Bonus investimenti Transizione 4.0, escluso per macchinari usati in comodato d’uso
Pubblicato il 18 novembre 2024
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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 221/E del 2024 ribadisce un principio chiave ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” ex L. 178/2020. Il requisito della novità è imprescindibile!
Pertanto, un bene utilizzato in comodato d’uso per due anni prima dell’acquisto, non può essere considerato "nuovo" al momento dell'acquisizione, escludendo così la possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale.
Credito d’imposta “Transizione 4.0”: bene già usato
Nel caso di analizzato dall’Amministrazione finanziaria, una società presenta un’istanza di interpello ordinario per ottenere chiarimenti sul requisito di “novità” di un macchinario, necessario per accedere al Credito d’imposta Transizione 4.0.
Nello specifico, la società istante Alfa Srl evidenzia di essere stata costituita nel 2019 in seguito a una collaborazione tra due società, BETA Srl (italiana) e GAMMA (tedesca).
Lo stabilimento produttivo della società è stato costruito nel 2020, ma a causa della pandemia, la produzione è iniziata solo nel 2022, con collaudi effettuati nello stesso anno.
Riguardo al macchinario acquistato e utilizzato dalla società e oggetto della richiesta di interpello, Alfa Srl evidenzia quanto segue:
- nel 2020, una società del gruppo, DELTA, ha acquistato per conto di ALFA un macchinario necessario per l’attività produttiva, poiché ALFA non poteva sostenerne il costo elevato in quella fase iniziale;
- nel 2021, il macchinario è stato concesso ad ALFA in comodato gratuito per avviare l’attività produttiva, iniziando l’utilizzo nella seconda metà del 2021;
- nel 2023, DELTA ha venduto il macchinario ad ALFA, che nel frattempo lo ha integrato nei propri sistemi informativi e intende interconnetterlo per accedere alle agevolazioni fiscali.
Alla luce dei fatti riportati, la società chiede chiarimenti in merito alla possibilità di considerare un macchinario come "bene nuovo" ai fini del credito d’imposta Transizione 4.0.
La stessa sottolinea di essere stata l’unica utilizzatrice del macchinario sin dal 2021 e di aver completato nel 2023 l’integrazione del bene nei propri sistemi informativi per consentirne l’interconnessione. Pertanto, la società domanda se l’utilizzo in comodato prima dell’acquisto possa compromettere il requisito della novità richiesto per l’accesso al beneficio fiscale.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ordinari: la disciplina
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha ridefinito il sistema di incentivi fiscali nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0, sostituendo le misure precedenti del Superammortamento e dell’Iperammortamento.
Questo strumento fiscale, operativo dal 1° gennaio 2020, consente alle imprese di ottenere un beneficio parametrato al costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, e può essere utilizzato in compensazione per favorire l’innovazione e la competitività aziendale.
Con la Legge 178/2020, l’agevolazione per i beni "4.0" (indicati nell’allegato A della Legge n. 232/2016) è stata prorogata per gli investimenti effettuati tra il 2023 e il 2025, prevedendo una scadenza ulteriore al 30 giugno 2026 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025, purché sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Per questi beni, il credito d’imposta viene riconosciuto con aliquote decrescenti:
- il 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- il 10% tra 2,5 e 10 milioni;
- il 5% per gli importi tra 10 e 20 milioni.
Per investimenti superiori a 10 milioni legati agli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, la misura è limitata al 5%, fino a un massimo di 50 milioni di euro, con i beni specifici individuati tramite decreto ministeriale.
Per quanto riguarda i beni strumentali ordinari (diversi dai beni "4.0"), le agevolazioni previste sono ormai scadute, con l’ultima finestra valida chiusa al 31 dicembre 2022, salvo il termine “lungo” del 30 giugno 2023 per i beni prenotati entro la fine del 2022. In questo contesto, per gli investimenti in beni ordinari, l’agevolazione riconosceva un credito d’imposta pari al 10% del costo (o 15% in casi specifici) per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2021, e al 6% per quelli acquistati nel corso del 2022 senza prenotazione. Dal 2023, invece, non sono previste ulteriori agevolazioni per questa categoria, sancendo la conclusione delle misure dedicate ai beni ordinari.
NOTA BENE: Guardando al futuro, le agevolazioni per i beni "4.0" continueranno fino al 2025, con possibilità di estensione al 2026 per i beni prenotati, ma con aliquote gradualmente ridotte rispetto al passato.
Bonus Transizione 4.0: no al beneficio per un bene usato in comodato prima dell’acquisto
Con la risposta ad interpello n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito circa la possibilità di riconoscere il beneficio del credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto di un macchinario da parte dell'Istante, che lo aveva già utilizzato ininterrottamente prima dell'acquisizione, in virtù di un contratto di comodato gratuito.
La conclusione a cui giunge l’Amministrazione finanziaria è che, con riferimento al caso di specie, il macchinario in questione non possa essere considerato un "bene nuovo" al momento del suo acquisto da parte della società Istante. Di conseguenza, il bene non soddisfa il requisito della novità necessario per accedere al Credito d'imposta Transizione 4.0.
L'Agenzia motiva questa decisione sulla base di diversi elementi chiave:
- il macchinario è stato utilizzato dalla società Istante per più di due anni (dal 2021 al 2023) tramite un contratto di comodato gratuito, stipulato prima della consegna e del collaudo del bene;
- il contratto di comodato aveva come obiettivo esplicito l’avvio dell’attività produttiva della società Istante e non prevedeva alcuna opzione di acquisto, bensì un obbligo di acquisizione entro il 31 dicembre 2023;
- il periodo di utilizzo in comodato non può essere assimilato a un "periodo di prova", come previsto in altre situazioni agevolabili (richiamate nella risposta n. 63/2022), in quanto:
- il comodato si è protratto per un lungo periodo;
- il bene era destinato sin dall'inizio a essere acquistato, con un obbligo contrattuale di acquisizione da parte della società Istante.
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