Congedo per gravi e documentati motivi familiari
Pubblicato il 19 dicembre 2013
Aggiornato con: circolare Inps n. 28 del 28/02/2012 - Il congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, così come regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio del 21/07/2000, n. 278, è fruibile per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, tra tutti gli aventi diritto in modalità continuativa o frazionata e non è retribuito. Tale congedo, dovendosi cumulare con il congedo straordinario retribuito, vale ai fini dell’esaurimento dei due anni complessivamente spettanti nell’arco della vita lavorativa, ad esempio: utilizzati i due anni per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”. Il congedo può essere richiesto dal dipendente in presenza di gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale, della propria famiglia anagrafica (ad esempio, del convivente stabile), dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non conviventi, o essere richiesto per assistere un parente o affine entro il terzo grado in condizione di disabilità, anche non riconosciuto in situazione di gravità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992).
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