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Redazione Edotto


Politiche attive, il testo dell’intesa approvato in conferenza Stato-Regioni

In data 30 luglio 2015, è stata siglata, in conferenza Stato-Regioni, l'intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 183/2014, con le modifiche...


Denunce d’infortunio. Ad agosto anche cartacee

L’INAIL, in data 3 agosto 2015, ha dato notizia, sul proprio portale, che, in considerazione di alcuni interventi straordinari di manutenzione ed adeguamento sui sistemi informativi dell’Istituto, potrebbero verificarsi interruzioni nella disponibilità del servizio per l’invio delle denunce di...


I contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

Aggiornato con: D.Lgs n. 81/2015, art. 52; Fondazione Studi CDL, circolare n. 13/2015 - L’art. 52, D.Lgs. 81/2015 ha stabilito che, a decorrere dal 25.6.2015, le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero 25 giugno 2015). Resta comunque salvo quanto disposto dall'articolo 409 c.p.c. Conseguentemente, dal 25 giugno 2015 non è possibile più stipulare contratti di co.co.pro., ma la disciplina degli stessi continua ad applicarsi a quelli in vigore, fino alla loro scadenza.


Contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Aggiornato con: D.Lgs. n. 81/2015, art. 52; Fondazione Studi CdL, circolare n. 13/2015 - L’art. 53, D.Lgs. n. 81/2015, ha apportato modifiche all’art. 2549 c.c. per cui dal 25 giugno 2015, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Quindi, in base alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. Rimangono, comunque, in essere i contratti in vigore alla data del 25 giugno 2015, fino alla loro cessazione.


Mini Co.co.co.

Aggiornato con: D.Lgs. n. 81/2015, art. 52 - L’art. 52, D.Lgs. 81/2015 ha stabilito che, a decorrere dal 25.6.2015, le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero 25 giugno 2015). Resta comunque salvo quanto disposto dall'articolo 409 c.p.c., per cui dal 25 giugno 2015 non è possibile più stipulare contratti di mini co.co.co, ma la vecchia disciplina degli stessi continua ad applicarsi a quelli in vigore, fino alla loro scadenza.