La Fondazione Studi dei CdL, con il parere n. 7 del 17 dicembre 2014, ha chiarito il suo orientamento in forza del quale, qualora la contrattazione collettiva pattuisca che il lavoro intermittente non sia applicabile al settore specifico, tale scelta equivale ad una non determinazione delle esigenze contrattuali, alla stregua di un silenzio del CCNL.
Conseguentemente per tali settori, nel silenzio del contratto collettivo, il contratto di lavoro a chiamata sarà applicabile per lo...