Utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei: indicazioni dall'Ispettorato
Pubblicato il 30 gennaio 2025
In questo articolo:
- Uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei
- Estensione della disciplina alle attività con particolari esigenze tecniche
- Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro
- Divieti e limitazioni
- Gestione del rischio radon nei locali sotterranei
- Uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei
- Estensione della disciplina alle attività con particolari esigenze tecniche
Condividi l'articolo:
Arrivano dalla Nota n. 811 del 29 gennaio 2025 dell’Ispettorato del lavoro le prime indicazioni operative sull’articolo 65 del decreto legislativo n. 81/2008, modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. e, della legge n. 203/2024 in tema di lavori in deroga in ambienti sotterranei e semi-sotterranei.
Uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei
Le nuove disposizioni prevedono una deroga alle disposizioni generali per consentire l’utilizzo di locali sotterranei e semi-sotterranei, a patto che siano rispettate precise condizioni.
Tra queste figurano:
- l’assenza di emissioni di agenti nocivi derivanti dalle lavorazioni svolte;
- il rispetto dei requisiti elencati nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili;
- l’idoneità delle condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
I datori di lavoro che intendono utilizzare tali ambienti devono presentare una comunicazione preventiva al competente Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), corredata da documentazione specifica.
Estensione della disciplina alle attività con particolari esigenze tecniche
La normativa introduce inoltre una disciplina specifica per le attività lavorative che si svolgono in locali sotterranei o semi-sotterranei per motivi legati a particolari esigenze tecniche.
Tra i settori interessati possono rientrare, ad esempio, attività di archiviazione, stoccaggio e gestione di infrastrutture tecnologiche.
Tali attività richiedono un’analisi approfondita per garantire che gli ambienti siano sicuri e idonei al tipo di lavorazione, evitando rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro
Tempistiche e modalità
La comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali e deve includere una relazione dettagliata che descriva:
- il tipo di attività che si svolgeranno nei locali;
- le lavorazioni previste, specificando che non producono emissioni di agenti nocivi;
- la conformità dei locali alle disposizioni normative.
La comunicazione deve essere accompagnata da una asseverazione tecnica, firmata da un professionista abilitato, che attesti:
- la conformità urbanistica ed edilizia dei locali;
- la loro agibilità e il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- la presenza di requisiti adeguati in termini di illuminazione, aerazione e microclima.
Divieti e limitazioni
Non è possibile utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi.
Tra le lavorazioni vietate, si segnalano:
- verniciatura e processi di saldatura;
- uso di minerali a spruzzo o solventi non ad acqua;
- ricarica di batterie e lavorazione di materie plastiche a caldo;
- tinto-lavanderie, officine con prova motori, falegnamerie, tipografie, e attività simili.
L’elenco non è esaustivo e potrebbe includere altre attività a rischio per la salute e la sicurezza.
Gestione del rischio radon nei locali sotterranei
L’utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei richiede particolare attenzione alla presenza di gas radon, un rischio significativo per la salute dei lavoratori.
I datori di lavoro devono quindi:
- effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di radon entro 24 mesi dall’avvio dell’attività;
- avvalersi di servizi di dosimetria riconosciuti per eseguire tali misurazioni;
- includere i risultati nel documento di valutazione dei rischi (DVR), come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008.
Uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei
La possibilità di utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei rappresenta una deroga alle normative generali, applicabile solo se sussistono specifiche condizioni.
- L’ambiente deve essere conforme agli standard urbanistici ed edilizi.
- Devono essere rispettati i requisiti relativi alla sicurezza, come la presenza di adeguati sistemi di ventilazione e illuminazione.
- È necessario garantire un microclima salubre per i lavoratori, conforme al tipo di attività svolta.
Estensione della disciplina alle attività con particolari esigenze tecniche
La legge prevede disposizioni specifiche per attività che richiedono locali sotterranei o semi-sotterranei per motivi legati a esigenze tecniche. Tra queste attività rientrano:
- archiviazione e gestione di documenti;
- stoccaggio di materiali sensibili;
- infrastrutture tecnologiche come server farm.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: