Contributi di vigilanza 2025/2026 per società cooperative, BCC e società di mutuo soccorso
Pubblicato il 03 giugno 2025
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 febbraio 2025, con cui vengono stabiliti i contributi di vigilanza dovuti per il biennio 2025-2026 dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso. La finalità del provvedimento è quella di definire gli oneri economici connessi all’attività di revisione obbligatoria e alla vigilanza periodica esercitata dal Ministero nei confronti di questi enti, al fine di garantire trasparenza, correttezza gestionale e tutela dell’interesse pubblico nel settore cooperativo.
Contributi di vigilanza: aumentano gli importi
Rispetto al precedente periodo ispettivo, il decreto stabilisce una maggiorazione del 18% per gli importi minimi e del 15% per quelli massimi, pur mantenendo invariati i criteri di calcolo già adottati.
Nel dettaglio, i nuovi importi si articolano come segue:
- Le società cooperative sono soggette a un contributo che varia da 330 a 2.740 euro, suddiviso in cinque fasce calcolate in base al numero dei soci, al capitale sottoscritto e al valore della produzione (voce A del conto economico). Per le cooperative edilizie, il valore di riferimento è il maggiore tra quello della voce A e l’incremento del valore degli immobili indicato nelle voci B-II e C-I dello stato patrimoniale.
- Le banche di credito cooperativo rientrano in tre fasce contributive, con importi compresi tra 2.780 e 7.660 euro, determinati in base al numero dei soci e al totale dell’attivo patrimoniale.
- Le società di mutuo soccorso, infine, devono versare un contributo compreso tra 330 e 970 euro, articolato anch’esso in tre fasce, in relazione al numero dei soci e all’ammontare dei contributi mutualistici ricevuti.
Calcolo del contributo di vigilanza: criteri e maggiorazioni
Il contributo di vigilanza per il biennio 2025-2026 viene determinato applicando la fascia corrispondente al parametro più elevato tra quelli previsti, sulla base dei dati di bilancio riferiti all’esercizio chiuso nel 2024 (al 31 dicembre o altra data di chiusura del medesimo anno). Ogni soggetto obbligato – società cooperativa, banca di credito cooperativo o società di mutuo soccorso – deve essere collocato in una delle fasce previste dal decreto, che tengono conto di parametri quali numero dei soci, capitale, valore della produzione, attivo patrimoniale e contributi mutualistici.
La collocazione in fascia richiede il possesso simultaneo di tutti i parametri indicati nella fascia stessa; tuttavia, il superamento anche di uno solo dei limiti previsti per la fascia superiore comporta l’obbligo di applicare l’importo più alto corrispondente a quella fascia. In pratica, si applica sempre il contributo relativo al parametro più elevato riscontrato.
A questo importo base possono sommarsi alcune maggiorazioni specifiche:
- +50% per le cooperative soggette a revisione annuale (ai sensi della legge 59/1992) e per le cooperative edilizie che abbiano avviato o realizzato un programma edilizio;
- +10% per le altre cooperative edilizie;
- +30% per le cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991.
Queste maggiorazioni si applicano in aggiunta all’importo base e servono a differenziare l’onere di vigilanza in relazione alla complessità e alla rilevanza dell’attività esercitata dagli enti interessati.
Modalità di versamento dei contributi al MIMIT
Il versamento del contributo di vigilanza dovrà essere effettuato entro il 28 agosto 2025, secondo le modalità previste dal decreto.
Il versamento può avvenire attraverso due modalità distinte, a seconda dell’appartenenza o meno a una centrale cooperativa riconosciuta:
- Per le cooperative aderenti a centrali cooperative nazionali riconosciute
Il pagamento deve essere effettuato secondo le procedure previste dalla propria centrale, che provvede a raccogliere i contributi e a versarli al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. - Per le cooperative non aderenti
Il versamento deve essere eseguito direttamente tramite modello F24, con la possibilità di utilizzare crediti in compensazione, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento va effettuato esclusivamente attraverso l’Agenzia delle Entrate, utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice |
Descrizione |
3010 |
Contributo biennale, maggiorazioni (escluse quelle del 10% per edilizie), interessi per ritardato pagamento |
3011 |
Maggiorazione del 10% per cooperative edilizie, interessi per ritardato pagamento |
3014 |
Sanzioni |
Le cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso non aderenti a organizzazioni di rappresentanza devono prima registrarsi al Portale delle Cooperative (http://cooperative.mise.gov.it), dove è disponibile anche il modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.
Questa procedura garantisce trasparenza e tracciabilità nella riscossione dei contributi dovuti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le attività di vigilanza e revisione.
Interessi e sanzioni per i contribuenti inadempienti
In caso di ritardo nel pagamento del contributo di vigilanza, il decreto prevede l’applicazione di interessi e sanzioni.
Più precisamente:
- In caso di versamento tardivo, si applicano interessi di mora calcolati in funzione del ritardo, con utilizzo dei codici tributo 3010 o 3011 a seconda della tipologia di maggiorazione prevista (3011 per la sola maggiorazione del 10% relativa alle cooperative edilizie).
- In presenza di omissione o ulteriore inadempienza, possono essere applicate sanzioni amministrative, da versare con codice tributo 3014.
Pertanto, è importante che il pagamento avvenga entro la scadenza del 28 agosto 2025 per evitare oneri aggiuntivi e possibili conseguenze sul piano sanzionatorio e amministrativo.
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