Dogane, nuove regole sui depositi fiscali e di accisa

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Con l’informativa n. 539368 del 13 agosto 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli richiama la riorganizzazione territoriale di ADM (con l’istituzione di Uffici territoriali e locali), volta a razionalizzare le competenze istruttorie e migliorare i tempi di risposta.

 Contesto normativo

L’intero sistema dei depositi fiscali di prodotti soggetti ad accisa e dei depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo è già disciplinato da una serie di norme fondamentali: il decreto legislativo 504 del 1995, il decreto ministeriale 67 del 1999 e varie determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Questi procedimenti riguardano:

  • istituzione e gestione dei depositi,
  • trasferimento di sede e di titolarità,
  • ampliamento,
  • chiusura su istanza di parte.

Riorganizzazione territoriale

Oggi, con la riorganizzazione territoriale di ADM, che prevede l’apertura di nuove Direzioni territoriali e Uffici locali, si è reso necessario ridefinire alcuni aspetti operativi.

L’obiettivo è duplice:

  • da una parte, ottimizzare la distribuzione delle competenze tra gli uffici;
  • dall’altra, migliorare la qualità e la rapidità dei servizi offerti agli operatori economici.

In concreto, questo significa che alcune fasi istruttorie verranno “avvicinate” al territorio, seguendo il criterio della prossimità territoriale. Così si ridurranno i tempi di esame delle pratiche e di risposta alle imprese, rendendo i procedimenti più snelli ed efficienti.

Digitalizzazione e semplificazione

L’informativa n. 539368 del 13 agosto 2025 ricorda che un altro elemento centrale è il richiamo al processo di digitalizzazione e semplificazione.

Viene sottolineato, infatti, che la comunicazione con l’Agenzia deve avvenire in via prioritaria tramite PEC e che l’imposta di bollo relativa alle istanze deve essere assolta attraverso contrassegno telematico, come previsto dalla Circolare n. 11/2025. Si tratta di passaggi pensati per ridurre oneri burocratici e velocizzare ulteriormente lo scambio di documenti e informazioni.

In definitiva, il cuore di questa nuova impostazione riguarda proprio la gestione dei procedimenti di autorizzazione: dall’apertura alla chiusura dei depositi, passando per trasferimenti e ampliamenti.

Le regole rimangono, ma cambiano le modalità operative, che ora vengono aggiornate per renderle più moderne, rapide e vicine agli operatori economici, distinguendo sempre tra depositi soggetti ad accisa e quelli soggetti a imposta di consumo.

Depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa

Chi intende aprire un deposito fiscale di tabacchi lavorati deve presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una domanda utilizzando il modello “TAB-Istanza Istituzione”. Alla domanda va allegata la planimetria in scala dell’impianto, che deve mostrare chiaramente i confini della recinzione fiscale e, nei casi previsti, i locali destinati alla vigilanza permanente.

L’istanza va inviata tramite PEC sia all’Ufficio territorialmente competente (dove si trova il deposito), sia all’Ufficio Centrale – Circolazione tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo.

NOTA BENE: Se si vogliono aprire più depositi, occorre presentare una domanda distinta per ciascuno.

Inoltre, il richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva che attesti il pagamento dell’imposta di bollo, come previsto dalla Circolare n. 11/2025.

Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio territoriale può chiedere integrazioni documentali e fissare una data per la verifica tecnica dei locali. Se la verifica ha esito positivo, il richiedente riceve comunicazione dell’autorizzazione e viene invitato a versare la cauzione e a pagare l’imposta di bollo sul provvedimento finale.

L’Ufficio Centrale, valutati tutti gli elementi istruttori, emette il provvedimento di autorizzazione all’esercizio del deposito o, in alternativa, un provvedimento di diniego.

Depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo

Per i prodotti liquidi da inalazione e aromi, le nicotine pouches e i prodotti da inalazione senza combustione (costituiti da sostanze solide, con o senza nicotina), l’apertura di un deposito richiede la presentazione di un’apposita istanza.

Sono previsti diversi modelli a seconda della tipologia di prodotto e del ruolo del richiedente (fabbricante o depositario). Tra questi:

  • “PLI-Istanza Istituzione”,
  • “NP-Istanza Istituzione dep. Fabbricante” e “NP-Istanza Istituzione Depositario”,
  • “PSI-Istanza Istituzione dep. Fabbricante” e “PSI-Istanza Istituzione Depositario”.

Alla domanda va sempre allegata una planimetria in scala dell’impianto, con evidenza delle aree destinate allo stoccaggio esclusivo dei prodotti. Anche in questo caso, le istanze devono essere inviate via PEC all’Ufficio territoriale competente e all’Ufficio Centrale, e deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva che conferma l’assolvimento dell’imposta di bollo.

L’Ufficio territoriale può richiedere ulteriori documenti e fissare una verifica tecnica dei locali. Dopo l’esito positivo, il richiedente dovrà prestare la cauzione e pagare l’imposta di bollo sul provvedimento finale.

Infine, l’Ufficio Centrale, completata l’istruttoria, emette l’autorizzazione e attribuisce il codice di imposta al deposito, oppure comunica il diniego.

Trasferimento di sede

Quando un depositario autorizzato vuole spostare la sede del proprio deposito, deve presentare una specifica istanza utilizzando i modelli previsti (diversi a seconda che si tratti di tabacchi lavorati o di prodotti soggetti a imposta di consumo come PLI, NP o PSI).

La richiesta deve indicare:

  • l’indirizzo della sede attuale e di quella nuova;
  • i requisiti oggettivi del deposito di destinazione (quindi le caratteristiche richieste dalla normativa);
  • la planimetria in scala dei locali, che deve mostrare chiaramente le aree di stoccaggio e, se previsto, i locali destinati alla vigilanza;
  • una dichiarazione sostitutiva che confermi l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Inoltre, per i prodotti soggetti a imposta di consumo, va allegata anche la dichiarazione relativa alla quantità stimata di prodotto giacente al momento della richiesta e all’importo della garanzia dovuta.

Procedura

  • L’istanza deve essere inviata via PEC agli Uffici territoriali competenti sia per la sede di partenza sia per quella di arrivo, oltre che all’Ufficio Centrale.
  • Se il trasferimento avviene all’interno della stessa provincia, il codice di accisa o di imposta rimane invariato.
  • Se invece riguarda province diverse, viene attribuito un nuovo codice di accisa o di imposta, e quello della sede originaria viene cancellato.

Gli Uffici territoriali effettuano le necessarie verifiche tecniche sui locali di destinazione e, in caso di esito positivo, il richiedente deve eventualmente integrare la cauzione e assolvere il bollo sul provvedimento finale.

L’Ufficio Centrale conclude l’istruttoria adottando il provvedimento:

  • di autorizzazione al trasferimento (con eventuale attribuzione del nuovo codice), oppure
  • di diniego.

Dalla data di autorizzazione, il depositario può spostare i prodotti nella nuova sede.

Successivamente, l’Ufficio della sede originaria procede con le verifiche per la disattivazione del vecchio deposito e comunica la cancellazione del codice.

Variazione dei locali

Chi ha già un deposito autorizzato può chiedere di modificare la capacità di stoccaggio o di ampliare i locali.

  1. Per i depositi fiscali di tabacchi lavorati occorre inviare l’apposito modello con la planimetria aggiornata e la dichiarazione sostitutiva per il bollo. L’Ufficio verifica i locali e calcola l’eventuale adeguamento della cauzione.
  2. Per i prodotti soggetti a imposta di consumo (PLI, NP, PSI), si seguono procedure simili: istanza con modelli specifici, planimetria, dichiarazione sulla quantità stimata di prodotto e importo della garanzia. Dopo la verifica, l’Ufficio Centrale decide se autorizzare l’ampliamento.

Trasferimento di titolarità

Se l’attività viene trasferita a un nuovo soggetto giuridico, il titolare deve comunicarlo agli Uffici territoriali e all’Ufficio Centrale.

  • Il cessionario presenta un’istanza con la documentazione sui requisiti soggettivi del proprio legale rappresentante.
  • Deve inoltre presentare la dichiarazione per il bollo e, se richiesto, prestare una nuova cauzione.
  • L’Ufficio Centrale, dopo le verifiche, rilascia l’autorizzazione o il diniego.
  • Dal momento dell’autorizzazione, il nuovo soggetto può gestire il deposito.

Chiusura del deposito

Il depositario che vuole chiudere il deposito deve presentare istanza con il modello previsto.

Gli Uffici territoriali fissano una data per la verifica delle giacenze, controllando che i prodotti siano stati scaricati e che la contabilità sia chiusa.

In caso di esito positivo, l’Ufficio Centrale dispone la chiusura definitiva, cancella il codice accisa o di imposta e aggiorna gli elenchi ufficiali dei depositi autorizzati.

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