Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

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Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

La Corporate Sustainability Reporting Directive – “CSRD” (Direttiva 2022/2464) - è entrata ufficialmente in vigore il 5.01.2023, in sostituzione della precedente "NFRD” (Direttiva 2014/95/UE), attuata in Italia dal D.lgs. n. 254/2016, concernente la comunicazione di informazioni di carattere "non finanziario" per le imprese di grandi dimensioni. A livello nazionale, la CSRD è stata recepita con il D.lgs. n. 125/2024 che si è preoccupato di definire, tra gli altri aspetti, il quadro di riferimento relativo la predisposizione dell’informativa sulla sostenibilità da riportare nella relazione sulla gestione.

I temi ambientali e sociali, negli ultimi anni, stanno assumendo un ruolo centrale nelle scelte aziendali, anche in conseguenza di una opinione pubblica sempre più attenta a tali problematiche. Questa consapevolezza ha condotto:

  • da un lato, le aziende a sviluppare prodotti e servizi considerando i fattori della sostenibilità;
  • dall’altro, il legislatore, sovranazionale e nazionale, a implementare una cornice normativa che, anche attraverso standard di rendicontazione ad hoc e nuovi modelli di governance societaria, sia in grado di supportare la necessità di aumentare trasparenza e intellegibilità delle informazioni nei processi di produzione e di consumo a livello sistemico.

La necessità di standard di rendicontazione comuni e ben definiti riguardanti i fattori ESG è un tema che affonda le sue origini già negli anni novanta quando nacque la Global Reporting Initiative (GRI) per sviluppare un quadro di reportistica sui comportamenti ambientali delle imprese. Le linee guida del 2000 rappresentano un primo passo verso uno standard relativo alla rendicontazione della sostenibilità. La seconda tappa è rappresentata dalla definizione dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite nel 2015, una lista di 17 obiettivi che mirano allo sviluppo globale, alla promozione del benessere umano e alla protezione dell’ambiente.

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva UE 2022/2464 sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) che richiede alle società di rispettare nuovi obblighi di trasparenza sulle tematiche di sostenibilità, in conformità con gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), adottati dall’EFRAGT e tesi alla creazione di un contesto normativo armonizzato e coerente per la rendicontazione di sostenibilità, facilitando per gli stakeholder (ivi inclusi gli investitori) il confronto e la valutazione delle performance ESG delle imprese. Il calendario di implementazione della CSRD prevedeva originariamente un’applicazione graduale, a partire dal 2024, per le imprese già soggette alla NFRD (Non-Financial Reporting Directive), estendendosi ad altre categorie di imprese nei due anni successivi.

A febbraio 2024, però, è intervenuto un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE, ai sensi del quale l’applicazione degli EFRS è stata posticipata a giugno 2026, al fine di concedere alle imprese destinatarie un periodo maggiore per adeguarsi ai nuovi e complessi requisiti di rendicontazione di sostenibilità. Il 28 febbraio 2024, infine, è stata emanata la Direttiva Greenwashing (Direttiva 2024/825) di contrasto alle pratiche commerciali scorrette in prospettiva ambientale, al fine di sensibilizzare i consumatori in tutti i settori merceologici.

Soggetti obbligati e tempistica

Con il recepimento, mediante il D.lgs. n. 125/2024, della direttiva CSRD, i temi di sostenibilità trovano spazio anche nel panorama italiano ma con una apertura che è progressiva nel tempo, tra il 2024 ed il 2028.

Con specifico riferimento all'Italia, i soggetti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 125/2024), quale regola generale sono:

  • le società di capitali;
  • le società di persone qualora i soci siano società di capitali;
  • imprese di assicurazione;
  • enti creditizi.

La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione include le società cooperative e consortili, purché costituite in forma di spa o srl in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 2519 e 2615-ter del codice civile. Inoltre, la normativa pone dei limiti all'applicazione dell'informativa sulla sostenibilità alle società di capitali nelle forme giuridiche sopra indicate; in particolare i soggetti obbligati sono le imprese di grandi dimensioni, i gruppi di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate. Non rientrano, invece, le micro-imprese anche se eventualmente quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

DECORRENZA

IMPRESE INTERESSATE

1/1/2024

Grandi imprese e imprese madri di grandi gruppi:

  • con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata),
  • che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria (DNF) ai sensi del regime previgente.

1/1/2025

Grandi imprese (diverse da quelle già obbligate e di cui sopra), società che per almeno due esercizi consecutivi abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale attivo stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro;
  • ricavi netti superiori a 50 milioni di euro
  • numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Impresa madri di “grandi gruppi, ossia gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei seguenti limiti:

  • totale attivo stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
  • ricavi netti superiori a 50 milioni di euro;
  • numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio: 250

La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici relativi ad attivo e ricavi netti sono maggiorati del 20% (e,quindi, 30 milioni per il totale attivo e 60 milioni di fatturato)

1/1/2026

PMI quotate con:

  • attivo patrimoniale superiore a 450.000 euro e inferiore a 25 milioni di euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 900.000 euro e inferiori a 50 milioni di euro;
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.

1/1/2028

Da tale data la CSRD dovrà essere allargata anche alle imprese di Paesi terzi (extra UE) che generano ricavi nel territorio dell’Unione superiori a 150 milioni di euro

Gli obblighi di rendicontazione

Il D.lgs. n. 125/2024 introduce molteplici obblighi di rendicontazione, da riportare in una apposita sezione della relazione sulla gestione a cura del revisore legale, necessari alla comprensione dei relativi rischi-opportunità. Secondo la Direttiva, infatti: "le aziende devono rendicontare su come i problemi di sostenibilità influenzano la loro attività e come impattano, dall’altra parte, anche sulle persone e sull’ambiente". In particolare, i principi della doppia materialità considerano due direzioni di influenza:

  • dall’interno verso l’esterno (impatto inside-out): si tratta di valutare come le operazioni e le politiche aziendali possono influenzare l’ambiente e la società. Occorre, dunque, comprendere l’impatto delle emissioni di gas a effetto serra, l’uso delle risorse aziendali, la gestione dei rifiuti, le condizioni di lavoro e il contributo al benessere delle comunità locali;
  • dall’esterno verso l’interno (impatto outside-in): si tratta di valutare in che modo i fattori ESG possono influenzare la stabilità finanziaria e operativa di un’organizzazione. Ad esempio, come i cambiamenti climatici possono rappresentare un rischio per l’azienda ossia comprendere se possono provocare danni agli impianti di produzione o interrompono la catena del valore, o ancora come le questioni sociali e le lavorative possono influenzare la reputazione dell’azienda e le sue performance.

ATTENZIONE: L’analisi di doppia materialità rappresenta l’output finale di un complesso processo di assessment (valutazione) di tutte le questioni ESG che l’impresa identifica come rilevanti e pertanto da rendicontare nella propria dichiarazione di sostenibilità. Non è raro trovare una rappresentazione grafica dell’analisi di doppia materialità attraverso una matrice che mette in relazione sia gli elementi dal punto di vista della materialità d’impatto che di quella finanziaria.

L’articolo 3 del D.lgs. n. 125/2024 specifica – come segue - i contenuti della rendicontazione di sostenibilità:

a)

 una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralità  climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b)

una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c)

una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d)

una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e)

 informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f)

 una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g)

una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h)

Indicatori e KPI pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui ai punti precedenti

I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione. Inoltre, è necessario che vi sia coerenza tra le informazioni finanziarie e informazioni di sostenibilità.

Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro. Le informazioni richieste per i gruppi societari sono sostanzialmente le stesse richieste per le singole imprese, con estensione dei requisiti al livello consolidato, cioè al gruppo di imprese, con particolare attenzione alle società madri.

L’articolo 4 del Decreto è relativo alla rendicontazione consolidata di sostenibilità e amplia i requisiti di rendicontazione a livello di gruppo per le società madri di grandi dimensioni nonché richiede una descrizione simile a quella dell’articolo 3, ma applicata al contesto del gruppo nel suo complesso.

Responsabilità e sanzioni applicabili

La responsabilità di garantire che le informazioni richieste in materia di sostenibilità siano fornite in conformità a quanto previsto dalla normativa compete agli amministratori delle società interessate i quali, nell'adempimento dei loro obblighi, agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite, vigila sull'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 125/2024 e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.  

Quanto all’ammontare delle sanzioni comminabili, l’articolo 10 del citato Decreto prevede che, fermo restando che l’inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, ex articolo 154-ter del D.lgs. n. 58/1998, per i 2 anni successivi all'entrata in vigore del decreto in esame le sanzioni amministrative pecuniarie non possono eccedere l’importo di:

  • 150.000 euro, in relazione alle sanzioni ex art. 193, commi 1-3, del D.lgs. n. 58/1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo;
  • 2.500.000 euro, per le sanzioni comminabili in base al comma 1 dell’art. 193 del D.lgs. n. 58/1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma1-quater, del decreto legislativo.

Per il medesimo periodo le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del Dlgs. n. 39/20210, non possono eccedere l’importo di:

  • per le società di revisione: 125.000 euro;
  • per i revisori della sostenibilità: 50.000 euro.

NOTA BENE: Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:

  • delle procedure adottate dall'organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità con il decreto, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità;
  • della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.

Strumenti per il governo e la gestione dei fattori ESG

L’adozione di sistemi di gestione - meglio se certificati e basati su procedure coerenti con le best practice e la normativa sovranazionale e nazionale in ambito ESG - rappresentano, ispecie per le PMI, un buon presupposto per implementare le condizioni di sostenibilità dell’impresa, anche in chiave competitiva verso i diversi competitor, inclusi quelli presenti nella catena di valore del settore di appartenenza.

I sistemi di gestione e le relative certificazioni (evidentemente se non intese come mero “bollino” di qualità) sono un utile strumento per rafforzare il sistema di controllo interno e strutturare i processi aziendali.

Il panorama delle certificazioni che le PMI possono richiedere e valutare è particolarmente ampio e variegato; la seguente tabella riepiloga le più diffuse e apprezzate.

Componente

Certificazioni

(E) Enviromental, sistemi di gestione e relative certificazioni di processo e/o sistema produttivo in ambito ambientale

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): strumento volontario per valutare le prestazioni ambientali e fornire informazioni sulla gestione ambientale

Ecolabel: marchio di Qualità Ecologica che certifica il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi

ISO 14001: certifica che l’azienda attua un sistema di gestione adeguato a monitorare le proprie attività in modo coerente, efficace e sostenibile

ISO 50001: attesta il rispetto dei requisiti sul Sistema di Gestione Energia per migliorare le prestazioni energetiche

(E) Certificazioni di prodotto in ambito ambientale

ISO 14021: certificazione di auto dichiarazione che, senza bisogno di verifica di un ente terzo, attesta se un prodotto è compostabile o riciclabile

ISO 14024: è rilasciata da un organismo accreditato, previa verifica, per valutare l’intero ciclo di vita del prodotto

ISO 14025: rilasciata da un organismo accreditato previa verifica sulla LCA (ciclo di vita del prodotto);

Social (“S”), sistemi di gestione e relative certificazioni di processo e/o di sistema in ambito sociale

ISO 45001: certificazione per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro che costituisce un elemento distintivo e di competitività perché fornisce evidenza, a tutte le parti interessate, di quanto stabilito dalla politica per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei miglioramenti conseguiti dall’impresa ai fini di una conformità formale e sostanziale alle norme di legge

UNI/PdR 125:2022: certificazione sulla parità di genere

ISO 27001: certificazione del sistema di gestione delle informazioni e IT

ISDP 10003:2018: standard dedicato e specifico per la normativa Data Protection

SA 8000 (Social Accountability – responsabilità sociale ed etica 8000): certifica un modello gestionale che si propone di valorizzare e tutelare tutto il personale ricadente nella sfera di controllo e di influenza delle imprese che lo adottano ed è funzionale a migliorare le condizioni del personale, promuovere trattamenti etici ed equi del personale, includere le convenzioni internazionali dei diritti umani

Governance (“G”)

Adozione Del Codice Etico aziendale

Adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001

ISO 37001: definisce e certifica i sistemi di gestione anticorruzione

ISO 22301: stabilisce e certifica i requisiti per un efficiente Sistema di Gestione per la Business Continuity

Il ruolo del commercialista

Delineati i tratti della rivoluzione ESG, resta da comprendere in che modo gli studi professionali riusciranno ad accompagnare il processo di trasformazione sostenibile. Il ruolo giocato dai professionisti sarà di grande rilievo per tale trasformazione; tra le attribuzioni previste dall’ordinamento professionale figurano:

  • “la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati”;
  • “la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti”.

Tuttavia, poiché la valutazione della sostenibilità aziendale potrebbe risultare complessa, il CNDCEC ha pubblicato (tra i diversi testi sul tema) un documento dal titolo: “I fattori ESG nella valutazione d’azienda: la costruzione della base informativa”. Si tratta di un valido ed efficace strumento di supporto operativo che aiuti il valutatore a ripercorre le singole fasi dell’iter di valutazione aziendale. Una corretta impostazione organizzativa, contabile e amministrativa, infatti, consente alle imprese di adottare quegli “adeguati assetti” - richiesti dal rinnovato articolo 2086 del Codice civile - e considerati fondamentali sia per una sana gestione aziendale, sia come requisito essenziale per la rilevazione «[…] tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».

Laddove gli “adeguati assetti” siano adeguatamente adottati, viene a realizzarsi una occasione per evolvere la cultura aziendale e abilitare una più consapevole gestione del rischio, generando valore e benefici in quantità superiore rispetto ai costi. Ciò, però, è possibile soltanto se gli adeguati assetti siano progettati in modo tale da consentire non solo la rilevazione tempestiva della crisi, ma anche la gestione dei rischi ESG e la generazione di valore sostenibile nel lungo termine. È per tale motivo che l’analisi dei fattori ESG può influenzare la scelta della metodologia, dei criteri o dei metodi di valutazione adottati. In realtà, non ci sono particolari tecniche di valutazione da applicare, né un approccio standardizzato e semplicistico nella valorizzazione degli elementi di sostenibilità, se non un nuovo modo di individuare quali sono le informazioni significative da considerare per la valutazione di un’azienda, in relazione all’impatto, anche in termini di rischio, che i fattori ESG genereranno potenzialmente sui flussi finanziari prospettici.

Ciò nonostante, il valutatore deve sviluppare una capacità valutativa sensibile a tematiche di natura qualitativa ed essere in possesso di conoscenze legate:

  • al quadro giuridico di riferimento nazionale, europeo e internazionale;
  • ai documenti emanati dalle organizzazioni internazionali sui temi ESG.

Il valutatore deve essere al passo con la continua evoluzione della dottrina legata all’argomento. I principi di valutazione nazionali (PIV) e internazionali (IVS) sono fondamentali per la funzione dei valutatori, perché li guidano nella strutturazione dell’impianto della stima e nelle fasi del processo di valutazione, migliorando la qualità e l’affidabilità delle valutazioni. Tuttavia, né i PIV né gli IVS attualmente in vigore affrontano in modo specifico e aggiornato l’impatto dei fattori ESG nella valutazione aziendale. Recentemente, l’IVSC ha iniziato a esplorare il tema ESG in documenti di studio e approfondimento, fin quando a dicembre 2023 lo Standards Review Board (SRB) dell’International Valuation Standards Council ha approvato una nuova versione degli IVS, che entrerà in vigore a partire dal 31 gennaio 2025. Tornando ai valutatori, essi devono acquisire anche le dovute competenze per adattare opportunamente le diverse fasi del processo di valutazione ai fattori ESG, come ad esempio:

  • impostare l’impianto di valutazione considerando i fattori ESG e il loro impatto in termini di modello di business, di rischi e di performance economico-finanziarie;
  • ampliare la base informativa con i documenti e le informazioni relativamente ai fattori ESG, la cui raccolta andrà strutturata in una modalità che consenta una gestione funzionale ad ottenere le informazioni utili al processo valutativo;
  • adattare l’applicazione dell’analisi fondamentale finalizzata anche ad esprimere un giudizio di ragionevolezza dell’informazione prospettica finanziaria e non finanziaria:
  1. nell’analisi dello scenario macroeconomico, per i possibili effetti dei fattori ESG;
  2. nell’analisi strategica dell’azienda e del settore/contesto competitivo;
  3. nell’adattare il processo di analisi dell’informazione prospettica finanziaria e non finanziaria
  • adattare il processo di scelta delle metodologie valutative e applicare i modelli di valutazione così da considerare adeguatamente i fattori ESG in maniera tale che questi vengano conseguentemente e coerentemente riflessi nelle risultanze ottenute.

La sensibilità verso le tematiche ESG può, ad esempio, emergere dalla relazione sulla gestione, dalla quale il valutatore può dedurre informazioni relative a:

  • strategia di sostenibilità;
  • la descrizione della governance e degli assetti societari;
  • gli indicatori non finanziari;
  • le informazioni attinenti all’ambiente e al personale;
  • la descrizione dei rischi;
  • l’evoluzione prevedibile della gestione.

Infine, un aspetto di particolare rilevanza per il lavoro del valutatore è l’analisi della conformità dell’azienda alla tassonomia verde dell’Unione europea, sia per quanto riguarda il comportamento attuale che le prospettive future. La conformità ai requisiti della Tassonomia può facilitare l’accesso alla finanza sostenibile e consentire la partecipazione a specifici bandi locali. In sintesi, la Tassonomia dovrebbe aiutare l’Ue a promuovere gli investimenti sostenibili e attuare il Green Deal europeo.  

L’obiettivo della finanza sostenibile è evitare fenomeni di greenwashing, contribuendo a uno o più dei seguenti sei obiettivi ambientali:

  • mitigazione del cambiamento climatico;
  • adattamento al cambiamento climatico;
  • uso sostenibile e protezione delle risorse idriche;
  • transizione verso una economia circolare, riduzione dell’inquinamento;
  • protezione della biodiversità.

Per valutare il reale contributo di un’attività economica verso uno di questi obiettivi, vengono stabilite delle soglie di prestazione, conosciute come “criteri di screening tecnico”, che devono essere soddisfatte. La Tassonomia fornisce anche la base per l’European Green Bond Standard, che definisce i criteri da rispettare per emettere obbligazioni “verdi”, cioè destinate al finanziamento di attività sostenibili.

Gli intermediari finanziari che offrono prodotti “sostenibili”, quali i fondi di investimento ESG, avranno l’obbligo di informare in quale misura (percentuale) gli investimenti finanziati da quei prodotti/portafogli siano allineati alla Tassonomia. In questo contesto, il valutatore deve considerare attentamente la documentazione fornita da enti certificatori riconosciuti, affinché attesti l’allineamento dell’azienda con gli obiettivi ESG. Accettando come validi i contenuti di tale documentazione, il valutatore può formare un’opinione informata sull’approccio ESG dell’azienda, valutandone l’impatto sulle attività di stima. I dottori commercialisti, quindi, oltre a svolgere un ruolo cruciale come valutatori, devono guidare le imprese nell’ottenere e generare valore dalle nuove responsabilità legate agli aspetti ESG, promuovendo una cultura aziendale orientata verso una gestione strategica a lungo termine.

 

Quadro Normativo

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