Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

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Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

Contemporaneamente alla riattivazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi agli investimenti del Piano Transizione 4.0, avvenuta ad opera dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024, anche il Gestore dei Servizi energetici è intervenuto, con un video tutorial, al fine di fornire indicazioni sulla compilazione dei moduli per la compensazione dei crediti d'imposta relativi alla suddetta misura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Transizione 4.0, come compilare i moduli per la compensazione dei crediti d’imposta

Nel video, il GSE illustra passo dopo passo la corretta compilazione dei moduli necessari per la compensazione dei crediti d'imposta relativi alla misura Transizione 4.0. La procedura è la seguente:

  • la procedura va effettuata tramite computer e non su smartphone o tablet
  • i moduli si scaricano dal sito www.gse.it;
  • i moduli si compilano esclusivamente utilizzando Acrobat Reader;
  • la procedura di compilazione cambia in base alla tipologia di comunicazione:
    • per gli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la comunicazione va inviata in via preventiva e, poi, consuntiva, selezionando, in questo caso, comunicazione di completamento;
    • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, la comunicazione va inviata esclusivamente in via consuntiva, selezionando comunicazione di completamento;
  • il modulo va firmato digitalmente da parte del rappresentante legale dell’azienda;
  • il modulo va inviato singolarmente tramite Pec all’indirizzo mail: transizione4@pec.gse.it, con indicazione nell’oggetto della dicitura comunicazione preventiva o di completamento.

NOTA BENE: L'oggetto della PEC deve essere:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa"
  • nel caso di comunicazione di completamento (consuntiva): “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa"

Il GSE ricorda, inoltre, che è necessario inviare una Pec per ogni modello da trasmettere e che l’indirizzo è abilitato esclusivamente alla ricezione delle domande “e non potrà essere utilizzato per richieste informative”. Queste ultime “potranno essere inviate solo attraverso il portale assistenza clienti del Gse, compilando il form ‘richiedi supporto’ o, in alternativa, scrivendo all’indirizzo supportoimprese@gse.it”, sottolinea una nota.

Infine, il Gestore comunica che sarà a breve disponibile in area clienti una nuova funzionalità per la compilazione dei moduli, integrata con il sistema Sistema informativo per l’acquisizione dati (Siad).

Periodo di realizzazione degli investimenti: indicazioni del GSE

Oltre al video tutorial, il GSE ha fornito chiarimenti fondamentali riguardo il periodo di realizzazione degli investimenti nell'ambito della misura Transizione 4.0, promossa dal MIMIT.

L’ulteriore specificazione resa per l’agevolazione prevista a favore dei beni 4.0 è che la data da prendere in considerazione diventa la stessa prevista anche dalla legge Sabatini e coincide con il primo impegno vincolante a effettuare l’ordine.

Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web del Gestore dei servizi energetici, nell’intento di fornire chiarimenti e strumenti di supporto per la compilazione e l’invio dei moduli per la compensazione dei crediti d’imposta 4.0.

Data

Descrizione

Data Iniziale

La data iniziale del periodo di realizzazione degli investimenti deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili. Questo significa che il riferimento per l'inizio degli investimenti è il momento in cui viene assunto il primo obbligo contrattuale che impegna l'impresa in modo definitivo, come ad esempio un ordine confermato.

Data Finale

La data finale del periodo di realizzazione degli investimenti deve coincidere con la data di completamento degli investimenti stessi. Nel caso di una comunicazione preventiva, questa data sarà presunta e indicativa.

Il GSE ha specificato che questo chiarimento risolve dubbi precedenti delle imprese, che ritenevano l'investimento cristallizzato nell'anno in cui veniva effettuato l'ordine e pagato il 20% di acconto, a condizione che l'investimento fosse completato entro determinate date.

NOTA BENE: Con il chiarimento attuale, si ritorna a una prassi più uniforme rispetto ad altre agevolazioni, dove l'inizio dell'investimento è fissato con il primo impegno giuridicamente vincolante.

La precisazine attuale del GSE riporta alla normalità rispetto ad altre agevolazioni, stabilendo che l'inizio dell'investimento coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante, come un ordine confermato. Questo significa che il periodo di realizzazione degli investimenti deve essere calcolato a partire dalla data in cui l'impresa assume un obbligo contrattuale definitivo, rendendo l'investimento irreversibile.

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