Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia
Pubblicato il 20 agosto 2025
In questo articolo:
- Riferimenti normativi
- Convenzione Inps: finalità
- Organizzazioni sindacali coinvolte
- Modalità di riscossione delle quote sindacali
- Gestione della delega sindacale
- Conservazione della documentazione da parte dell’Inps
- Revoca della delega
- Comunicazioni all’organizzazione sindacale
- Importo del contributo sindacale
- Comunicazione delle variazioni
- Costi a carico dell’organizzazione sindacale
- Modalità di versamento delle quote
- Trasmissione e consultazione dei dati
- Sicurezza e protezione dei dati
- Clausole di tutela per l’Inps
- Controversie e rimborso
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- Faq
- Convenzione Inps 2025, in breve
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Una panoramica dettagliata e aggiornata in merito al nuovo schema di convenzione sottoscritto tra l’Inps e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale è il contenuto della circolare Inps n. 122 del 18 agosto 2025.
L’Istituto spiega infatti, in modo chiaro e sistematico, le finalità e le modalità operative connesse alla riscossione delle quote associative sindacali dai compensi spettanti ai medici fiscali convenzionati.
Tale convenzione regola dunque i rapporti tra l’Inps e le organizzazioni sindacali in merito all’esazione delle trattenute sindacali, introducendo nuove regole operative e responsabilità specifiche con rilevanti implicazioni sia per l’amministrazione pubblica che per i professionisti coinvolti.
Vediamo di che si tratta.
Riferimenti normativi
Ecco i tre documenti di riferimento che delineano il quadro normativo di riferimento.
Circolare Inps n. 122 del 18 agosto 2025
La circolare ha introdotto ufficialmente il nuovo schema di convenzione per la riscossione delle quote associative sindacali da parte dell’Inps, in nome e per conto delle organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale. Essa definisce:
- le modalità operative di trattenuta delle quote associative dai compensi dei medici fiscali;
- le procedure per la presentazione e revoca della delega sindacale;
- gli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- i costi del servizio a carico delle organizzazioni sindacali;
- le nuove istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.
La circolare stabilisce che l’applicazione della convenzione avviene nell’ambito dell’attuale Accordo Collettivo Nazionale del 2022 e rimane in vigore fino alla sua eventuale revisione o rinnovo da parte delle parti firmatarie.
Deliberazione Inps n. 48 del 26 marzo 2025
La delibera n. 48/2025 costituisce il provvedimento formale di adozione del nuovo schema di convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. Tale deliberazione ha approvato il testo della convenzione che disciplina:
- il conferimento all’Inps dell’incarico di riscossione delle quote associative;
- l’individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate alla stipula;
- le condizioni di validità della delega da parte dei medici fiscali;
- i criteri di trasparenza e responsabilità nei rapporti tra Inps, sindacati e professionisti convenzionati.
La delibera rappresenta quindi l’atto propedeutico alla sottoscrizione operativa delle convenzioni, svolgendo una funzione autorizzativa e di inquadramento normativo.
Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022
L’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) dell’11 ottobre 2022 disciplina i rapporti convenzionali tra l’Inps e i medici di medicina fiscale, stabilendo i criteri per l’affidamento degli incarichi, le modalità di espletamento delle visite di controllo e i compensi spettanti ai professionisti. È proprio in questo contesto contrattuale che si inserisce la possibilità di trattenere dai compensi spettanti le quote associative sindacali, a fronte di formale delega rilasciata dal medico.
L’ACN 2022 costituisce quindi la base giuridica di riferimento per l’attività convenzionale regolata dalla nuova convenzione, definendo i soggetti legittimati alla stipula e i requisiti di rappresentatività sindacale.
La validità della convenzione illustrata nella circolare Inps n. 122 è dunque vincolata alla durata dell’ACN in vigore, salvo proroghe o modifiche future.
Convenzione Inps: finalità
La nuova convenzione stipulata tra l’Inps e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale, come chiarito dalla circolare Inps n. 122 del 18 agosto 2025, ha l’obiettivo di disciplinare in modo strutturato la riscossione delle quote associative sindacali dai compensi spettanti ai medici fiscali convenzionati con l’Istituto.
Tale schema di convenzione nasce dall’esigenza di fornire una modalità uniforme, tracciabile e conforme alla normativa vigente per la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali, assicurando al contempo la tutela dei dati personali e la trasparenza nei rapporti economico-giuridici tra le parti coinvolte.
L’Inps agisce in nome e per conto delle organizzazioni sindacali operando come soggetto incaricato dell’esazione delle quote associative, previa autorizzazione mediante delega formale da parte dei medici fiscali associati.
La convenzione, approvata con deliberazione del CdA Inps n. 48 del 26 marzo 2025, sarà valida fino alla scadenza dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) dell’11 ottobre 2022, salvo eventuali proroghe o modifiche previste da futuri accordi collettivi.
Organizzazioni sindacali coinvolte
Alla data di emanazione della circolare, l’Inps ha sottoscritto la convenzione con otto organizzazioni sindacali rappresentative dei medici fiscali che hanno dimostrato di possedere i requisiti previsti dall’ACN vigente e dalla convenzione, risultando quindi legittimate a sottoscrivere l’accordo con l’Istituto.
- ANMEFI - Allegato n. 2
- ANMI-FEMEPA - Allegato n. 3
- FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) - Allegato n. 4
- Funzione Pubblica CGIL - Allegato n. 5
- SIMET (Sindacato Medici del Territorio) - Allegato n. 6
- SINMEVICO - Allegato n. 7
- SMI (Sindacato Medici Italiani) - Allegato n. 8
- SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) - Allegato n. 9
Modalità di riscossione delle quote sindacali
Soggetti interessati
Destinatari delle disposizioni contenute nella convenzione sono i medici di medicina fiscale convenzionati con l’Inps, titolari di un rapporto giuridico libero-professionale per l’espletamento delle visite di accertamento medico-legale delle assenze dal lavoro per malattia, sia nel settore pubblico che privato.
Questi professionisti possono decidere infatti di aderire a un’organizzazione sindacale firmataria della convenzione e autorizzare l’Inps alla trattenuta della relativa quota associativa tramite rilascio di apposita delega.
Procedura
Il meccanismo previsto dalla convenzione è chiaro e standardizzato.
-
Frequenza della trattenuta: le quote associative sindacali sono trattenute mensilmente dall’Inps all’atto dell’erogazione dei compensi spettanti al medico fiscale. L’importo trattenuto corrisponde alla quota annuale suddivisa in dodici mensilità, così come comunicata dalla singola organizzazione sindacale.
-
Necessità della delega formale: la trattenuta è subordinata al rilascio di una delega esplicita e individuale da parte del medico fiscale, che autorizza l’Inps a eseguire la trattenuta in favore dell’organizzazione sindacale di riferimento.
La delega costituisce l’atto fondamentale che legittima l’Inps a operare, ed è valida solo se presentata secondo le modalità previste dalla convenzione.
Gestione della delega sindacale
La delega sindacale deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’organizzazione sindacale di appartenenza, che deve contenere:
- i dati identificativi del medico;
- la denominazione dell’organizzazione sindacale;
- l’importo del contributo associativo;
- la firma autografa o digitale del medico delegante;
- l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679).
Sono previste due modalità di trasmissione della delega:
- invio telematico via PEC da parte del medico o dell’organizzazione sindacale, alla Struttura territoriale Inps competente;
- consegna diretta presso gli uffici Inps territoriali, dove il personale addetto verifica l’identità del sottoscrittore e la regolarità formale della documentazione.
Ai fini della validità, è necessario allegare alla delega:
- un documento di identità in corso di validità (in caso di firma autografa);
- la scansione del modulo in formato PDF non modificabile, in caso di trasmissione digitale.
Decorrenza
La delega produrrà effetti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di trasmissione all’Inps e, in assenza di espressa revoca, lsi intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
Questa previsione garantisce la continuità dell’adesione sindacale e della relativa trattenuta, evitando interruzioni nella gestione dei versamenti.
Tuttavia, il medico ha sempre la facoltà di revocare la delega secondo le modalità previste dalla convenzione.
Conservazione della documentazione da parte dell’Inps
La struttura territoriale dell’Inps che riceve la delega ha l’obbligo di custodire la documentazione originale o la copia (unitamente al documento di identità), nel rispetto delle norme vigenti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti amministrativi.
La conservazione deve garantire:
- l’identificazione certa del soggetto che ha rilasciato il documento;
- l’integrità e la non modificabilità del file;
- la leggibilità e la certezza della data;
- la conformità alle norme di sicurezza previste dal Garante per la protezione dei dati personali.
Revoca della delega
Modalità
Il medico fiscale che ha precedentemente rilasciato una delega per la trattenuta del contributo sindacale sui propri compensi ha il diritto, come sopra accennato, di revocare in qualsiasi momento tale autorizzazione.
Secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 122 del 18 agosto 2025, la revoca può essere effettuata in modo diretto senza necessità di avvalersi dell’intermediazione dell’organizzazione sindacale.
La revoca deve avvenire in forma scritta, contenere i dati anagrafici del medico, l’indicazione dell’organizzazione sindacale che si intende revocare e la firma del delegante.
È fondamentale che il medico indichi chiaramente a quale sindacato si riferisce la revoca, in modo da evitare ambiguità o errori di interpretazione da parte dell’Inps.
La comunicazione può essere trasmessa:
- tramite PEC alla Struttura territoriale Inps di riferimento;
- oppure consegnata personalmente, secondo le stesse modalità previste per il rilascio della delega iniziale.
Decorrenza ed effetti
La decorrenza della revoca segue lo stesso principio stabilito per l’efficacia della delega: essa ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della richiesta da parte dell’Inps.
Ciò significa che se, ad esempio, la revoca viene trasmessa il 10 settembre, la trattenuta sindacale verrà interrotta a partire dal 1° ottobre.
L’Inps si impegna a elaborare la richiesta nel più breve tempo possibile, garantendo che il sistema di gestione dei compensi recepisca tempestivamente la variazione.
NOTA BENE: la revoca della delega non ha effetti retroattivi, vale a dire che le quote già trattenute e versate all’organizzazione sindacale non possono essere recuperate, salvo casi eccezionali previsti da contenzioso giudiziario.
Comunicazioni all’organizzazione sindacale
Dopo aver acquisito la revoca, l’Inps ha l’obbligo di informare tempestivamente l’organizzazione sindacale interessata per:
- aggiornare lo stato dell’adesione dell’associato presso l’organizzazione;
- evitare l’emissione di richieste o solleciti non dovuti;
- garantire la correttezza dei dati in sede di rendicontazione annuale delle consistenze associative.
In tal modo, viene mantenuta la trasparenza nei rapporti tra Inps e sindacati, nel rispetto del principio di buona fede contrattuale e delle disposizioni convenzionali sottoscritte dalle parti.
Importo del contributo sindacale
La convenzione sottoscritta tra l’Inps e le organizzazioni sindacali dei medici fiscali prevede che il contributo sindacale sia determinato in misura fissa annuale, uguale per tutti gli iscritti a una determinata organizzazione.
Tale importo viene ripartito su dodici mensilità, in modo che la trattenuta operata dall’Inps risulti costante ogni mese e proporzionata al contributo annuale complessivo stabilito.
Questo sistema di trattenuta uniforme:
- garantisce equità tra gli associati;
- semplifica la gestione amministrativa;
- favorisce la trasparenza nella contabilizzazione delle quote.
L’importo della quota viene indicato espressamente nel modulo di delega sottoscritto dal medico fiscale, affinché questi sia pienamente informato dell’impegno economico assunto al momento dell’adesione.
Comunicazione delle variazioni
Le organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di comunicare alla direzione centrale risorse umane dell’Istituto eventuali modifiche dell’importo del contributo sindacale, in tempo utile per consentire l’adeguamento del sistema di trattenuta che deve riportare:
- l’importo aggiornato;
- la decorrenza della nuova misura;
- eventuali annotazioni tecniche per la corretta applicazione.
Queste variazioni comportano attività di aggiornamento e trasmissione dati, per le quali l’Inps prevede un corrispettivo a carico dell’organizzazione sindacale, come illustrato nel paragrafo successivo.
Costi a carico dell’organizzazione sindacale
Lo schema di convenzione chiarisce che tutti gli oneri relativi al servizio di riscossione delle quote associative sono a carico delle organizzazioni sindacali.
L’Inps non sostiene infatti alcun costo aggiuntivo per lo svolgimento di tali attività e opera in qualità di soggetto esattore per conto dei sindacati stessi.
I corrispettivi dovuti dalle organizzazioni sindacali all’Istituto sono:
- € 2,10 per ciascuna delega acquisita;
- € 1,75 per ciascuna revoca acquisita;
- € 27,97 per ciascuna variazione dei dati dell’organizzazione sindacale o della misura del contributo sindacale.
Gli importi sono una tantum per ciascuna operazione e costituiscono il rimborso delle spese amministrative sostenute dall’Inps per la verifica documentale, l’aggiornamento dei sistemi informativi, la gestione della documentazione.
Oltre ai costi sopra indicati, l’organizzazione sindacale si impegna a rifondere eventuali spese legali o amministrative sostenute dall’Inps in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione. In tali casi, le spese sono documentate dall’Istituto e devono essere rimborsate a semplice presentazione di nota specifica.
Modalità di versamento delle quote
Il sistema previsto dalla convenzione è centralizzato.
Le trattenute mensili operate dall’Inps sui compensi dei medici fiscali vengono infatti contabilizzate mediante appositi conti Co.Ge. (contabilità generale) istituiti per ciascuna organizzazione sindacale e poi riversate direttamente alle organizzazioni sindacali a cura della direzione generale Inps.
L’importo trasferito è calcolato al netto degli oneri per i servizi resi e il versamento avviene con cadenza periodica, secondo le tempistiche definite nel regolamento interno dell’Istituto, per permettere alle organizzazioni sindacali di ricevere i fondi in modo trasparente e tracciabile.
Inoltre, l’Inps fornisce ai sindacati, almeno con cadenza trimestrale, un report dettagliato contenente:
- l’elenco dei medici associati;
- l’importo delle quote trattenute;
- l’ammontare totale riversato nel periodo di riferimento.
Trasmissione e consultazione dei dati
Periodicità
Nell’ambito della convenzione tra Inps e le organizzazioni sindacali dei medici fiscali, una componente centrale riguarda la comunicazione periodica dei dati relativi alla gestione delle deleghe sindacali.
Come previsto dalla circolare Inps n. 122 del 18 agosto 2025, l’Istituto si impegna a fornire, almeno con cadenza trimestrale, tutte le informazioni aggiornate concernenti:
- il numero complessivo di deleghe attive;
- l’elenco dei medici fiscali per i quali è stata operata la trattenuta sindacale;
- l’importo complessivo trattenuto;
- l’ammontare delle somme effettivamente riversate alle singole organizzazioni sindacali.
Oltre alla trasmissione periodica, è previsto un report annuale da inviare entro il mese di febbraio di ogni anno, che fornisce una fotografia aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente e consente alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di verificare la consistenza associativa e il corretto funzionamento delle operazioni di trattenuta e versamento.
Sicurezza e protezione dei dati
La gestione dei dati personali dei medici fiscali soggetti a trattenuta sindacale avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
L’Inps è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire:
- la riservatezza delle informazioni;
- la sicurezza dei sistemi di trasmissione e archiviazione;
- la protezione contro accessi non autorizzati o perdite di dati.
I dati trasmessi sono consultabili e prelevabili dalle organizzazioni sindacali attraverso canali telematici protetti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.
Eventuali violazioni della sicurezza (data breach) devono essere gestite secondo le procedure previste dalla normativa europea, con obbligo di notifica alle autorità competenti.
Clausole di tutela per l’Inps
La convenzione stipulata tra Inps e le organizzazioni sindacali stabilisce in modo inequivocabile che l’Istituto è estraneo al rapporto associativo tra il medico fiscale e l’organizzazione sindacale.
Per questo motivo, ogni responsabilità giuridica e patrimoniale derivante da tale rapporto ricade esclusivamente sull’organizzazione sindacale, tenuta a:
- garantire la validità delle deleghe ricevute;
- informare correttamente gli iscritti;
- assicurare la trasparenza nelle trattenute e nell’impiego delle quote associative.
L’Inps non entra perciò nel merito delle relazioni sindacali interne e agisce unicamente come soggetto tecnico esattore, nel rispetto della normativa e degli accordi sottoscritti.
Controversie e rimborso
Qualora sorgano controversie legali in merito alla validità della delega o alla legittimità della trattenuta sindacale, la responsabilità per eventuali rimborsi ricade sull’organizzazione sindacale.
In particolare, se un medico fiscale contesta in giudizio la trattenuta e ottiene ragione con sentenza definitiva, l’organizzazione sindacale coinvolta ha l’obbligo di:
- rimborsare integralmente l’importo trattenuto al medico interessato;
- sollevare l’Inps da qualsiasi obbligo risarcitorio, anche in presenza di un coinvolgimento dell’Istituto nel procedimento.
Oltre al rimborso della trattenuta, l’organizzazione sindacale deve anche farsi carico delle spese legali sostenute dall’Inps, qualora l’Istituto venga convenuto o chiamato in giudizio per cause direttamente o indirettamente connesse alla convenzione.
Esonero da responsabilità in caso di pignoramenti
Un’ulteriore clausola di salvaguardia prevede che l’Inps sia esonerato da ogni responsabilità nei confronti di creditori terzi dell’organizzazione sindacale.
Nel caso in cui le somme oggetto di trattenuta sindacale siano sottoposte a pignoramento presso terzi, l’Istituto non potrà essere considerato responsabile, nemmeno in relazione a:
- pignoramenti già avviati alla data di stipula della convenzione;
- pignoramenti in corso a carico di strutture collegate all’organizzazione sindacale.
In queste situazioni, l’onere di gestire le implicazioni patrimoniali e processuali ricade interamente sull’organizzazione sindacale stipulante, la quale si obbliga a tenere l’Inps indenne da qualunque conseguenza economica o giudiziaria.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
Recesso
Lo schema di convenzione attribuisce all’Inps la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in presenza di determinate condizioni, tra cui:
- mancato rispetto degli obblighi convenzionali da parte dell’organizzazione sindacale;
- contestazioni sull’uso improprio del nome, del logo o dell’acronimo sindacale;
- intervenute modifiche normative che rendano impossibile o sconveniente proseguire con le condizioni contrattuali originarie;
- onerosità sopravvenuta del servizio di riscossione (ai sensi dell’art. 1467 c.c.), in caso di eventi straordinari o imprevedibili.
Il recesso deve essere preceduto da una comunicazione formale e motivata inviata via PEC all’organizzazione sindacale, che a sua volta può presentare osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione.
L’Inps ha a disposizione ulteriori trenta giorni per rispondere, confermando il recesso o rinunciandovi a fronte di argomentazioni ritenute valide.
Risoluzione automatica
In aggiunta al recesso, la convenzione può essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti legali o statutari da parte dell’organizzazione sindacale;
- irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Inps o della PA;
- misure inibitorie o cautelari adottate nei confronti dei rappresentanti sindacali;
- violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali;
- uso distorto della convenzione o abuso di diritti conferiti dalla stessa;
- decadenza dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
La risoluzione ha effetto immediato, previa comunicazione a mezzo PEC, e determina la cessazione del servizio di riscossione delle quote sindacali.
L’Inps si riserva la possibilità di sospendere contestualmente l’esecuzione delle trattenute, nel rispetto dei tempi tecnici di aggiornamento dei sistemi gestionali.
Sospensione
Infine, la convenzione riconosce all’Inps la facoltà di sospendere l’efficacia dell’accordo nel caso in cui l’organizzazione sindacale o i suoi rappresentanti risultino indagati per reati connessi alla sfera patrimoniale.
Si tratta di una misura cautelare finalizzata a tutelare l’integrità e la reputazione dell’Istituto, nonché a prevenire danni economici o di immagine in attesa dell’esito delle indagini.
La sospensione avviene senza necessità di risoluzione immediata e può essere revocata o trasformata in recesso/risoluzione, a seconda dell’evoluzione dei procedimenti giudiziari in corso.
Faq
1. Chi sono i destinatari della convenzione Inps del 2025?
La convenzione si applica ai medici di medicina fiscale che svolgono attività per conto dell’Inps e che decidono di aderire a una delle organizzazioni sindacali convenzionate.
2. È obbligatorio aderire a un sindacato per ricevere i compensi Inps?
No. L’adesione è facoltativa e avviene solo su base volontaria, mediante il rilascio di una delega scritta per la trattenuta sindacale.
3. Come si presenta la delega sindacale all’Inps?
La delega deve essere redatta sul modulo ufficiale del sindacato, firmata (digitalmente o autografata) e inviata via PEC o consegnata a mano alla struttura Inps territoriale competente.
4. Quando ha effetto la delega per la trattenuta sindacale?
La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione da parte dell’Inps.
5. Come si revoca la delega sindacale?
La revoca deve essere comunicata direttamente all’Inps, in forma scritta, specificando il sindacato da cui si intende recedere. Anche in questo caso, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.
6. Qual è l’importo della quota sindacale?
È una quota fissa annuale, uguale per tutti gli iscritti alla medesima organizzazione sindacale, suddivisa su 12 mensilità.
7. L’Inps applica dei costi per il servizio di riscossione?
Sì. Le organizzazioni sindacali rimborsano all’Inps i costi del servizio per ciascuna delega, revoca o variazione di dati, come specificato nella convenzione.
8. I dati dei medici fiscali sono protetti?
Sì. L’Inps garantisce la sicurezza e la riservatezza dei dati personali nel rispetto del GDPR e della normativa italiana vigente.
9. Cosa succede se ci sono problemi con una trattenuta sindacale?
In caso di controversia, l’organizzazione sindacale è responsabile e deve rimborsare eventuali trattenute non dovute, sollevando l’Inps da ogni responsabilità.
10. L’Inps può sospendere o risolvere la convenzione con un sindacato?
Sì. L’Istituto può recedere o risolvere unilateralmente la convenzione in caso di inadempienze, perdita dei requisiti, misure giudiziarie o altri eventi previsti dalla convenzione.
Convenzione Inps 2025, in breve
|
Destinatari |
medici fiscali convenzionati con l’Inps |
|
Finalità |
Riscossione centralizzata delle quote associative sindacali |
|
Adesione |
Facoltativa, tramite delega |
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Organizzazioni convenzionate |
ANMEFI, ANMI-FEMEPA, FIMMG, FP CGIL, SIMET, SINMEVICO, SMI, SNAMI |
|
Delega sindacale |
Modulo ufficiale, firma digitale o autografa, invio via PEC o consegna diretta |
|
Decorrenza delega |
Dal 1° giorno del mese successivo alla ricezione |
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Revoca |
Facoltativa, comunicata all’Inps con le stesse modalità della delega |
|
Decorrenza revoca |
Dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione |
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Quota sindacale |
Importo fisso annuale, suddiviso su 12 mensilità |
|
Costi a carico dei sindacati |
€ 2,10 per delega; € 1,75 per revoca; € 27,97 per variazioni |
|
Trasmissione dati |
Trimestrale + report annuale a febbraio |
|
Protezione dati |
GDPR e D.lgs. 196/2003, accesso sicuro ai dati per le organizzazioni sindacali |
|
Responsabilità |
A carico delle organizzazioni sindacali; Inps sollevato da responsabilità dirette |
|
Risoluzione/Recesso/Sospensione |
Possibili per inadempienze, perdita requisiti, provvedimenti giudiziari o modifiche normative rilevanti |
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