Quando è possibile creare due Gruppi IVA in Italia

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Con la risposta n. 211 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in relazione alla creazione di un Gruppo IVA in Italia, riguardo ai requisiti di collegamento finanziario, all’individuazione dei soggetti ammessi e al periodo minimo di detenzione, riconoscendo la possibilità di istituire due Gruppi IVA separati, pur riferibili allo stesso gruppo economico internazionale.

La costituzione di un Gruppo Iva rappresenta un aspetto strategico per i grandi gruppi multinazionali che operano tramite più società, spesso controllate da holding con sede all’estero.

Costituzione di un Gruppo Iva

La società ALFA, tramite la sua sede secondaria in Italia, chiede se sia possibile:

  1. costituire un nuovo Gruppo IVA (Gruppo IVA ALFA) insieme alla controllata DELTA, distinto da quello già esistente (Gruppo IVA BETA), pur appartenendo entrambi allo stesso gruppo internazionale;
  2. verificare se è rispettato il requisito temporale di possesso (holding period), necessario per aderire al nuovo Gruppo IVA dal 1° gennaio dell’anno successivo, anche se l’iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese è avvenuta dopo il 1° luglio dell’anno precedente.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina dei Gruppi IVA è contenuta nel Titolo V-bis del d.P.R. 633/1972, introdotto in attuazione della Direttiva UE 2006/112. Essa consente, a più soggetti passivi stabiliti in Italia che siano legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi, di costituire un unico soggetto ai fini IVA.

Il decreto ministeriale del 6 aprile 2018 ha definito le modalità operative, prevedendo che i diritti e gli obblighi IVA del Gruppo decorrono dalla data di efficacia dell’opzione. La normativa precisa che non possono far parte del Gruppo le stabili organizzazioni all’estero, mentre la partecipazione è limitata ai soggetti passivi situati in Italia.

Requisito del vincolo finanziario

L’art. 70-ter del d.P.R. 633/1972 stabilisce che il vincolo finanziario sussiste quando vi è un controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., almeno dal 1° luglio dell’anno precedente l’opzione.

Tale controllo può essere esercitato anche tramite una società estera, purché stabilita in un Paese con il quale l’Italia abbia un accordo di scambio di informazioni. Ne consegue che, se nella catena di controllo tra la capogruppo estera e le società italiane si frappongono altre società estere, non è possibile riconoscere il vincolo.

Nel gruppo in questione, la holding estera BETA1 controlla direttamente BETA (che ha formato il Gruppo IVA BETA) e, attraverso la società estera GAMMA, esercita il controllo su ALFA. Poiché GAMMA è un soggetto estero, viene meno il presupposto di un vincolo finanziario diretto tra BETA1 e le società italiane ALFA (tramite la sede secondaria) e DELTA.

Pertanto, queste ultime non possono rientrare nel Gruppo IVA BETA. Diversamente, il legame finanziario è pienamente realizzato tra ALFA e la sua controllata italiana DELTA, il che consente di definire un nuovo perimetro per la costituzione del Gruppo IVA ALFA.

Possibilità di due Gruppi IVA distinti

Alla luce della normativa e della prassi, l’Agenzia conferma - con risposta n. 211 del 19 agosto 2025 - che è ammissibile la creazione di due diversi Gruppi IVA:

  • il Gruppo IVA BETA, già attivo dal 1° gennaio 2021 e formato da BETA e le altre società italiane da essa controllate;
  • il Gruppo IVA ALFA, che comprenderà la sede secondaria italiana di ALFA (come rappresentante del Gruppo) e la controllata DELTA.

Verifica del requisito temporale

Per quanto riguarda l’holding period, l’art. 70-ter richiede che il controllo sussista almeno dal 1° luglio dell’anno precedente. Nel caso esaminato, ALFA ha acquisito la totalità delle quote di DELTA il 1° febbraio 202x, con iscrizione dell’atto al registro delle imprese il 10 febbraio 202x, quindi in anticipo rispetto al 1° luglio 202y.

 La circostanza che la sede secondaria di ALFA sia stata iscritta al registro delle imprese il 9 agosto 202y non incide sulla verifica del requisito, poiché la Branch è solo una proiezione della casa madre estera.

Di conseguenza, il vincolo finanziario e il requisito temporale risultano soddisfatti. L’opzione esercitata entro il 30 settembre 202y consentirà al nuovo Gruppo IVA ALFA di diventare operativo dal 1° gennaio 202z.

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