Legge di Bilancio 2023: sgravi contributivi per chi assume nel 2023
Pubblicato il 29 dicembre 2022
In questo articolo:
- Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 294, 295, 296 e 299)
- Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299)
- Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299)
- Decontribuzione per imprenditori agricoli under 40 (articolo 1, comma 300)
- Attività lavorativa dei detenuti (articolo 1, comma 308)
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La legge di Bilancio 2023 approvata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2023 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) reca importanti novità in tema di agevolazioni contributive all'occupazione, in vigore dal 1° gennaio 2023.
Analizziamo le principali.
Novità in materia di lavoro LEGGI
Novità in materia di pensioni LEGGI
Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 294, 295, 296 e 299)
Come misura alternativa all'esonero contributivo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la legge di Bilancio 2023 introduce un nuovo esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza.
Più nel dettaglio, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
- assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- trasformano i contratti a tempo determinato con beneficiari del reddito di cittadinanza in contratti a tempo indeterminato.
L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299)
L’esonero contributivo totale previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per lo stesso periodo viene inoltre elevato a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.
L'esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299)
Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.
L'esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.
La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a:
- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Decontribuzione per imprenditori agricoli under 40 (articolo 1, comma 300)
L'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
L'esonero è concedibile per un periodo massimo di 24 mesi e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La legge di Bilancio 2023 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire dello sgravio.
Attività lavorativa dei detenuti (articolo 1, comma 308)
Dall'anno 2023 è incrementata di 6 milioni di euro dal 2023 l'autorizzazione di spesa stanziata per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.
Le nuove risorse finanzieranno gli interventi previsti dalla cd. legge Smuraglia (L. n. 193/2000) a sostegno dell'attività lavorativa dei detenuti, tra cui sgravi contributivi per le cooperative sociali che occupano anche persone detenute o internate negli istituti penitenziari o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ovvero un credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno 30 giorni o svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno.
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