Consob, nuovi obblighi informativi per i fornitori di crowdfunding

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La CONSOB ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 la delibera n. 23656 del 30 luglio 2025, con la quale viene definito il complesso degli obblighi informativi che i fornitori di servizi di crowdfunding, autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF, sono tenuti ad assolvere nei confronti dell’Autorità. L’intento è quello di consentire alla CONSOB di acquisire in modo strutturato e tempestivo tutte le informazioni necessarie per svolgere le proprie funzioni di vigilanza e supervisione, nel rispetto delle competenze stabilite dal Testo Unico della Finanza.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 29 settembre 2025 e segna un passaggio fondamentale nella regolamentazione del crowdfunding in Italia. Con questa delibera, l’Autorità di vigilanza introduce regole precise e standardizzate per la comunicazione dei dati, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nei mercati finanziari, migliorare la tutela degli investitori e rafforzare il sistema di controllo e supervisione sulle piattaforme che raccolgono capitali online.

Contesto normativo

La delibera n. 23656 del 30 luglio 2025 è il risultato di un percorso partecipato che ha visto la CONSOB avviare una consultazione con il mercato, raccogliendo osservazioni e contributi dagli operatori del settore prima della sua adozione definitiva.

Il provvedimento si inserisce nel quadro tracciato dal Regolamento UE 2020/1503, che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese a livello europeo, e si affianca alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (TUF), in particolare all’articolo 4-sexies.1. È inoltre collegato al regolamento CONSOB sui servizi di crowdfunding adottato con Delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 e trova applicazione coordinata con la Banca d’Italia, in virtù del Protocollo d’intesa sottoscritto il 19 giugno 2023.

In questo contesto, CONSOB e Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza sui fornitori di servizi di crowdfunding, con compiti distinti ma complementari: la CONSOB focalizzata sugli aspetti di trasparenza e correttezza dei mercati finanziari, la Banca d’Italia sugli aspetti prudenziali e di stabilità degli intermediari.

Al termine della consultazione con il mercato e del confronto tecnico con la Banca d’Italia, è stato dunque varato il nuovo quadro di obblighi informativi per i fornitori di servizi di crowdfunding (Csp), che viene presentato in una apposita relazione illustrativa.

Che cos’è il crowdfunding

Il crowdfunding è una modalità di finanziamento collettivo che consente a imprese, startup o singoli progetti di raccogliere capitali attraverso piattaforme online, coinvolgendo un ampio numero di investitori. A seconda della formula utilizzata, gli investitori possono ricevere in cambio una ricompensa simbolica, una quota di partecipazione societaria (equity crowdfunding) o il rimborso di un prestito con interessi (lending crowdfunding).

Questa forma di raccolta fondi rappresenta un’alternativa ai canali tradizionali, come il credito bancario, e permette anche a piccole e medie imprese di accedere direttamente al mercato finanziario. Per gli investitori, il crowdfunding costituisce un’opportunità di diversificazione, ma implica anche rischi che rendono centrale il ruolo di vigilanza e trasparenza delle Autorità competenti.

Finalità della delibera CONSOB

Con l’adozione della delibera n. 23656 del 30 luglio 2025, la CONSOB intende rafforzare la trasparenza e la vigilanza sul mercato del crowdfunding, assicurando che i fornitori di servizi operino secondo standard informativi chiari e uniformi. L’obiettivo principale è quello di mettere l’Autorità in condizione di acquisire in modo sistematico i dati necessari per monitorare rischi, tendenze e comportamenti degli operatori, così da individuare tempestivamente eventuali criticità.

Le nuove disposizioni mirano inoltre a creare una base informativa coerente e comparabile, utile non solo per le attività di supervisione, ma anche per garantire agli investitori un livello di tutela più elevato. In questo modo si rafforza la fiducia nelle piattaforme digitali di raccolta capitali e si favorisce lo sviluppo di progetti imprenditoriali di qualità, contribuendo a consolidare il crowdfunding come canale alternativo e credibile di finanziamento per imprese e PMI.

Cosa cambia per le piattaforme di crowdfunding

La nuova delibera introduce un quadro organico di obblighi informativi a carico dei CSP, con l’obiettivo di garantire trasparenza, uniformità e un controllo più efficace delle attività svolte sulle piattaforme digitali. I principali adempimenti previsti possono essere sintetizzati come segue:

Trasmissione dei dati strutturati sulle offerte

I CSP devono trasmettere ogni anno alla CONSOB un set di dati strutturati riguardanti le offerte pubblicate e concluse nell’anno solare di riferimento. Tra le informazioni richieste figurano:

  • Identificativi e caratteristiche delle offerte;
  • Importi raccolti;
  • Esiti o eventuali revoche;
  • Composizione degli investitori (professionali o non sofisticati);
  • Compensi percepiti dal fornitore;
  • Garanzie eventualmente offerte nei prestiti.

Inoltre, la CONSOB potrà richiedere ulteriori dati sull’operatività dei CSP esercitando i poteri di indagine previsti dal Regolamento UE.

Comunicazione delle modifiche rilevanti

I fornitori di servizi sono tenuti a informare tempestivamente la CONSOB di qualsiasi modifica significativa delle condizioni di autorizzazione, come ad esempio:

  • Cambiamenti nella denominazione sociale o nelle sedi legali/operative;
  • Variazioni nella composizione degli organi societari o di controllo;
  • Introduzione di nuovi servizi o attività accessorie (custodia di beni, servizi di pagamento, valutazioni creditizie, marketing, ecc.);
  • Avvio di operatività transfrontaliera;
  • Modifiche alle procedure interne di selezione delle offerte, gestione dei conflitti di interesse o trattamento dei reclami.

Modalità di trasmissione dei KIIS e dei relativi dati

Un ulteriore obbligo riguarda la trasmissione alla CONSOB delle informazioni contenute nella scheda di sintesi dell’investimento (KIIS), da inviare in formato strutturato (ad esempio Excel). Tale documento deve includere:

  • Dati economici dell’offerta (obiettivi, importi massimi, tassi, scadenze);
  • Costi a carico degli investitori;
  • Profilo sintetico del titolare del progetto;
  • Per le attività di lending: tassi nominali, durate, misure di mitigazione del rischio e indicatori come il tasso di default.

Il KIIS deve essere inviato contestualmente ai dati trasmessi tramite il portale SICROWD, secondo le modalità stabilite dalla precedente delibera CONSOB n. 22720/2023.

Informazioni sull’impresa titolare del progetto

La delibera prevede che banche, SIM, istituti di pagamento e altri intermediari abilitati forniscano anche dati economico-finanziari relativi all’impresa titolare del progetto. Tra le informazioni richieste figurano il fatturato, l’utile netto, il margine lordo, l’indebitamento netto, il rapporto tra immobilizzazioni immateriali e totale attivo, il rendimento del capitale proprio e l’eventuale impegno di fondi propri da parte della proprietà.

Tali dati sono ritenuti fondamentali per valutare l’affidabilità e la sostenibilità delle iniziative presentate al pubblico.

Schema informativo standard e impatti sugli operatori

La delibera introduce per la prima volta uno schema informativo standard che i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno rispettare per comunicare alla CONSOB dati, notizie, atti e documenti. Questo impianto copre in modo organico l’intero ciclo di vita delle offerte: dalla pubblicazione e conclusione delle campagne, alle variazioni delle condizioni autorizzative, fino agli elementi essenziali contenuti nel Key Investment Information Sheet (KIIS).

Grazie a questo sistema, i CSP dovranno fornire informazioni in formato strutturato e comparabile — obiettivi e importi di raccolta, condizioni economiche, costi per gli investitori, dati sull’impresa proponente e, per chi gestisce portafogli di prestiti, anche indicatori di rischio come tassi medi e tassi di default. In questo modo la CONSOB potrà disporre di una base dati uniforme, utile a monitorare rischi, tendenze e comportamenti del mercato in maniera più puntuale.

Per gli operatori, le novità significano un cambio di passo significativo. Dal 29 settembre 2025 banche, SIM, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e altri intermediari abilitati dovranno:

  • predisporre report annuali dettagliati e standardizzati sulle offerte concluse;
  • comunicare con tempestività ogni modifica rilevante delle condizioni di autorizzazione;
  • trasmettere schede KIIS complete e uniformi;
  • fornire ulteriori dati economico-finanziari sulle imprese titolari dei progetti.

Si tratta di un impegno operativo rilevante, che richiederà l’adeguamento dei sistemi interni e dei processi di compliance, ma che al tempo stesso contribuirà a consolidare la fiducia degli investitori e la credibilità del crowdfunding come canale alternativo di finanziamento.

NOTA BENE: Dal 29 settembre 2025, dunque, il crowdfunding in Italia entrerà in una nuova fase, più trasparente e regolamentata. Grazie a regole uniformi, dati confrontabili e un sistema di vigilanza più incisivo, gli investitori potranno contare su maggiore tutela, mentre le imprese avranno a disposizione un canale alternativo di finanziamento più solido e competitivo anche a livello europeo.
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