Bilancio

Contributo in conto impianti: aspetti contabili e fiscali

25/07/2024

Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile sono tenute a pubblicare le informazioni relative ai contributi, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

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Regole di redazione per i bilanci 2017

15/03/2018

Effetti dei nuovi OIC e istruzioni operative per la derivazione rafforzata   La chiusura dei bilanci 2017 non risente di rilevanti modifiche legislative, tuttavia lo scorso anno vi sono state alcune novità comunque importanti e che bisogna tenere in considerazione per la definizione e la chiusura...

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Bilanci 2017: adempimenti per l’approvazione

13/04/2017

Già in pieno periodo di approvazione dei bilanci per l’esercizio 2016, per le imprese con esercizio solare, e degli adempimenti connessi (dalla predisposizione al deposito), può essere opportuno fare una ricognizione di quelli che sono i documenti che lo compongono, i soggetti coinvolti nel processo di redazione del medesimo, i termini e gli adempimenti da rispettare.

Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, recependo la Direttiva 34/2013/UE ha apportato significative modifiche al Codice Civile con riferimento alla redazione del bilancio di esercizio, di cui si dovrà tenere conto nella redazione dello stesso. Per le imprese di maggiori dimensioni nel bilancio dovrà essere allegato il rendiconto finanziario, mentre vi sono specifici esoneri e semplificazioni per le imprese di minori dimensioni.

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Nuovi OIC alla prova dei bilanci 2017

19/01/2017

Il Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015 ha completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. La Direttiva 34/2013/UE ha apportato innovazioni all’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo dell’armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa. Il D.Lgs. 139/2015 integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, per allinearne le disposizioni in materia di bilancio alle disposizioni della citata Direttiva, e anche altri provvedimenti legislativi già esistenti. Lo stesso decreto adegua altri provvedimenti legislativi alle indicazioni della direttiva o per esigenze di coordinamento con altre normative (D.Lgs. 173/1997 imprese di assicurazione, D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti, D.Lgs. 38/2005 recante l’ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio su base individuale e/o consolidata secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS).

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Revisione legale, modifiche alla relazione

22/09/2016

Con la riforma della revisione legale per mezzo del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 viene attuata la direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Tra le novità vi è l’obbligo per il revisore di applicare i principi di revisione nello svolgimento della revisione contabile.

L’articolo 11 del decreto prevede che la revisione legale dei conti sia svolta per tutte le imprese in base ai principi di revisione “europei” che saranno adottati dalla Commissione europea, introducendo un regime transitorio fino all’adozione degli stessi, durante il quale la stessa revisione è svolta sulla base di principi nazionali elaborati dalle associazioni, dagli Ordini Professionali e dalla Consob in base a un’apposita convenzione con il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Attualmente la Commissione Europea non ha adottato i principi di revisione europei, è stato invece ultimato alla fine del 2014 il processo nazionale di emanazione dei principi “transitori”, a seguito dei lavori fra la Consob ed i soggetti convenzionati con il Mef, (l’Associazione Italiana Revisori Contabili, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Istituto Nazionale Revisori Legali).

Con determina del 23 dicembre 2014 della Ragioneria generale dello Stato, sono stati conseguentemente pubblicati i principi, denominati principi di revisione internazionali “Isa Italia” , ed entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015.

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Elementi costitutivi del falso in bilancio

08/09/2016

La disciplina che regola le false comunicazioni sociali è stata oggetto di varie modifiche legislative tra le quali l’ultima operata dalla Legge 27 maggio n. 69 del 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015), che disegna l’attuale formulazione degli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile. Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali è costituito da due fattispecie incriminatrici (articoli 2621 e 2622) che si differenziano per la tipologia societaria, e da altre due norme, l’articolo 2621 bis e 2621 ter, riferite solamente all’articolo 2621, le quali disciplinano l’una, una diminuzione di pena nei casi di lieve entità, l’altra una causa di non punibilità per la “particolare tenuità” del fatto. Gli articoli 2621 dal titolo “false comunicazioni sociali” e l’articolo 2622 dal titolo “false comunicazioni sociali delle società quotate”, presentano alcune differenze. Innanzitutto il primo si riferisce generalmente alle società commerciali, il secondo alle società quotate e società ad esse equiparate. In secondo luogo nel disposto di cui all’articolo 2621 oggetto della condotta sono i “fatti materiali rilevanti”, invece nell’articolo 2622 soltanto “fatti materiali”, senza il connotato della rilevanza. Altre differenze riguardano l’aspetto sanzionatorio e, nello specifico, la condotta relativa all'art.2621 è punita più lievemente (con la reclusione da 1 a 5 anni), la condotta di cui al' art.2622 è punita più gravemente (con la reclusione da 3 a 8 anni).

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