SPECIALE ASSUNZIONI | Quanto conviene assumere beneficiari di NASpI e reddito di cittadinanza

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SPECIALE ASSUNZIONI | Quanto conviene assumere beneficiari di NASpI e reddito di cittadinanza

AGGIORNATO ALL'AUTORIZZAZIONE UE DEL 31 OTTOBRE 2023.

1.682.369. E' il numero di trattamenti di NASpI erogati nel 2021. E' quanto emerge dai dati 2021 dell'Osservatorio delle politiche occupazionali e del lavoro, resi noti dall'INPS con il comunicato stampa del 23 novembre 2022.

Giova sapere che la fascia di età in cui si concentra il maggior numero di trattamenti è quella tra 25 e 34 anni (il 26%) e che il maggior numero di trattamenti NASpI è al Nord con il 42% (39% del totale sono stati erogati al Sud e nelle Isole).

Inoltre, a dicembre 2022, 1,17 milioni di nuclei familiari e 2,48 milioni di persone hanno beneficiato del Reddito di Cittadinanza (Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza, INPS, comunicato stampa del 24 gennaio 2023).

Dati questi che evidenziano, in modo chiaro e incontrovertibile, come l'assunzione di un disoccupato possa essere non solo vantaggioso per il datore di lavoro sotto il profilo dei costi aziendali, ma utile anche per la collettività ai fini sociali e per la finanza pubblica.

Analizziamo nel dettaglio quali sono gli incentivi all'assunzione per i datori di lavoro che assumono percettori di NASpI e reddito di cittadinanza, rinviando agli approfondimenti “Incentivo donne svantaggiate: esonero contributivo totale, a quali condizioni?” e “Over 50 disoccupati: cosa sapere per le assunzioni agevolate” per le assunzioni agevolate di over 50 e donne disoccupati.

Assunzione di percettori della NASpI

La legge Fornero prevede stabilmente (articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2015) un beneficio economico per i datori di lavoro che assumono a, tempo pieno e indeterminato, soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpI.

Cosa è la NASpI e a chi spetta

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego o NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, erogata su domanda del lavoratore interessato da eventi di disoccupazione involontaria (salvo specifiche eccezioni).

L'indennità è erogata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni e, dal 1° gennaio 2022, anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

L'assunzione può essere agevolata se:

1) riguarda soggetti che già percepiscono la NASpI oppure soggetti che non l’abbiano ancora percepita ma ne hanno titolo e hanno presentato domanda di concessione della prestazione all'INPS;

2) interessa lavoratori che non siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'assenza di tale condizione ostativa deve essere dichiarata dall'impresa che assume, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento;

3) se si assume, non essendovi obbligati, il soggetto a tempo pieno e indeterminato o se viene trasformato a tempo pieno e indeterminato un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare di NASpI la cui corresponsione è sospesa d'ufficio in conseguenza della occupazione a tempo determinato (articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012).

NOTA BENE: Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Al datore di lavoro è riconosciuto un contributo economico mensile pari al 20% dell'importo dell'indennità NASpI residua spettante al lavoratore se non fosse stato assunto.

Il contributo spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Sono considerate retribuite anche le giornate con emolumenti ridotti.

Il contributo mensile è riconosciuto in misura intera se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese.

ATTENZIONE: L'INPS ha chiarito che, in caso di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), il contributo mensile va diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese.

L’importo spettante al datore di lavoro sotto forma di contributo:

  • non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, considerando anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota;
  • non può comunque superare la durata dell'indennità NASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto;
  • cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis anche in caso di accesso all’incentivo per trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità NASpI e nelle ipotesi di somministrazione. In quest'ultimo caso i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore.

Il beneficio è concesso nel rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012 nonché alle condizioni di regolarità contributiva e delle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.

Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza

Un'altra strada percorribile interessa le aziende e i professionisti che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza. Solo, per il 2023, la scelta spazia tra due incentivi contributivi:

  • uno strutturale (con i limiti temporali di cui si dirà in seguito), previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 74, lettera g), legge 30 dicembre 2021, n. 234);
  • l'altro sperimentale, valido solo per le nuove assunzioni effettuate nel 2023 e introdotto dall'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi 294, 295, 296 e 299).

Esonero contributivo strutturale

Il datore di lavoro privato che opta per l'incentivo contributivo strutturale:

  • è tenuto ad assumere a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc (l'assunzione è consentita anche a scopo di somministrazione);
  • può ottenere il riconoscimento dell'esonero al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sgravabili a proprio carico e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • ha diritto ad un esonero contributivo calcolato dall'INPS secondo specifici criteri e su domanda da presentare con modulo di richiesta online “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza”, disponibile sul Portale delle agevolazioni (ex DiResCo);
  • deve conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 150/2015. Tale incremento deve realizzarsi al momento dell’assunzione e deve essere mantenuto per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione;
  • è tenuto a rispettare gli altri principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC) e con le altre condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
  • essere in regola con gli obblighi di assunzione di disabili previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle apposite liste;
  • può fruire dell’agevolazione nei limiti degli importi de minimis.

L’esonero è riconosciuto anche in favore delle agenzie per il lavoro.

L'esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati (ivi compresi gli enti pubblici economici e gli altri enti indicati dall'INPS nella circolare n. 104 del 19 luglio 2019), imprenditori e non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.), compresi i datori di lavoro del settore agricolo ed esclusi i datori di lavoro domestico.

Come viene calcolata l'agevolazione spettante

Importo dell'incentivo

In relazione alla normativa nazionale, la misura dell'agevolazione spettante al datore di lavoro viene calcolata dall'INPS nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione e nel rispetto del massimale mensile di 780 euro.

Tale ammontare va decurtato del 20%, da riconoscere all’agenzia per il lavoro, nelle ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a seguito dell'attività di intermediazione delle agenzie per il lavoro, autorizzate dall’ANPAL.

Se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguarda un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo svolto presso un ente di formazione accreditato, il datore di lavoro potrà fruire dell'agevolazione nel rispetto del tetto mensile di 390 euro (all'ente di formazione accreditato sarà attribuita, sempre in forma di sgravio contributivo, l'altra metà dell'incentivo).

In caso di assunzione di più componenti del medesimo nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza, è possibile riconoscere lo sgravio purché, a seguito della prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc.

In relazione alla normativa comunitaria, l’INPS provvede al riconoscimento dell’intero importo dell’agevolazione eventualmente spettante solo dopo aver accertato che il datore di lavoro non abbia superato i limiti di aiuti previsti dalle normative europee.

L’importo dell’incentivo riconosciuto costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. Spetta al datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti.

Durata dell'incentivo

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto ed è pari alla differenza il periodo massimo di erogazione del Rdc (18 mensilità fino al 31 dicembre 2022 e 7 mensilità per il 2023) e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a 5 mensilità.

Se il Rdc deriva dal rinnovo della misura, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità. Se l'assunzione consegue ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la durata minima dell'incentivo è pari a 6 mensilità.

Considerando le novità della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 313 a 321, legge 29 dicembre 2022, n. 197), al riguardo si attendono aggiornamenti dall'INPS.

Da ultimo occorre evidenziare che la legge di Bilancio ha disposto l'abrogazione delle norme istitutive del reddito di cittadinanza e dell'incentivo in parola dal 1° gennaio 2024 .

Esonero contributivo alternativo per il 2023

Alternativamente all'esonero strutturale, il datore di lavoro privato può scegliere di fruire di un nuovo incentivo contributivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 294, 295, 296 e 299, legge 29 dicembre 2022, n. 197) per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'esonero contributivo:

  • è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che trasformano contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
  • comporta lo sgravio totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali sgravabili a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nonchè dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

La durata dello sgravio è di massimo 12 mesi e l'importo massino riconoscibile è pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.


ATTENZIONE: L'incentivo è  fruibile su autorizzazione della Commissione europea, pervenuta il  31 ottobre 2023 con la decisione C(2023) 7480 final (comunicato stampa del Ministero del Lavoro del 3 novembre 2023). Gli aiuti non devono superare i 250.000 euro per azienda nel settore agricolo, i 300.000 euro per azienda nei settori della pesca e dell'acquacoltura e i 2 milioni di euro per azienda in tutti gli altri settori e deve essere concesso entro il 31 dicembre 2023. Si attendono ora le istruzioni dell'INPS.

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