SPECIALE ASSUNZIONI | Agricoltura, cooperative e soggetti svantaggiati: incentivi contributivi all'occupazione
Pubblicato il 07 novembre 2023
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AGGIORNATO AL MESSAGGIO N. 3779 DEL 30 OTTOBRE 2023.
Il quadro degli incentivi all'occupazione vigenti nel settore privato è il risultato di numerosi interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni.
Oltre a incentivare l’accesso al mondo del lavoro di giovani, donne e disoccupati, il legislatore ha previsto misure agevolative per l'assunzione di specifiche categorie di soggetti o in specifici settori economici.
Tralasciando gli incentivi non più operativi, previsti da ultimo per fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19, il quadro che ne emerge è di una complessità tale che impone di fare ordine e chiarezza.
Con questo intento e a completamento dei contributi pubblicati precedentemente sul tema nella Guida agli incentivi dello Speciale Assunzioni, si fornisce di seguito una panoramica sui principali incentivi vigenti nel 2023.
Decontribuzione per imprenditori agricoli under 40
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 300, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha prorogato per il 2023 le agevolazioni contributive per i neo-imprenditori agricoli di cui alla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 503, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
NOTA BENE: L’esonero contributivo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016) per le nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2017 nonchè per quelle dell’anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. L'agevolazione è stata successivamente prorogata dalle leggi di Bilancio che si sono via via susseguite, relativamente alle nuove iscrizioni effettuate negli anni successivi, specificatamente per il 2018, 2020, 2021 e 2022.
L'esonero è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP):
- che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023;
- e che non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Chi è imprenditore agricolo professionale (IAP)? È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di determinate conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (articolo 1, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99). |
Il beneficio consiste nell’esonero, nella misura del 100% e per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale previsto, per ogni giornata di iscrizione, dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
L'esonero non copre invece, e sono pertanto dovuti, il contributo di maternità dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi (articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti.
L'esonero non incide sui trattamenti pensionistici in quanto resta invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero è concedibile nei limiti del regime «de minimis» e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per il 2023 (circolare INPS n. 74 del 3 agosto 2023) la domanda di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”.
La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Sgravi contributivi per l'assunzione di detenuti
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 308, legge 29 dicembre 2022, n. 197) incrementa, dall'anno 2023, di 6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa stanziata per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.
L’autorizzazione di spesa va a finanziare gli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, la cd. legge Smuraglia.
Il provvedimento prevede:
- un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 2, legge 22 giugno 2000, n. 193 e circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 27);
- un credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno 30 giorni o svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno (articolo 3, legge 22 giugno 2000, n. 193).
Soffermiamoci, per quanto qui di interesse, sui benefici contributivi.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto:
- alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991);
- alle aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2, legge n. 193/2000).
NOTA BENE: Si evidenzia che solo le cooperative sociali possono fruire dello sgravio contributivo in parola per attività svolte al di fuori dell’istituto penitenziario.
Molto ampio è il panorama delle tipologie contrattuali ammesse ai benefici contributivi. Lo sgravio contributivo è infatti riconosciuto per:
- le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato;
- i rapporti di lavoro intermittente;
- le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
ATTENZIONE: Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. L'agevolazione si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile (articolo 3, comma 15, della legge n. 297/1982).
NOTA BENE: Resta dovuto per intero il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Il beneficio spetta per tutta la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati. Inoltre lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, più dettagliatamente:
- per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo se l’assunzione del detenuto e dell'internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno;
- per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Lo sgravio è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria e alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Considerando la specialità della norma e le sue finalità, non si applicano invece i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, fatta eccezione per quanto previsto in merito all’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (“l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”, articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo).
L’agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI e l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili.
Qualora spettino altri incentivi sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro non può fruire, per il medesimo lavoratore, di entrambi i benefici, ma può decidere quale incentivo applicare.
Esonero contributivo per i soci svantaggiati delle cooperative sociali
Le cooperative sociali di tipo b), vale a dire le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono beneficiare dell’azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi lavoratori (articolo 4, della legge n. 381/1991).
L'esonero contributivo è riconosciuto per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative sociali di tipo b), di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 381/1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
L'esonero non spetta invece per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, della legge n. 381/1991, comma 3 bis (detenuti, internati, ecc.), che beneficiano dello sgravio illustrato prima.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa.
NOTA BENE: Agli effetti del computo del 30% occorre fare riferimento al numero complessivo dei "lavoratori", soci e non soci, esclusi i soci volontari (circolare INPS, 29 dicembre 1992, n. 296).
Sgravi contributivi per società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
Le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2022 e 2023 (articolo 1, comma 126, legge 30 dicembre 2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022) di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, possono godere, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, per il 2023 e per il 2024 dell’esonero:
- dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa;
- dal versamento del ticket di licenziamento (articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Gli esoneri per le annualità 2023 e 2024 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno.
Come funziona la CIGS per cessazione di attività L'articolo 1, comma 329, legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023 proroga per il 2023, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale (articolo 44, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130). La CIG è concessa in una delle seguenti ipotesi:
La cassa integrazione straordinaria è concessa per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata. |
L’applicazione degli esoneri in parola deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 o in sede di integrazione della stessa domanda.
Nel decreto ministeriale di autorizzazione è indicata l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, con distinzione tra quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.
I curatori fallimentari o i commissari straordinari delle aziende ammesse al beneficio (o gli intermediari da essi incaricati) devono presentare domanda all'INPS per accedere agli sgravi avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023.
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