Il congedo parentale dei collaboratori

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La Finanziaria 2007 (legge 296/2006), all’art. 1, comma 788, ha previsto per la categoria dei c.d. parasubordinati (padri o madri) che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche, la possibilità di usufruire di congedi parentali per un periodo di tre mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino con diritto a percepire un’indennità pari al 30% del reddito già preso a riferimento per l’indennità di maternità. L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Destinatari: Destinatari del trattamento di maternità sono gli iscritti alla gestione separata e categorie assimilate e titolari di assegno di ricerca), privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2012 il 27,72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS). I lavoratori “parasubordinati”, possono richiedere il congedo parentale a condizione che: siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Anche il padre parasubordinato ha diritto al congedo se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio; affidamento esclusivo del bambino al padre; adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta (in questo caso il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della indennità è quello percepito nei 12 mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore). Si rammenta che in caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (nel qual caso rientrano solo quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età. In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

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