Imposta Sostitutiva TFR
Autore: Rossella Quintavalle
Pubblicato il 02 dicembre 2013
Aggiornamento del 29.01.2019 (ndr). L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto maturato è versata da tutti i sostituti d’imposta e calcolata nella misura dell’11%. Il versamento è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l’acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
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