NASpI - Il nuovo contributo sul licenziamento
Pubblicato il 19 febbraio 2014
Aggiornato con: circolare Inps n. 12 del 29/1/2014 - L’articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro, legge 92/2012, istituisce, a decorrere dall'1/1/2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego al fine di favorire i soggetti che perdono un posto di lavoro. Così come modificata dall’art. 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzioni di incentivi per le donne e gli over 50 ed introduce alcuni aumenti contributivi in determinati settori ed in alcune evenienze particolari. A decorrere da gennaio 2013 sono coinvolti dalla nuova AspI - oltre al contributo ordinario di cui agli art. 12, 6° comma, e 28, 1° comma, legge 160/75 (art. 2, co. 25-27 e co. 36), che risulta aumentato solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione, e al contributo addizionale (art. 2 co. 28-30) dell’1,40% dell’imponibile ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato - anche il nuovo contributo sui licenziamenti (comma 31 dell’articolo 2), dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013 per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35, come modificati dal comma 250 della legge 228/2012), come da informazioni anticipate dall’Inps con circolare n. 140/2012 e definite con circolare n. 44 del 22/3/2013.
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