SPECIALE ASSUNZIONI | Incentivo donne svantaggiate: esonero contributivo totale, a quali condizioni?

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SPECIALE ASSUNZIONI | Incentivo donne svantaggiate: esonero contributivo totale, a quali condizioni?

Seppure con impatto più modesto rispetto all'esonero giovani, anche il cd. Incentivo donne svantaggiate ha contribuito negli ultimi anni alla crescita dell'occupazione.

Sulla base delle risultanze del “Focus sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali”, pubblicato il 22 dicembre 2022, nel 2021 il numero dei rapporti agevolati con l’Incentivo donne rispetto al 2020 è aumentato del 65%. Crescita peraltro confermata nel 2022, ma in termini percentuali più modesti.

Cosa è l'Incentivo donne? Quali misure agevolative sono operative nel 2023 e con quali novità? Di seguito tutte le risposte alla luce delle istruzioni operative fornite dall'INPS con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023.

Donne lavoratrici svantaggiate

Gli esoneri contributivi concessi transitoriamente per il biennio 2021-2022 e per il 2023 mutuano parte della propria disciplina da quella prevista per l’incentivo donne di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge Fornero (Legge n. 92/2012).

NOTA BENE: L'agevolazione strutturale è stata introdotta dal 1° gennaio 2013 per promuovere l'occupazione femminile e prevede una riduzione del 50% della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all'INAIL.

Relativamente al 2023, gli esoneri contributivi sono concessi ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o a tempo indeterminato “donne lavoratrici svantaggiate” ovvero che trasformano a tempo indeterminato un precedente rapporto agevolato e non agevolato.

Rientrano nella nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie di donne:

  • lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea come individuate dalla  Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il 2023, si veda il decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022);
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. A tal fine va considerato il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e occorre verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Durata massima dell'esonero

La durata massima dell'incentivo varia in base alla tipologia del rapporto agevolato instaurato ed è stabilita nel seguente modo:

  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese le eventuali proroghe effettuate in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato;
  • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi decorrenti dalla data di assunzione per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato a termine;
  • 18 mesi complessivi a decorrere dalla data di trasformazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.

ATTENZIONE: Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Incremento occupazionale netto

L’esonero spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro (cfr. par. 6.1. circolare INPS n. 58 del 23 giugno 2023).

Misura e limite massimo di esonero per il 2023

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 298 e 299, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha esteso l'operatività delle disposizioni previste per il biennio 2021-2022 (articolo 1, comma 16, legge di Bilancio 2021) alle nuove assunzioni di donne svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando a 8.000 euro annui il massimale di agevolazione e confermando la necessità di una preventiva autorizzazione UE per l'operatività dell'esonero.

Pertanto per il 2023 è confermato il riconoscimento a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, di un esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (per i premi dovuti all'INAIL si veda infra), nel nuovo limite massimo di importo di sgravio concedibile pari a 8.000 euro su base annua, da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro part time.

L'esonero è stato autorizzato dalla Commissione europea (decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023).

NOTA BENE: La misura agevolativa non è concedibile alle pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), alle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico, alle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.

Si fornisce di seguito la scheda dell'Incentivo donne operativo, in via transitoria nel 2023, relativamente ai contributi previdenziali. 

Dal 1° gennaio 2024 si torna a godere dell'Incentivo donne della legge Fornero, sia per i contributi INPS, sia per i premi assicurativi INAIL (si vedano Riduzione contributiva per l’assunzione di donne e over 50 e Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa)

 

Incentivo donne 2023 (*)

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico nonché delle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea

Lavoratrici svantaggiate per le quali spetta l’incentivo

  • Lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, assunte o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022
  • Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Rapporti di lavoro incentivati

 

 

 

 

  • Nuove assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato e a tempo determinato incluse le eventuali proroghe legittime del rapporto di lavoro
  • Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
  • Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Rapporti di lavoro non incentivati

Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente, alle prestazioni di lavoro occasionale

Misura e durata massima dell’incentivo

 

 

 

 

Esonero dal versamento del 100% della contribuzione previdenziale datoriale sgravabile per un periodo massimo di:

  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato,
  • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato,
  • 18 mesi complessivi decorrenti dalla data di assunzione, per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato a termine,
  • 18 mesi complessivi decorrenti dalla data della trasformazione, per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine non agevolato.

Limite massimo di 8.000 euro annui.

Condizioni di spettanza

 

Condizioni generali di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006

Principi generali in materia di incentivi all’assunzione.

Incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

E' subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (autorizzato con decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023).

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero non è strutturalmente cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma se il suo utilizzo non esaurisce l’intera contribuzione datoriale sgravabile, può essere cumulato con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione aziendale.

Cumulabile invece con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (cd. cuneo contributivo).

 

Esonero dei premi INAIL per il 2023

Con riferimento ai profili assicurativi è bene far presente che l'INAIL ha escluso, relativamente alle assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate nel biennio 2021-2022, l'applicazione dell'esonero totale, esclusivamente previsto per la contribuzione INPS.

Nella Guida autoliquidazione 2021/2022 si leggono, al punto 9.1. rubricato “Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” le seguenti indicazioni: “L’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, in via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022, l’esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nel merito si precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, fermo restando quanto indicato al precedente punto 9 (n.d.r. il punto 9 è dedicato all'esonero strutturale al 50%), detta disposizione non si applica all’Inail e che l’esonero sopra riportato si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi assicurativi”.

Nella Guida autoliquidazione 2022/2023, aggiornata al 5 gennaio 2023, non vi è alcun riferimento alle novità della legge di Bilancio 2023. Al riguardo si attendono opportune indicazioni dell'INAIL.

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