Assunzioni agevolate nel 2022 per donne, giovani e al Sud

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Assunzioni agevolate nel 2022 per donne, giovani e al Sud

L’INPS, con il messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, ha reso noto alle aziende che le agevolazioni contributive per l'assunzione di donne e giovani e la cd. Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

Il messaggio dell'Istituto era stato anticipato da un tweet del Ministro del lavoro, Andrea Orlando, pubblicato all'indomani della decisione della Commissione UE di prolungare, fino a giugno 2022, l'autorizzazione per gli esoneri contributivi in parola.

Una buona notizia per le imprese che potranno avviare le assunzioni agevolate o procedere alle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro contando su maggiori certezze in termini di valutazione dei costi e minori ostacoli amministrativi alla fruizione degli sconti contributivi.

Facciamo il punto sulle agevolazioni contributive autorizzate dalla Commissione UE in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final.

Prima però è opportuno fare presente che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha rivisto (innalzandoli) i massimali di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, secondo i seguenti parametri ai quali le aziende dovranno far riferimento per il 2022:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  •  345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  •  2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Per la fruizione dei benefici contributivi l'INPS rinvia alle circolari e ai messaggi via via pubblicati e di cui di seguito si fornisce un quadro riepilogativo.

Sgravi contributivi per under 36

L'incentivo occupazione giovani è stato disciplinato alla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178) e trova applicazione per il biennio 2021-2022.

L'INPS ha emanato le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali dei datori di lavoro con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021.

La Commissione Europea ha autorizzato la concessione dell'esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021.

A seguito dell'autorizzazione UE, l'INPS ha emanato, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, il messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 e rinviato a successivo messaggio le istruzioni in merito all'esonero contributivo relativo alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, all’esito del nuovo procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea. Autorizzazione (seppure circoscritta ai primi 6 mesi del 2022) giunta in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final.
Le agevolazioni si applicano pertanto anche per gli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Lo sgravio previsto dalla legge di Bilancio 2021 si applica alle sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022 e (come evidenziato dall'INPS) costituisce una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto all'incentivo giovani strutturale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (al 50% e per gli under 30).

Possono fruire dell'incentivo contributivo i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione delle imprese del settore finanziario (classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance activities).

Sono agevolate sia le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) sia le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. I lavoratori non devono aver compiuto 36 anni di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Lo sgravio è riconosciuto:

  • nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (pari a 500 euro mensili, importo proporzionalmente ridotto nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale e riproporzionato in base alla misura di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo);
  • per un periodo massimo di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni effettuate presso una sede o un'unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per fruire dell'esonero contributivo i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione o nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sgravi contributivi per le donne svantaggiate

Lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate è stato riconosciuto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 16 a 19) per il biennio 2021-2022.

L'INPS ha fornito le prime istruzioni con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 e con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021. A seguito della pervenuta autorizzazione della Commissione UE resa con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, e limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, il quadro regolatorio dell'incentivo si è completato con la pubblicazione del messaggio 5 novembre 2021, n. 3809.

Anche in tal caso, l'INPS ha rinviato a successivo messaggio le istruzioni sull'esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea. 
L'autorizzazione UE, sebbene circoscritta ai primi 6 mesi del 2022, è arrivata con la decisione C(2022) 171 final.
Le agevolazioni si applicano pertanto anche per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di donne svantaggiate che verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Particolarmente vantaggioso per le imprese, lo sgravio consente ai datori di lavoro, solo per il biennio 2021-2022, di godere di uno sgravio raddoppiato al 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo dell'importo previsto a regime del 50%, senza limite massimo), per le assunzioni di:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti);

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tali settori, per l’anno 2021, sono stati individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 234 del 16 ottobre 2020 e, per il 2022, con decreto n. 402 del 17 dicembre 2021);

- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero contributivo totale spetta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo per:

  • le assunzioni a tempo determinato e fino a 12 mesi (anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi);
  • le assunzioni a tempo indeterminato per 18 mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Oggetto di sgravio sono anche i premi dovuti all’INAIL.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale comunitario.

Esoneri contributivi giovani e donne 2022 in sintesi

Importo annuo 2022

Durata

Premi e contributi INAIL

Incentivo contributivo giovani under 36

6.000 euro annui (pari a 500 euro mensili)

36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni effettuate presso una sede o un'unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

Esclusi

Incentivo contributivo donne

6.000 euro annui

  • Fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato
  • Per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato
  • Per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

 

Compresi

Decontribuzione Sud

L'agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, cd Decontribuzione Sud è prevista dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 161-168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo disposto dal decreto Agosto (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

L'agevolazione spetta in favore di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e domestico, per tutti i rapporti di lavoro subordinato, instaurati e instaurandi, la cui sede di lavoro sia collocata in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

La misura dello sgravio contributivo decresce nel tempo secondo il seguente décalage:

  • 30%: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025
  • 20%: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027
  • 10%: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029

L'esonero è applicato sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), ma è subordinato al possesso del DURC, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali  per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 seguita da successivi messaggi (n. 831/2021, n. 1361/202, n. 1914/2921, n. 2434/2021, n. 3065/2021).

Con il messaggio 26 gennaio 2022, n. 403 l’Istituto ha comunicato che la Decontribuzione Sud potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

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