Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

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È stata pubblicata nella Gazzetta Uffuciale n.184 del 9 agosto 2025 la legge 8 agosto 2025, n. 121 recante la proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106 in materia di spettacolo.

Nella seduta del 6 agosto 2025 la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge (C. 2538). Il provvedimento era stato approvato dal Senato il 24 luglio 2025, in prima lettura, e successivamente trasmesso alla Camera.

La legge n. 121 del 2025 interviene su tre distinti termini di esercizio di deleghe legislative, disponendone la proroga. In particolare, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine, attualmente in scadenza il 18 agosto 2025, per l'esercizio di deleghe legislative relative al settore dello spettacolo, previste dall'articolo 2, ai commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

Il testo originario presentato al Senato prevedeva anche la proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima legge. Tale proroga è stata espunta dal testo durante l’esame al Senato, in quanto alla delega è stata già data attuazione con il D.Lgs. n. 175/2023 (Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo).

Si ricorda che già in precedenza l'articolo 1, comma 6, del decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 198 del 2022) aveva prorogato da 9 a 24 mesi il termine per l'esercizio delle medesime deleghe legislative e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025.

La relazione illustrativa fa presente che la proroga si è resa necessaria per consentire la più ampia condivisione possibile del testo sia con le autonomie territoriali interessate sia con i portatori di interessi specifici e per andare incontro alle richieste provenienti dalle parti sociali, considerando che il Governo è delegato ad adottare, tra l'altro, disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo.

Il provvedimento è composto da 2 articoli ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Codice dello spettacolo 

È differito al 31 dicembre 2026 il termine entro cui il Governo può adottare uno o più decreti legislativi per coordinare e riordinare la normativa vigente – legislativa e regolamentare – relativa all’attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico‑sinfoniche e alla disciplina dei settori dello spettacolo (teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche).

L’intervento è volto alla redazione di un testo unico denominato “Codice dello spettacolo”, così da assicurare al settore un assetto più efficace e organico, conforme ai principi di semplificazione amministrativa e ottimizzazione della spesa, nonché orientato a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico‑culturale delle attività, incentivandone produzione e innovazione e ampliandone la fruizione da parte della collettività, con particolare attenzione all’educazione permanente.

Contratti di lavoro nel settore dello spettacolo

È inoltre prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione di un decreto legislativo recante disposizioni sui contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. Tale decreto dovrà essere emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi indicati dal legislatore:

  • specificità e discontinuità del lavoro. Va riconosciuta la peculiarità del lavoro nello spettacolo e il carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni, a prescindere sia dalla qualificazione del rapporto (autonomo o subordinato) sia dalla tipologia contrattuale adottata;
  • indennità giornaliera per disponibilità/esclusiva. È previsto il riconoscimento di un’indennità giornaliera, quale voce distinta e aggiuntiva rispetto a compenso o retribuzione, nei casi in cui al lavoratore sia richiesto di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione in esclusiva;
  • tutele per lavoro intermittente e prestazioni occasionali. Devono essere introdotte specifiche tutele normative ed economiche per le ipotesi di lavoro intermittente o di prestazione occasionale, in ragione della loro particolare struttura e della variabilità dei tempi di impiego;
  • tutele per attività preparatorie e strumentali. Vanno previste tutele specifiche a copertura dell’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica, riconoscendo la rilevanza di tali fasi nel ciclo produttivo dello spettacolo.

Equo compenso per i lavoratori dello spettacolo autonomi

È infine prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione di un decreto legislativo in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi agenti e rappresentanti dello spettacolo dal vivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • parametri retributivi per l’equo compenso. Il decreto deve definire parametri retributivi idonei a garantire ai lavoratori autonomi un compenso equo, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;
  • obbligo per le amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo che derivi da bandi o procedure selettive, assicurando così la corresponsione del compenso in coerenza con i parametri di equità stabiliti.

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