Fringe benefit fino a 600 euro, necessarie le ricevute della spesa sostenuta

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Fringe benefit fino a 600 euro, necessarie le ricevute della spesa sostenuta

Pubblicata il 4 novembre 2022 la circolare n. 35 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutti i chiarimenti necessari per l’erogazione del fringe benefit di 600 euro previsti dal decreto Aiuti Bis.

Per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, l’articolo 12 del DL 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Welfare aziendale, istruzioni per i datori di lavoro

Nello specifico, il Decreto Aiuti bis con l’articolo 12 citato ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

Ambito soggettivo

Da un punto di vista soggettivo, la circolare n. 35/2022, dopo aver ricordato che l’articolo 12 del Decreto n. 115/2022 prevede un aumento, per l’anno d’imposta 2022, del valore e un’estensione delle tipologie dei cosiddetti fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, specifica anche che in assenza di ulteriori limiti soggettivi, i lavoratori beneficiari della disposizione in commento siano quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR.

NOTA BENE: Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

Essendo stato richiamato il comma 3 del citato articolo del Tuir e non il comma 2, l’Agenzia ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Ambito oggettivo, estensione del fringe benefit alle utenze domestiche

ATTENZIONE: Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.

Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Pertanto, rientrano nella suddetta definizione anche:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);
  • quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Specifica l’Agenzia che visto che la misura agevolativa si riferisce espressamente ad una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione che attesta il pagamento delle bollette (esempio, indicando il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore su le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

NOTA BENE: Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Superamento del limite massimo e relativa tassazione

Come già anticipato l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis ha disposto per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i cosiddetti fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

Dato che tale disposizione è riferita solo all’anno 2022, l’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Fringe benefit a 600 euro e bonus carburante

Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 600 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.

Ciò vuol dire che è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l'insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Inoltre, dato che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Dunque è chiarito che il bonus carburante (articolo 2 del Dl n. 21/2022, che prevede per il 2022 la non imponibilità fino a 200 euro di buoni benzina o titoli analoghi ceduti ai dipendenti dai datori di lavoro privati), è un incentivo autonomo e cumulabile con i 600 euro, ma pur sempre soggetto al meccanismo di annullamento del beneficio se si supera l’importo specifico.

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