Contributo unificato nei giudizi civili: nuovi chiarimenti Giustizia

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Contributo unificato nei giudizi civili: nuovi chiarimenti Giustizia

Con nota n. 0002101 del 24 marzo 2025, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni, è tornato a fornire chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni sull’omesso pagamento del contributo unificato, introdotte dalla legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

CU: indicazioni operative del Ministero della Giustizia

Quadro normativo di riferimento

Si rammenta, in particolare, che la Legge di bilancio richiamata, all’art. 1, comma 812, ha modificato la disciplina del contributo unificato nei giudizi civili, introducendo il nuovo comma 3.1 all’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002.

La norma stabilisce che, salvo esenzioni, la causa non può essere iscritta a ruolo se non è stato versato il contributo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), pari ad almeno 43 euro, o l’importo ridotto previsto da altre disposizioni di legge. Tale obbligo si applica a tutte le fasi del processo civile.

I primi chiarimenti Giustizia

Nella nota viene richiamata la circolare Giustizia del 30 dicembre 2024, con cui la medesima Direzione generale ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo art. 14, comma 3.1.

È stato chiarito, in quella sede, che non si può iscrivere a ruolo una causa civile senza il pagamento del contributo unificato di 43 euro, salvo esenzioni.

I nuovi chiarimenti giungono ora a fronte dei numerosi quesiti pervenuti da diversi Uffici giudiziari.

La stessa Prima Presidente della Corte di Cassazione - si rammenta - ha sollevato alcuni dubbi interpretativi e operativi in merito alle modalità applicative delle novità.

Contributo unificato nelle cause civili: i nuovi chiarimenti 

Omesso pagamento del contributo unificato o pagamento per importo inferiore

La prima parte delle nuove indicazioni è dedicata ai casi di omesso pagamento del contributo unificato o pagamento per importo inferiore a quello previsto o a quello dovuto per legge

L’articolo 14, comma 3.1, stabilisce che, nei procedimenti civili, l’iscrizione a ruolo è possibile solo se è stato versato il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), pari ad almeno 43 euro, o il minor importo dovuto per legge.

Niente sospensioni né termini per regolarizzare

Viene evidenziato, ciò posto, che la norma in esame non prevede eccezioni diverse dai casi di esenzione e non consente né sospensioni né termini per la regolarizzazione in caso di mancato o insufficiente pagamento.

Secondo quanto evidenziato nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, infatti, la modifica ha lo scopo di rafforzare l’obbligatorietà del versamento del contributo, escludendo la possibilità di iscrivere a ruolo una causa civile se l’importo non è stato integralmente versato.

Ruolo di verifica del Cancelliere

Viene inoltre precisato che, allo stato attuale, i sistemi informatici non prevedono una verifica automatica del pagamento del contributo unificato.

Pertanto, è il cancelliere che, ricevuto l’atto introduttivo tramite PEC, deve accettare manualmente il deposito e verificarne la regolarità contributiva.

In caso di pagamento omesso o insufficiente, il cancelliere è tenuto a rifiutare l’iscrizione della causa sul ruolo generale, impedendone così la trattazione.

In sintesi, l’omesso pagamento del contributo unificato impedisce l’avvio del processo e non dà luogo ad alcuna azione di recupero da parte dell’amministrazione.

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte convenuta

Se, invece, la causa è già iscritta a ruolo, il mancato pagamento del contributo unificato da parte del convenuto non impedisce la sua costituzione.

La cancelleria, nelle predette ipotesi, deve accettare l’atto e avviare la riscossione coattiva dell’importo dovuto.

Solo se il convenuto è la prima parte a costituirsi in giudizio, l’iscrizione a ruolo è subordinata al versamento del contributo unificato, pena il rifiuto dell’iscrizione.

Ambito di applicazione esteso

A seguire, il Ministero si sofferma sull'ambito di applicazione delle nuove norme.

Si precisa, così, che l’art. 14, comma 3.1, del D.P.R. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, inclusi reclami, fasi cautelari e procedure esecutive.

In tali casi, l’iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento del contributo unificato da parte del creditore procedente, indipendentemente dal momento dell’istanza di vendita o assegnazione.

Questa disciplina supera le indicazioni precedenti e si estende anche alle procedure di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c., per le quali la ricevuta telematica del pagamento è condizione necessaria per l’iscrizione.

Procedimenti per riconoscimento di cittadinanza italiana

Per finire una precisazione per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Relativamente a tali cause, se il ricorso è presentato da più soggetti con atto unico, ciascun ricorrente deve versare il contributo unificato minimo di 43 euro.

La causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti hanno effettuato il pagamento.

Tale obbligo, nel dettaglio, è conforme all’art. 13, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla Legge di bilancio 2025.

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