Disoccupazione ordinaria non agricola

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L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari con alcune eccezioni. Tale indennità si concretizza con una prestazione a sostegno del reddito per quei lavoratori che si trovano improvvisamente senza lavoro a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa o sospensione per mancanza di lavoro, e garantisce al lavoratore, in presenza dei requisiti di legge, un aiuto economico che sostituisce il reddito da lavoro perduto. L’indennità è finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro all’INPS ed è pari all’1.61% dell’imponibile previdenziale. Fino al 31/12/2008 alcuni datori di lavoro erano esonerati dal versamento e, di conseguenza, i loro dipendenti esclusi dal diritto alla relativa indennità. L’articolo 20 del DL n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, con la abrogazione dell’art. 40 n. 2 R.D.L. n. 1827/35 e la modifica dell’articolo 36 del DPR n. 818/57, attraverso la soppressione delle parole “dell’art. 40, n. 2 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827”, ha eliminato l’esonero previsto, estendendo l’obbligo dell’assoggettamento all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche al personale dipendente da aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi e private ancorché agli stessi sia garantita la stabilità di impiego. Conseguentemente hanno perso efficacia anche i decreti ministeriali emessi in forza della precedente normativa. L’indennità spetta inoltre, a partire dal 17 marzo 2005, anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.
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