate e valutate anche nella prospettiva di comprendere gli esiti della sanzione amministrativa, qualora il trasgressore deceda nel corso del procedimento ispettivo o, comunque, una volta adottata l’ordinanza ingiunzione. A tal fine assume rilevanza decisiva il portato applicativo dell’art. 7 della L. n. 689 cit..

La personalità della sanzione amministrativa

L’art. 7 della L. n. 689 cit. prevede testualmente che “l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. La regola costituisce espressione del principio della personalità della sanzione, la quale può essere irrogata esclusivamente nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso materialmente l’infrazione. Ne segue che la sanzione prevista per l’illecito commesso dall’autore materiale non può essere irrogata anche a enti o persone giuridiche, poiché la responsabilità di questi ultimi assume eventualmente la connotazione della solidarietà ai sensi dell’art. 6 della L. n. 689 cit.. Segnatamente la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che “in base all’art. 6 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981) la responsabilità dell’illecito amministrativo è personale, ovvero autore dell’illecito stesso non può che essere la persona fisica che ha commesso il fatto”. Tant’è che se la violazione venga commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze, si prevede che la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

La natura accessoria dell’obbligazione solidale

Sul punto, sebbene si registrino pronunce che sostengono l’autonomia dell’obbligazione solidale rispetto a quella del trasgressore, in verità la previsione di cui all’art. 6 comma 3 della L. n. 689 cit. assegna alla solidarietà c.d. amministrativa una funzione prevalentemente di garanzia, perché consente al creditore di poter agire per la riscossione del credito oltre che sul patrimonio del trasgressore anche su quello del soggetto coobbligato solidale. Tale garanzia postula un rapporto di accessorietà tra l’obbligazione dell’autore, qualificata infatti come principale, e l’obbligazione solidale ascritta all’ente, denominata secondaria. Tale rapporto di accessorietà, come visto nel precedente contributo, determina le sorti dell’obbligazione solidale laddove l’ordinanza adottata nei confronti del trasgressore venga caducata ovvero nell’ipotesi analoga in cui la sanzione venga pagata da uno dei coobbligati. Tuttavia ci si chiede se analogo principio possa essere applicato anche quando il trasgressore deceda in corso di verifica o successivamente all’applicazione della sanzione.

La giurisprudenza sul punto è univoca al punto che l’indirizzo può considerarsi ius receptum.

L’orientamento della giurisprudenza in caso di morte del trasgressore

Testualmente la Corte ha stabilito che “la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall’Amministrazione è individuato come autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria - giacché essa, ai sensi dell’art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi - nonché, in ipotesi di pendenza del giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all’entità della sanzione applicata […]”. In via altrettanto perentoria è stato affermato che “la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione per il pagamento della sanzione anche in capo al responsabile solidale”. Tale indirizzo è stato altresì recepito dal Ministero del Lavoro con nota indirizzata alla DPL Modena e nella quale si afferma che “[…] la morte dell’autore della violazione determina non soltanto l’intrasmissibilità ai suoi eredi della obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione irrogata, ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale individuato”. Va sottolineato che tale regola non si applica alle sanzioni civili irrogate per inadempimenti di natura previdenziale. Infatti le sanzioni previste per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali non hanno natura amministrativa, con la conseguenza che le stesse sottostanno alla regola della trasmissibilità agli eredi e quindi non si estinguono con la morte del soggetto inadempiente. In più di un’occasione la giurisprudenza ha osservato che “in tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive dovute secondo la legge dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione “juris et de jure”) del danno cagionato all’ente previdenziale, cosicché per esse non opera l’intrasmissibilità agli eredi disposta dall’art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Sulla base di tali premesse il caso appare di pronta e facile soluzione.

Il caso concreto

La DTL ha irrogato una sanzione amministrativa per violazione inerenti alla materia di lavoro nei confronti di Tizio, in qualità di autore materiale della violazione, e di Gamma come obbligato solidale. Successivamente all’adozione dell’ordinanza ingiunzione Tizio muore. Stante la regola posta dall’art. 7 della L. n. 689 cit. la sanzione non si trasmette agli eredi di Tizio. Ne segue in primis l’estinzione del rapporto obbligatorio, in secundis il venir meno anche dell’obbligazione accessoria ascritta a Gamma a cui la DTL non può avanzare alcuna richiesta di pagamento.


NOTE

i In tal senso per tutte cfr. Cass. civ. Sez. II, 21/02/2013, n. 4428.

ii Cass. civ. Sez. II, 29/10/2010, n. 22199; conformi Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/11/2008, n. 26387; Cass. civ. Sez. V, 11/06/2008, n. 15379 per la quale tale principio si applica anche alle sanzioni pecuniarie dovute per violazione tributaria; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21-01-2008, n. 1193; Cass. civ. Sez. II Ord., 13/03/2007, n. 5880; Cass. civ. Sez. I, 23-03-2004, n. 5743; Cass. civ. Sez. I, 22-09-1999, n. 10244; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Terni, 17/09/2012.

iii Cass. civ. Sez. III, 06/03/2000, n. 2501.

iv Cfr. Ministero del Lavoro nota prot. n. 146 del 4 febbraio 2004 resa in risposta al quesito sollevato dall’allora DPL Modena.

v Cass. civ. Sez. lavoro, 19-06-2009, n. 14475; App. Catania, 16/01/2012.

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