SPECIALE ASSUNZIONI | Over 50 disoccupati: cosa sapere per le assunzioni agevolate
Pubblicato il 02 febbraio 2023 | Aggiornato il 04/03/2024
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Incrementare l'organico inserendo ultracinquantenni disoccupati conviene alle aziende che possono godere, anche nel 2023, di incentivi contributivi di diversa intensità a seconda che assumano (o stabilizzino) un lavoratore ovvero una lavoratrice.
La legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 10, legge 28 giugno 2012, n. 92) riconosce infatti, in via permanente, ai datori di lavoro che assumono uomini o donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, la riduzione del 50% della contribuzione sgravabile a carico del datore di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19, legge n. 178 del 30 dicembre 2020), limitatamente al biennio 2021-2022 e la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 298 e 299, legge 29 dicembre 2022, n. 197) per il 2023 hanno previsto, in deroga alla disciplina a regime dell'incentivo contenuta nell'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge Fornero, l’esonero totale dalla contribuzione datoriale dovuta all'INPS per le nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate. L'esonero è soggetto a specifica autorizzazione UE.
Come si può ben comprendere, il quadro regolatorio si presenta molto complesso. In attesa delle necessarie istruzioni operative, facciamo chiarezza sugli incentivi contributivi fruibili dai datori di lavoro per le assunzioni e per le stabilizzazioni nel 2023 di lavoratori e lavoratrici over 50 svantaggiati.
Assunzione di uomini over 50 nel 2023
L'azienda che volesse incrementare il personale assumendo, nel 2023, uomini di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, può ridurre della metà il costo del lavoro riferito ai contributi previdenziali e assicurativi posti a proprio carico.
Il datore di lavoro (escluso quello di lavoro domestico) infatti può contare, anche nel 2023, sulla riduzione della contribuzione INPS e dei premi assicurativi INAIL a proprio carico nella misura del 50% (Ministero del lavoro, circolare 25 luglio 2013. n. 34 e Guida autoliquidazione 2022/2023).
L'agevolazione contributiva è riconosciuta nella durata massima di:
- 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione;
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
- 18 mesi complessivi (decorrenti dalla data di assunzione) in caso di trasformazione del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e intermittente.
Si ha diritto all'agevolazione se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Non è previsto un importo massimo di beneficio fruibile.
Assunzione di donne over 50 nel 2023
L'azienda che, invece, optasse per l'assunzione o per la stabilizzazione, nel 2023, di una donna può perfino azzerare la contribuzione a proprio carico, per effetto della proroga dell'Incentivo donne disposta dalla legge di Bilancio 2023.
Va, però, sottolineato che, con l'Incentivo donne della legge di Bilancio 2021 e 2023, il datore di lavoro può godere dell'esonero contributivo totale, ma limitatamente alla contribuzione datoriale da versare all'INPS e fino al limite massimo di 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Ai premi assicurativi INAIL continua invece ad applicarsi l'Incentivo donne della legge Fornero, con la possibilità di fruire di una loro riduzione nella misura del 50% (salvo diverse indicazioni da parte dell'INAIL) e senza la previsione di alcun limite massimo.
Le predette agevolazioni contributive sono riconosciute per le nuove assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2024 si torna a godere dell'Incentivo donne della legge Fornero, sia per i contributi INPS, sia per i premi assicurativi INAIL (si veda Riduzione contributiva per l’assunzione di donne e over 50 e Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa)
Secondo le indicazioni fornite dall'INPS per il biennio 2021-2022, l'esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro (limitatamente a quella sgravabile) spetta per un periodo massimo di:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- 18 mesi complessivi, decorrenti dalla data di assunzione, per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato a termine;
- 18 mesi complessivi, decorrenti dalla data della trasformazione, per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine non agevolato.
Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto da calcolare secondo criteri per quali si attendono delucidazioni da parte dell'INPS.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L'agevolazione è subordinata alla preventiva autorizzazione UE.
Per approfondimenti si veda SPECIALE ASSUNZIONI | Incentivo donne svantaggiate: esonero contributivo totale, a quali condizioni?
Assunzione nel 2023 di uomini e donne over 50 a confronto
Si fornisce di seguito il quadro delle agevolazioni contributive fruibili per le assunzioni o stabilizzazioni di lavoratori e lavoratrici over 50, disoccupati da oltre 12 mesi, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Uomini over 50 disoccupati da oltre 12 mesi |
|||||
Tipologia assunzione |
Contributi INPS |
Premi INAIL |
Durata massima |
Limite massimo |
Autorizzazione UE |
Assunzioni a tempo determinato |
50% |
50% |
12 mesi |
NO |
NO, ma rientrante tra gli aiuti “de minimis” |
Trasformazione a tempo indeterminato |
50% |
50% |
18 mesi |
NO |
NO, ma rientrante tra gli aiuti “de minimis” |
Assunzione a tempo indeterminato |
50% |
50% |
18 mesi |
NO |
NO, ma rientrante tra gli aiuti “de minimis” |
|
|||||
|
Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi |
||||
Assunzioni a tempo determinato |
100% |
50% |
12 mesi |
Contributi INPS: 8.000 euro annui Premi INAIL: NO |
SI |
Trasformazione a tempo indeterminato |
100% |
50% |
18 mesi |
Contributi INPS: 8.000 euro annui Premi INAIL: NO |
SI |
Assunzione a tempo indeterminato |
100% |
50% |
18 mesi |
Contributi INPS: 8.000 euro annui Premi INAIL: NO |
SI |
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