Quote retributive pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG: cosa c'è da sapere

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Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, importanti chiarimenti operativi in materia di aliquote di rendimento pensionistiche per gli iscritti a specifiche casse previdenziali del settore pubblico.

Il messaggio si inserisce nel contesto delle modifiche normative introdotte dalla legge di Bilancio 2025 che ha inciso in maniera diretta sulla disciplina dei limiti ordinamentali per il collocamento a riposo e sulle conseguenti modalità di determinazione delle quote retributive di pensione.

L’intervento chiarificatore dell’Inps si è reso necessario a seguito delle numerose modifiche legislative che, nel biennio 2024-2025, hanno modificato il sistema pensionistico applicabile a specifici comparti del pubblico impiego.

In particolare, i commi da 162 a 165 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 hanno ridefinito i criteri anagrafici per la cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro, prevedendo un allineamento al requisito per la pensione di vecchiaia previsto dalla normativa generale.

Vediamo dunque quanto chiarito dall’Istituto.

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025

La legge di Bilancio 2025, come accennato, ha previsto un innalzamento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo, collegandolo espressamente all’età anagrafica richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia ex articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011.

Per il biennio 2025-2026, tale limite è fissato a 67 anni, adeguandosi pertanto all’età pensionabile prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel regime generale obbligatorio.

Questa modifica assume particolare rilevanza in quanto impatta direttamente sulla determinazione delle quote retributive nei trattamenti pensionistici liquidati dalle casse:

  • CPDEL (Cassa per le pensioni dipendenti degli enti locali);
  • CPS (Cassa per le pensioni sanitari);
  • CPI (Cassa per le pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate);
  • CPUG (Cassa per le pensioni ufficiali giudiziari e coadiutori).

L’articolo 1, comma 165 della stessa legge introduce, inoltre, una facoltà per le pubbliche amministrazioni: la possibilità di trattenere in servizio i dipendenti oltre il nuovo limite ordinamentale fino al compimento dei 70 anni di età, previa disponibilità del lavoratore e a condizione che l'amministrazione ne riconosca l'utilità ai fini istituzionali.

Si tratta di un meccanismo che consente una gestione più flessibile delle risorse umane nella pubblica amministrazione, con effetti anche in ambito previdenziale.

Per comprendere pienamente la portata applicativa del messaggio Inps n. 2491/2025 è però necessario richiamare anche la precedente normativa che ha inciso sulla struttura delle aliquote di rendimento.

  • La legge di Bilancio 2024, che aveva introdotto un nuovo sistema di aliquote modificando profondamente il calcolo della componente retributiva delle pensioni per talune categorie di lavoratori iscritti alle casse sopra menzionate. Tale disciplina, tuttavia, prevedeva deroghe in presenza di cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti ordinamentali, oggi ridefiniti dalla nuova legge.
  • Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che costituisce la base normativa di riferimento per la determinazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, cui la legge di Bilancio 2025 ha ora agganciato il limite massimo di servizio per il personale pubblico.

Ambito di applicazione: casse interessate e categorie di lavoratori coinvolti

Casse

Le disposizioni contenute nel messaggio n. 2491/2025 si applicano agli iscritti a quattro gestioni previdenziali, tutte riferibili a lavoratori del comparto pubblico o ex pubblico.

1. CPDEL

La CPDEL è la gestione previdenziale che assicura i lavoratori alle dipendenze degli enti locali, quali Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e altri enti territoriali. Si tratta della cassa con il bacino di utenza più ampio tra le quattro indicate e riveste un ruolo centrale nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale amministrativo e tecnico impiegato negli enti pubblici locali. Le modifiche normative chiarite dal messaggio Inps incidono in particolare sul calcolo delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori iscritti alla CPDEL, quando la cessazione avviene per limiti ordinamentali.

2. CPS

La CPS riguarda il personale sanitario, in particolare medici e operatori del Servizio Sanitario Nazionale impiegati in strutture pubbliche. Anche per gli iscritti alla CPS si applicano le indicazioni in merito alla determinazione delle quote retributive, specie nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite anagrafico di 67 anni, come ridefinito dalla legge di Bilancio 2025.

3. CPI

La CPI è invece la cassa previdenziale destinata agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari parificate, ovvero istituti non statali ma riconosciuti dal sistema pubblico. L’inquadramento previdenziale degli iscritti alla CPI è stato storicamente distinto da quello degli insegnanti statali, pur mantenendo caratteristiche simili.

4. CPUG

La CPUG è la gestione riservata agli ufficiali giudiziari e figure assimilate (coadiutori e aiutanti ufficiali giudiziari), che operano alle dipendenze del ministero della giustizia o di altri enti pubblici. Anche per questi lavoratori, il raggiungimento dei nuovi limiti ordinamentali e l’eventuale trattenimento in servizio fino ai 70 anni determinano la possibilità di esclusione dalle nuove aliquote di rendimento previste dalla normativa introdotta con la legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

Lavoratori

Le categorie di lavoratori interessati dal messaggio Inps n. 2491/2025 possono essere distinte in due gruppi principali:

1. Dipendenti pubblici

L’ambito soggettivo principale riguarda i lavoratori attualmente alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, così come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rientrano in questa definizione:

  • enti locali (comuni, province, regioni);
  • amministrazioni centrali dello Stato;
  • enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • istituzioni scolastiche ed educative;
  • ministeri ed enti pubblici non economici.

Per tali dipendenti, dunque, la cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro al compimento del nuovo limite anagrafico di 67 anni (biennio 2025-2026) comporta l’esclusione dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

La pensione sarà quindi calcolata secondo i criteri previgenti, garantendo così una maggiore valorizzazione della componente retributiva.

Inoltre, per i lavoratori pubblici trattenuti in servizio la deroga alle nuove aliquote si mantiene anche se il dipendente presenta dimissioni volontarie dopo il raggiungimento del limite ordinamentale (67 anni) ma prima del compimento dei 70 anni, termine massimo per il trattenimento previsto dal comma 165 della legge di Bilancio 2025.

2. Lavoratori di enti ex pubblici ancora iscritti alla CPDEL

Una categoria particolare è rappresentata dai lavoratori dipendenti da enti che, pur avendo perso la natura giuridica pubblica, hanno mantenuto l'iscrizione alla CPDEL: si tratta, ad esempio, di società ex municipalizzate, aziende speciali trasformate in società partecipate o enti pubblici privatizzati che hanno mantenuto la copertura previdenziale presso la CPDEL.

Ebbene, anche per questi soggetti il calcolo della pensione di vecchiaia continua ad avvenire sulla base delle aliquote tradizionali se la cessazione del rapporto avviene per raggiungimento del limite di età. Il mantenimento dell’iscrizione a una delle casse storiche è quindi elemento determinante per l'applicazione della deroga rispetto al nuovo sistema di aliquote.

Deroghe all'applicazione delle nuove aliquote: i casi esclusi

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo sistema di aliquote di rendimento, modificando in parte la modalità di calcolo della quota retributiva delle pensioni per i lavoratori iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Tuttavia, l’articolo 1, comma 161 della stessa legge prevede che tali nuove aliquote non si applichino nei casi in cui la cessazione dal servizio avvenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento di appartenenza.

Alla luce dell’adeguamento dei limiti ordinamentali previsto dalla legge n. 207/2024, l’Inps precisa che, per effetto di tale aggiornamento, la deroga resta applicabile nei seguenti casi.

1. Risoluzione obbligatoria del rapporto per limiti di età

Quando il rapporto di lavoro si conclude obbligatoriamente per raggiungimento del nuovo limite ordinamentale (67 anni nel biennio 2025–2026), non trovano applicazione le nuove aliquote di rendimento, ma continuano ad applicarsi quelle previste dalle normative precedenti contenute nell’allegato A della legge n. 965/1965 e nella tabella A allegata alla legge n. 16/1986.

Questa deroga ha un impatto concreto sulla quantificazione della pensione, poiché le aliquote tradizionali risultano generalmente più favorevoli rispetto a quelle introdotte nel 2024.

2. Pensioni di vecchiaia per dipendenti pubblici

Il medesimo principio si applica ai lavoratori alle dipendenze di una pubblica amministrazione, come definite dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001: in caso di pensionamento per limiti ordinamentali, la vecchia disciplina delle aliquote si applica in modo pieno, senza le penalizzazioni previste dal nuovo sistema di calcolo.

3. Dipendenti di enti privatizzati iscritti alla CPDEL

L’Inps conferma che anche i lavoratori di enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, ma che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL, rientrano nelle fattispecie escluse dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento se la cessazione avviene per raggiungimento dei limiti ordinamentali. Questa precisazione è rilevante per numerosi enti trasformati (si pensi alle ex municipalizzate), che continuano a garantire ai propri dipendenti il regime previdenziale pubblico.

Pensione in cumulo: applicazione delle aliquote tradizionali

Un altro aspetto chiarito nel messaggio riguarda la liquidazione della pensione in cumulo, istituto che consente di sommare periodi contributivi maturati in diverse Gestioni previdenziali.

L’Inps specifica dunque che, nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e risolva il rapporto di lavoro con una PA per raggiungimento del limite ordinamentale, la pensione di vecchiaia liquidata in cumulo sarà calcolata con le aliquote di rendimento tradizionali, in coerenza con la disciplina applicabile alla gestione pubblica di riferimento.

Dimissioni durante il trattenimento in servizio: deroga confermata

Un’ulteriore casistica oggetto di chiarimento riguarda i lavoratori trattenuti in servizio oltre il limite ordinamentale (67 anni), ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge di Bilancio 2025, norma che, come accennato, prevede che le pubbliche amministrazioni possano autorizzare il trattenimento fino a 70 anni di età su base volontaria e previa valutazione della necessità da parte dell’amministrazione.

Nel caso in cui un dipendente decida di dimettersi durante il periodo di trattenimento in servizio, l’Inps conferma che la deroga alle nuove aliquote continua ad applicarsi, purché la risoluzione del rapporto sia intervenuta dopo il raggiungimento del nuovo limite ordinamentale (cioè dopo i 67 anni).

Tale interpretazione rafforza il principio secondo cui il momento in cui viene superato il limite ordinamentale costituisce la condizione determinante per l’esclusione dall’applicazione delle nuove aliquote introdotte nel 2024.

Condizioni di esclusione dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento

Tipologia di cessazione del rapporto

Applicabilità delle nuove aliquote (legge 213/2023)

Raggiungimento del limite ordinamentale (67 anni)

Non applicabili – si applicano le aliquote tradizionali

Dimissioni dopo il limite ordinamentale durante il trattenimento

Non applicabili

Pensione di vecchiaia in cumulo (con PA e iscrizione FPLD)

Non applicabili

Pensione anticipata o dimissioni prima del limite ordinamentale

Applicabili

Trattamento pensionistico post APE sociale e casi di esclusione dalle nuove aliquote di rendimento

Il messaggio Inps n. 2491 del 25 agosto 2025 interviene anche in merito al trattamento pensionistico spettante al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale, nonché alle modalità di calcolo delle pensioni per i lavoratori precoci.

L’APE sociale (Anticipo PEnsionistico sociale), istituito dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, rappresenta una misura di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, rivolta a particolari categorie di lavoratori in condizioni di disagio, come:

  • lavoratori che assistono familiari disabili;
  • disoccupati di lunga durata;
  • soggetti impiegati in mansioni gravose o usuranti.

Al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale, il soggetto acquisisce il diritto alla pensione ordinaria, prevalentemente la pensione di vecchiaia.

Il messaggio Inps n. 2491/2025 chiarisce che, in questi casi, la prestazione pensionistica viene determinata applicando le aliquote di rendimento tradizionali, ovvero:

  • quelle di cui all’allegato A della legge n. 965/1965, che definisce le aliquote per i dipendenti statali e altri iscritti alle casse pubbliche;
  • e la tabella A allegata alla legge n. 16/1986, riferita a categorie specifiche di lavoratori pubblici.

Pertanto, i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia dopo il termine dell’APE sociale non sono soggetti al nuovo sistema di calcolo introdotto nel 2024, godendo invece del regime più favorevole dal punto di vista retributivo. Questo vale a condizione che si tratti effettivamente di pensione di vecchiaia e che sussistano i requisiti ordinari di età e contribuzione.

Diverso è invece il trattamento previsto nel caso in cui, dopo l’APE sociale, il lavoratore non acceda alla pensione di vecchiaia ma opti per la pensione anticipata: in tali circostanze, il criterio di calcolo delle quote retributive cambia sensibilmente in base all’anzianità contributiva maturata.

L’Istituto dunque specifica che, in presenza di una anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote retributive della pensione anticipata devono essere determinate con le nuove aliquote di rendimento introdotte dalla legge di Bilancio 2024 che, disciplinate dall’allegato II della legge n. 213/2023, risultano generalmente meno favorevoli rispetto a quelle previste dalle normative precedenti e portano a una riduzione dell’importo della pensione per le fasce retributive medie e alte.

Il criterio discriminante è, dunque, duplice:

  1. tipo di pensione: vecchiaia o anticipata;
  2. anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995: se inferiore a 15 anni, scatta l’applicazione delle nuove aliquote.

Lavoratori precoci

Una specifica categoria di lavoratori esclusa dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento è quella dei lavoratori precoci, ossia quei soggetti che hanno maturato almeno dodici mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età, e che accedono al pensionamento anticipato con almeno 41 anni di contributi complessivi.

Il messaggio Inps n. 2491/2025 conferma che, per i lavoratori precoci che hanno maturato e certificato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, anche se la decorrenza effettiva della pensione è successiva a tale data, non si applicano le nuove aliquote introdotte con la legge di Bilancio 2024. Tali soggetti continueranno quindi a beneficiare del regime di calcolo retributivo previgente, con un impatto positivo sull’entità della prestazione.

Questo principio rispecchia quanto previsto dall’articolo 1, commi 157 e 159, della legge n. 213/2023, che ha stabilito una tutela per coloro che maturano il diritto alla pensione prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di aliquote, anche nel caso in cui l’erogazione del trattamento pensionistico sia differita nel tempo.

Decorrenza e maturazione del diritto: la centralità della data del 31 dicembre 2023

In tutti i casi in cui è in discussione l’applicabilità delle nuove aliquote di rendimento, il fattore determinante risulta essere dunque la data di maturazione e certificazione del diritto a pensione.

Il 31 dicembre 2023 rappresenta il termine ultimo entro il quale, se il diritto è stato acquisito, le vecchie aliquote continuano ad applicarsi, a prescindere dalla data di effettiva decorrenza della pensione.

La distinzione tra “maturazione” del diritto (ossia il momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi) e “decorrenza” (ossia il momento in cui inizia a ricevere la pensione) è quindi fondamentale per l’applicazione del corretto regime di calcolo.

Applicazione delle aliquote post APE sociale e per i precoci

Tipologia di pensione

Aliquote di rendimento applicabili

Condizione

Pensione di vecchiaia dopo APE sociale

Aliquote tradizionali (leggi n. 965/1965 e n. 16/1986)

Accesso a pensione ordinaria per vecchiaia

Pensione anticipata dopo APE sociale

Nuove aliquote (allegato II – legge n. 213/2023)

Anzianità contributiva < 15 anni al 31/12/1995

Pensione lavoratori precoci con diritto maturato entro 31/12/2023

Aliquote tradizionali

Diritto certificato prima del 1° gennaio 2024, anche con decorrenza successiva

FAQ

1. A quali casse previdenziali si applicano le indicazioni del Messaggio Inps n. 2491/2025?

Il messaggio si applica agli iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:

  • CPDEL – Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali
  • CPS – Cassa per le pensioni ai sanitari
  • CPI – Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate
  • CPUG – Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, coadiutori e aiutanti ufficiali giudiziari

2. Qual è il nuovo limite ordinamentale per il pensionamento nel pubblico impiego?

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale è stato elevato da 65 a 67 anni, in linea con l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011. Tale limite si applica per il biennio 2025–2026.

3. Le nuove aliquote di rendimento della legge di Bilancio 2024 si applicano a tutti?

No. Le nuove aliquote introdotte dalla legge n. 213/2023 non si applicano:

  • in caso di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per limiti di età;
  • per i dipendenti pubblici che accedono alla pensione di vecchiaia per raggiungimento del limite ordinamentale;
  • per i dipendenti di enti ex pubblici iscritti alla CPDEL, se la cessazione avviene per limiti ordinamentali;
  • in caso di pensione in cumulo maturata presso una pubblica amministrazione con iscrizione al FPLD;
  • per lavoratori trattenuti in servizio oltre i 67 anni che si dimettono prima del compimento dei 70 anni.

4. Cosa succede se un dipendente si dimette durante il trattenimento in servizio?

Se il dipendente ha già raggiunto il limite ordinamentale (67 anni) e si dimette durante il trattenimento in servizio, continua ad avere diritto all’applicazione delle aliquote di rendimento tradizionali. La deroga alle nuove aliquote resta valida anche se la cessazione è volontaria, purché avvenga dopo il raggiungimento del limite di età ordinamentale.

5. Come viene calcolata la pensione di vecchiaia dopo l’APE sociale?

Per i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale, si applicano le aliquote di rendimento tradizionali, previste da:

  • legge n. 965/1965 (allegato A)
  • legge n. 16/1986 (tabella A)

6. Come viene calcolata la pensione anticipata dopo l’APE sociale?

Se, al termine dell’APE sociale, il lavoratore opta per la pensione anticipata e possiede un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, allora le quote retributive devono essere calcolate con le nuove aliquote di rendimento introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (allegato II).

7. Le nuove aliquote si applicano ai lavoratori precoci?

No, se il lavoratore precoce ha maturato e certificato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2023, anche se la pensione decorre successivamente. In tal caso, si applicano le aliquote tradizionali, come previsto dai commi 157 e 159 della legge di Bilancio 2024.

8. Qual è il criterio principale per determinare l’applicabilità delle nuove aliquote?

Il criterio decisivo è la modalità di cessazione del rapporto di lavoro:

  • Se la cessazione avviene per raggiungimento del limite ordinamentale, le nuove aliquote non si applicano.
  • Se la cessazione avviene per dimissioni volontarie prima dei 67 anni, si applicano le nuove aliquote di rendimento.

Inoltre, la data di maturazione e certificazione del diritto a pensione (entro o dopo il 31 dicembre 2023) è determinante per l’esclusione o l’applicazione del nuovo regime.

9. Le deroghe valgono anche per i lavoratori di enti privatizzati?

Sì, purché il datore di lavoro abbia perso la natura giuridica pubblica ma abbia mantenuto l’iscrizione alla CPDEL. In tal caso, se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per limiti ordinamentali, il lavoratore rientra tra i soggetti esclusi dall’applicazione delle nuove aliquote.

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