Prestazione di indennità una tantum per collaboratori

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Aggiornato con il messaggio Inps n. 2999 del 3/3/2014 - L’indennità una tantum erogata dall’Inps ai collaboratori a progetto spetta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, assoggettati alla aliquota piena, che nel 2014 è pari dal 28,72% con esclusione dei collaboratori occasionali di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si fa presente che i collaboratori a cui si fa riferimento (art. 61, c. 1, D.Lgs 276/2003) sono, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, riconducibile a un progetto specifico funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, gestito autonomamente nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. Rimangono quindi fuori dalla possibilità di presentare domanda i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR 917/86, i collaboratori occasionali, i titolari di pensione e tutti coloro che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
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