Whistleblowing: nuove linee guida ANAC e sanzioni. Cosa fare
Pubblicato il 17 luglio 2023
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La nuova disciplina del whistleblowing è efficace dal 15 luglio 2023 e va applicata osservando le nuove Linee guida ANAC pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in esito alla consultazione di giugno e sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023.
Le nuove Linee guida ANAC sono state adottate con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e sostituiscono le Linee guida ANAC adottate con delibera n. 469/2021.
L’Autorità ha congiuntamente emanato il nuovo Regolamento (delibera n. 301 del 12 luglio 2023) per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023..
Efficacia e regime transitorio
A dettare le basi giuridiche della disciplina novellata del whistleblowing è il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Il decreto legislativo citato è entrato in vigore il 30 marzo 2023, ma è efficace solo dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno 250 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Tali soggetti, esclusivamente per le nuove segnalazioni, dovranno applicare le Linee guida ANAC e il relativo Regolamento.
Il legislatore riconosce l’ultrattività delle norme previgenti (articolo 54-bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, decreto legislativo n. 231 del 2001 e articolo 3, legge n. 179 del 2017) per le segnalazioni o denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate prima del 30 marzo 2023 e per quelle effettuate fino al 14 luglio 2023. A queste ultime continuano ad applicarsi le Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 469/2021.
ATTENZIONE: Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati l’efficacia della riforma è rinviata al 17 dicembre 2023. Per loro, fino al 16 dicembre 2023, continueranno ad applicarsi la previgente disciplina di cui all’articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001 nella formulazione vigente fino al 30 marzo 2023 e le Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 469/2021.
Soggetti pubblici e privati obbligati
Per soggetti del settore pubblico si intendono:
- le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione,
- gli enti pubblici economici,
- gli organismi di diritto pubblico (articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house (articolo 2, comma 1, lettere m) e o), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), anche se quotate.
Per soggetti del settore privato i soggetti non rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico:
- che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- ovvero, se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori, che rientrino nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e sicurezza dei trasporti (parti I.B e II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023);
- ovvero, se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori, che adottino i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Gerarchia dei canali di segnalazione whistleblowing
L’ampia platea dei soggetti titolati (indicati dall’articolo 3, D. Lgs. n. 24/2023) possono inviare le segnalazioni utilizzando tre diversi canali, a cui possono ricorrere secondo specifiche regole e condizioni.
Vediamo quali sono.
Il canale preferenziale è quello interno, attivato e gestito dagli enti pubblici e dai soggetti privati, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 4, D. Lgs. n. 24/2023).
Il legislatore vuole incoraggiare in questo modo la “prossimità” delle segnalazioni a garanzia dell’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni stesse.
Il canale esterno, gestito da ANAC (articoli da 7 a 11, D. Lgs. n. 24/2023) può essere utilizzato alle seguenti condizioni:
- se il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- se la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo Imminente o palese per il pubblico interesse.
Infine, alla divulgazione pubblica (segnalazione tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone come i social media) (articolo 10, D. Lgs. n. 24/2023) si può ricorrere nei seguenti casi:
- ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito
Diversa modalità di accesso nel pubblico e nel privato
Giova infine sottolineare la diversità di fondo esistente tra soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato con riguardo ai canali di segnalazione attivabili dal segnalante in base alla tipologia di violazione lamentata.
Ai soggetti del settore pubblico è infatti possibile segnalare ogni tipologia di violazione con tutti i canali attivabili.
I soggetti del settore privato sono dotati, invece, di poteri (e con canali di segnalazione) più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico. Inoltre l’oggetto della segnalazione si differenzia in base alle specifiche caratteristiche del soggetto privato destinatario della segnalazione.
L’ANAC, nelle nuove Linee guida ANAC adottate con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, evidenzia i diversi flussi da seguire in caso di soggetto del settore pubblico e soggetto del settore privato.
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