Trattamento pensionistico per il personale ENAV
Pubblicato il 08 ottobre 2020
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L’INPS, con la circolare 8 ottobre 2020, n.117, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti del personale ENAV inerente ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure ed esperto di assistenza di volo e meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età. L’art. 8, commi 6 e 7, Legge 21 dicembre 1996, n. 665, regola il regime pensionistico dei lavoratori sopra citati, in particolare il comma 6 prevede che i dipendenti dell’ENAV, assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996, siano iscritti al “Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria” (AGO), mentre per coloro che risultano essere in servizio al 1° gennaio 1996, il comma 7 dispone il mantenimento del regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche Amministrazioni iscritto alla “Cassa dei Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato” (CTPS).
Requisito anagrafico
Il requisito anagrafico per conseguire il diritto alla pensione si perfeziona al compimento del sessantesimo anno di età. Si precisa che con l’entrata in vigore della Legge 28 marzo 2019, n. 26, dal 30 marzo 2019 i profili professionali di controllore del traffico aereo, di pilota, di operatore radiomisure e di esperto di assistenza di volo e meteo viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa a seguito del raggiungimento dei limiti di età a prescindere dalla gestione pensionistica di appartenenza.
Requisito contributivo
Affinchè il diritto alla pensione di vecchiaia sia riconosciuto è richiesta un’anzianità contributiva minima di 20 anni. I dipendenti che risultino in possesso dei requisiti richiesti potranno accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia attraverso quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti:
- entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
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