A chi e quando spetta la nuova NASpI
Pubblicato il 05 gennaio 2022
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Nell'ambito della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 modifica la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI su più fronti.
L'articolo 1, commi 221 e 222 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, riforma l’ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
L'INPS ha spiegato tutte le novità introdotte nella circolare n. 2 del 4 gennaio 2022.
NASpI: nuovi beneficiari
Fino al 31 dicembre 2021 la NASpI è stata riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Restavano invece esclusi dalla tutela i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
La legge di Bilancio 2022, relativamente agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, ha esteso l'ombrello della NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Gli stessi operai agricoli a tempo indeterminato cessano pertanto di godere dell'indennità di disoccupazione agricola dall’anno di competenza 2022, ma qualora abbiano maturato i requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione agricola nel 2021 possono presentare domanda di disoccupazione agricola, per il 2021, entro il 31 marzo 2022.
NASpI: requisiti di accesso
Per avere diritto alla NASpI gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
⦁ stato di disoccupazione (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
⦁ almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (a tal fine sono considerati utili i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, fatta eccezione per i contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 e già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola).
NASpI: calcolo, durata e domanda
L'INPS nella circolare n. 2 del 2022 sottolinea il diverso sistema di calcolo e la differente durata della NASpI rispetto all'indennità di disoccupazione agricola.
NASpI |
Disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo indeterminato |
E' pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro (annualmente rivalutato). Se la retribuzione è superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l'importo di 1.227,55 euro. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. |
La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, nei limiti del parametro annuo di riferimento di 365 giorni (366 negli anni bisestili). |
La domanda di NASpI va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica sul portale web dotandosi di SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta nazionale dei servizi (CNS), direttamente o avvalendosi degli Istituti di Patronato. In alternativa, è possibile presentarla tramite il servizio di Contact Center integrato.
NASpI: contribuzione e obblighi dei datori di lavoro
In conseguenza della estensione della NASpI, il comma 222 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 prevede che nei confronti delle imprese “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240” e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si applichino le disposizioni del settore dell'industria anche agli effetti della contribuzione.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022, anche le imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo dal 1° gennaio 2022 o precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
Nei confronti di tali aziende l'INPS ha aperto un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato che va ad aggiungersi alla matricola, nel settore agricoltura, con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati.
L’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% + 0,30%) .
E' dovuto il c.d. ticket di licenziamento (da versare con codice causale, già in uso, “M400”, presente in <CausaleADebito> di <AltreaDebito> di <DatiRetributivi>).
Gli obblighi contributivi sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione in caso di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.
Infine, sempre dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi, pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applicano anche per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato (articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015) e sulle matricole aziendali caratterizzate dal C.S.C. 1.01.06.
Alle interruzioni dei contratti di apprendistato di primo livello non si applica il ticket di licenziamento.
NASpI: semplificazione dei requisiti di accesso
Un'altra importante novità è l'abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
NASpI: décalage
La legge di Bilancio 2022 prevede, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, che l’indennità di disoccupazione NASpI sia ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità (in luogo del quarto mese di fruizione o 91° giorno della prestazione previsto per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021). .
La riduzione del 3% della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, quindi dal 211° giorno di indennità.
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