Beneficiari di Rdc, incentivi per l’assunzione

Pubblicato il



Beneficiari di Rdc, incentivi  per l’assunzione

E’ di ieri 11 luglio il messaggio n. 2766 con cui l’Inps fornisce chiarimenti in ordine agli incentivi previsti per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, introdotti dalla legge di Bilancio 2022.

Le agevolazioni: misura e condizioni per la fruizione

L’articolo 1, comma 74, lettera g), della legge citata, che ha modificato l’articolo 8 del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, ha infatti previsto, per i datori di lavoro che assumono percettori di Rdc, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (ma non dei premi e contributi Inail) a carico proprio e del lavoratore, fino al limite massimo di 780 euro. L’esonero trova applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc con contratti part time e a tempo determinato.

Per fruire degli incentivi il datore di lavoro deve:

  • realizzare, con l’assunzione di percettori di Rdc, un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
  • rispettare gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
  • essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurare il rispetto degli obblighi di legge e contrattuali;
  • essere in regola con gli eventuali obblighi di assunzione degli invalidi, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste del collocamento obbligatorio.

Le agevolazioni: modalità pratiche

Le agenzie per il lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro anche per i beneficiari di Rdc; per ogni soggetto assunto a seguito dell'attività di intermediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, e se di tale evenienza sia dato rilievo nell’istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro, l’ammontare dell’agevolazione riconoscibile al datore di lavoro è decurtata del 20%, che verrà riconosciuto quindi all’agenzia per il lavoro.

L’Istituto comunica altresì la modifica del modulo telematico per il riconoscimento dell’esonero, denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni”.

L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche rappresenta, quindi, l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio è riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Ne deriva che, in caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, il datore di lavoro è tenuto a riparametrare l’incentivo in base ai contributi effettivamente dovuti.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive.

In caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione, i datori di lavoro devono valorizzare dal mese di agosto 2022, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> va inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. La valorizzazione di tale elemento con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendano fruire del beneficio autorizzato devono utilizzare, anche per i lavoratori con contratti a tempo parziale e a tempo determinato assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Codici Recupero “R-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019” e “S Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”.

Invece, ai fini della decurtazione del 20% spettante all’Agenzia per il lavoro, a partire dal mese di agosto, per esporre il beneficio spettante va compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “34”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1- bis e 1-ter mediazione”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto del beneficio per il datore di lavoro.

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire del beneficio in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione svolta da parte di un’agenzia per il lavoro, nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze per i lavoratori ai quali spetta l’incentivo valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CM”, che assume il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1, 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese di riferimento.

Per il recupero dell’incentivo dal mese di gennaio 2022 al mese di marzo 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “CN”, che assume il significato di “Recupero pregresso CM”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese di riferimento.

La valorizzazione di tali periodi pregressi  è effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2022 (31 agosto 2022).

Per il recupero dell’incentivo dal mese di aprile 2022 fino al mese precedente all’esposizione del corrente, può essere rinviato il flusso completo che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato.

Per gli operai a tempo determinato e per quelli part time, l’importo da valorizzare in <Retribuzione> va riparametrato in base alle giornate effettivamente prestate nel mese di riferimento.

Infine, lo sgravio è riconosciuto in misura pari al minore valore tra l’importo indicato autorizzato, l’elemento <Retribuzione> per il tipo retribuzione “Y” e lo sgravio calcolato dall’Istituto. Se l’incentivo mensile calcolato è superiore, è riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione “Y”, fermo restando il limite massimo autorizzato.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito